Richiamato l’atto Consiliare n.67 del 30.11.1992, avente ad oggetto:” Istituzione Imposta Comunale Immobiliare art.4 n.421/92” resa esecutiva dalla Sezione di Controllo nella seduta del 09.09.1993 n.183.
 
Richiamati gli atti n.218 del 25.11.1994, n.260 del 27.10.1995, n.36 del 18.02.1997, n.218 del 15.12.1997, n.25 del 26.02.1999, n.191 del 27.10.1999, n.5 del 08.02.2001,  n. 07 del 15.02.2002, n. 16 del 21/02/2003 e n. 13 del 16/02/2004 con i quali è stata deliberata l’aliquota  I.C.I. per glia anni 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000,  2001, 2002, 2003 e 2004.
 
Visto il Decreto Legislativo n.504 del 30.12.1992, modificato dalla Legge 662 del 23.12.1996 art.8, comma 3.
 
Visto il regolamento I.C.I. approvato con atto Consiliare n.62 del 21.12.1998.
 
Ritenuto fissare l’aliquota I.C.I. per l’anno 2005 per la prima abitazione e sua pertinenza al 5 %0;
 
Ritenuto fissare l’aliquota I.C.I. per l’anno 2005 per l’abitazione principale e sua pertinenza data ad uso gratuito ai parenti in linea diretta di 1° grado al 5,5 %0
 
Ritenuto stabilire per l’anno 2005 l’aliquota del 7%0 per altri fabbricati.
 
Ritenuto opportuno confermare in €. 129,11 la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale così come stabilito  dall’art.5 del regolamento, escludendo l’abitazione  data ad uso gratuito ai parenti in linea diretta di 1° grado.
 
Con voti unanimi, legalmente resi
 

DELIBERA

 
 
 
 
Con separata e successiva votazione, resa all’unanimità
 

DELIBERA

 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 4° comma del D. Lgs.267/00