Vista la delibera della Giunta comunale n. 22 del 07.03.2005, esecutiva ai sensi di legge, con la quale venne fissata al 5,5 per mille l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) solo ed esclusivamente per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, regolarmente accatastate ed in possesso di rendita definitiva ed al 7‰ per tutti gli altri fabbricati, compresi quelli adibiti ad abitazione principale non regolarmente accatastati e le aree fabbricabili. Fu stabilito, altresì, quale detrazione dell’imposta per le unità immobiliari adibite ad abitazioni principali, la somma di € 104,00, aumentata ad € 200,00 per quei soggetti rientranti nelle seguenti categorie indicanti situazioni di particolare disagio socio-economico, così come previsto dall’art. 8, comma 3 del D. Lgs. 30.12.1992, n. 504;
Richiamato l’articolo 6, comma 1 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 che prevede che l’aliquota è stabilita dal Comune, con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l’anno successivo altrimenti si applica l’aliquota del 4 per mille;
Precisato che in ossequio a quanto disposto dal comma 2 di detto articolo l’aliquota non può essere inferiore al 4 per mille e superiore al 7 per mille;
Dato atto che in base al combinato disposto dell’art. 53 comma 16 della 23.12.2000 il termine ultimo per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall’art. 1 comma 3, del D.Lgs. 28/09/98, n. 360, e per l’approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione;
Dato atto dell’intenzione di questa Amministrazione:
- di CONFERMARE, per l’anno 2006, l’aliquota dell’I.C.I. al 5,5 ‰ solo ed esclusivamente per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, regolarmente accatastate ed in possesso di rendita definitiva;
- di CONFERMARE l’aliquota ordinaria al 7‰ per tutti gli altri fabbricati, compresi quelli adibiti ad abitazione principale non regolarmente accatastati e le aree fabbricabili.
- di CONFERMARE la detrazione dell’imposta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale a € 104,00.
- di CONFERMARE nella misura massima di € 200,00 la detrazione di imposta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principali dei soggetti rientranti nelle seguenti categorie indicanti situazioni di particolare disagio socio-economico, così come previsto dall’art. 8, comma 3 del D. Lgs. 30.12.1992, n. 504 ed in particolare:
1. portatori di handicap in condizione non lavorativa, con unico reddito da pensione non superiore a € 13.000,00.
2. Portatori di handicap con attestato di invalidità civile, in condizione lavorativa, con reddito annuo imponibile ai fini IRPEF, di tutti i componenti il nucleo familiare fino a € 13.000,00; aumentato di € 1.000,00 per ogni familiare a carico;
3. Nucleo familiare con un portatore di handicap, con reddito annuo complessivo imponibile ai fini IRPEF fino a € 14.000,00 aumentato di € 1.000,00 per ogni familiare a carico;
I requisiti suddetti devono essere posseduti alla data del 1 gennaio dell’anno di imposizione;
I redditi sopracitati sono riferiti all’anno precedente a quello di imposizione ai fini I.C.I.;
In tutti i casi sopra citati il beneficio della maggiore detrazione è subordinato alla condizione che nessun componente il nucleo familiare possegga a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione altra unità immobiliare oltre a questa adibita ad abitazione principale ed eventuali pertinenze (garage, posto macchina, cantina, ecc.).
E’ condizione essenziale, per ottenere tali benefici, che l’immobile sia regolarmente accatastato.
Ogni soggetto passivo avente diritto alla maggiore detrazione in base a quanto sopra riportato, potrà avvalersene direttamente sui versamenti di imposta dovuti. Come richiesta documentata il contribuente dovrà produrre, sotto la propria responsabilità, apposita autocertificazione attestante il possesso di tutti i requisiti richiesti per il caso di particolare condizione di carattere sociale in cui il soggetto si identifica. Detta autocertificazione da prodursi per ogni anno di imposizione dovrà essere presentato all’Ufficio Tributi entro il termine di pagamento della prima rata I.C.I. L’Ufficio provvederà in seguito alle successive verifiche riservandosi di richiedere dati e documenti qualora lo ritenga necessario.
Acquisiti sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del funzionario responsabile dell’Imposta Comunale sugli Immobili e di regolarità contabile del responsabile del servizio Economico-finanziario, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative;
Visto l’articolo 6 del D.Lgs. n. 504/992;
Visto il D. L.gs. 267/2000;
Con voti unanimi espressi in forma palese per alzata di mano
D E L I B E R A
1. Di RICONFERMARE per l’anno 2006 nella misura del 5,5 ‰ l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) relativamente all’abitazione principale, in possesso di rendita catastale definitiva attribuita dal Catasto;
2. di RICONFERMARE l’aliquota del 7‰ per tutte le altre unità immobiliari, comprese le aree fabbricabili ;
3. di RICONFERMARE in € 104,00 la detrazione dell’imposta per le unità immobiliari adibite ad abitazioni principali;
4. di RICONFERMARE in € 200,00 la detrazione per quelle unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti rientranti in alcune delle categorie sopraspecificate e che si trovano in stato di disagio socio-economico ai sensi dell’ art. 8, comma 3 del D. Lgs. 30.12.1992, n. 504.
5. di pubblicare la presente delibera, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
6. di incaricare il Funzionario Responsabile dell’Imposta Comunale sugli Immobili di dare esecuzione alla presente delibera.
Dichiarare, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile il presente atto ai sensi dell’art. 134, IV° comma D. Lgs. 267/2000.