VISTO il D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, istitutivo dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e successive modifiche ed integrazioni e dato atto che presso questo Comune non è mai stato adottato alcun Regolamento Comunale per la disciplina dell’I.C.I;
VISTO l’art. 53, comma 16, della legge 388/2000, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della legge 28.12.2001 n. 448 (legge finanziaria 2002), a norma del quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all'IRPEF e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
VISTO l’articolo 1, comma 169, della legge 296 del 27.12.2006, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”, la quale ha previsto che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
RICORDATO che l’aliquota di imposta per la riscossione dell’ICI deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e che la stessa può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale o di alloggi non locati, con la possibilità di definire un’aliquota agevolata in rapporto alle diverse tipologie di enti senza scopo di lucro
VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 17 dicembre 2009, che rinvia al 30.04.2010 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;
RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 3 del 25.03.2009, esecutiva, con la quale tra l’altro si stabiliva:
- l'aliquota I.C.I. per l'anno di imposta 2009 nella misura del 5,5 per mille, mantenendo la detrazione dell'imposta dovuta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare, di € 104,00, rapportate al periodo dell'anno in cui si protrae tale destinazione;
- l’aliquota I.C.I. per l’anno di imposta 2009 nella misura del 7 per mille, agli alloggi non locati, alloggi locati senza contratto registrato e le unità abitative locate a soggetti che non le utilizzano come abitazione principale o ad esse equiparate; alle aree fabbricabili, nonché a quelle unità immobiliari non ancora censite in catasto anche se adibite ad abitazioni principali;
VISTO l'art 1 comma 1 del D.L. 27.05.2008 n. 93, convertito in legge n.126 del 24.07.2008, che prevede, a decorrere dall'anno di imposta
VISTO, altresì, l'articolo 1 comma 7 del D.L. n. 93/2008 convertito in legge n.126/2008 , con il quale viene stabilito che fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilita’ interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, e’ sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato…
RITENUTO pertanto di confermare, per l'anno 2010, l’impianto delle aliquote e delle detrazioni vigente nel 2009 prevedendo l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 5,5 per mille e mantenendo la detrazione dell'imposta dovuta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare, di € 104,00, rapportate al periodo dell'anno in cui si protrae tale destinazione;
VISTO l’art. 1, comma 156, della legge 22 dicembre 2008 n. 203 (legge finanziaria 2009) il quale ha stabilito, mediante modificazione dell’originario testo dell’articolo 6 del decreto legislativo 504 del 1992, che organo competente ad adottare le aliquote e detrazioni di imposta sia il Consiglio Comunale e non più
VISTA la legge n. 191 del 23.12.2009 (legge finanziaria 2010)
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile del Servizio economico finanziario ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000
D E L I B E R A
- di confermare, per l’anno 2010, l’aliquota per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili nelle seguenti misure:
- l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5 per mille, mantenendo la detrazione dell'imposta dovuta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare, di € 104,00, rapportate al periodo dell'anno in cui si protrae tale destinazione;
- l’aliquota I.C.I. nella misura del 7 per mille, agli alloggi non locati, alloggi locati senza contratto registrato e le unità abitative locate a soggetti che non le utilizzano come abitazione principale o ad esse equiparate; alle aree fabbricabili;
- di confermare, per l’anno
- di dare atto che oltre all’applicazione dell’aliquota saranno applicate le detrazioni, esenzioni, agevolazioni ed obblighi previsti dalla vigente normativa in materia;
- di trasmettere via mail sul sito dpf.federalismofiscale@finanze.it il presente atto che verrà pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale dall'ufficio federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze.