LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l’art.4 della legge 23.10.1993,n. 421 con la quale è stata conferita al Governo la delega per il riordino della finanza locale;
VISTO che il D.L.vo 30.12.1992, n.504 di attuazione di predetta delega, al capo I istituisce, dall’anno 1993, l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), disciplinandone l’applicazione;
VISTO l’art. 6, comma 1, del predetto decreto che stabilisce che l’aliquota deve essere deliberata in misura unica non inferiore al 4 e non superiore al 7 per mille;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 132 del 5.03.1997 con la quale questo Comune ha adottato la diversificazione delle aliquote relativamente alla diversa tipologia di immobili;
VISTA, altresì, la propria deliberazione n. 61 del 10.03.2004, con la quale venivano stabilite le aliquote d’imposta, in maniera diversificata, da applicare nell’anno 2004;
VISTO il regolamento adottato in base all’art. 52 del D.L.vo n. 446 del 15.12.1997;
VISTA la legge n.311 del 30.12.2004 (legge finanziaria 2005);
VISTA la legge di conversione 1.03.2005, n.26 – art. 1 – che proroga il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2005 al 31.03.2005;
DATO atto che in base all’art. 42 , comma 2 lettera f, del D.P.R. n. 267 del 18.08.2000 la competenza a deliberare in merito spetta alla Giunta Comunale;
VISTI i pareri preventivamente espressi sulla proposta in oggetto ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;
Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge
1. DI RICONFERMARE, per l’anno 2005, l’aliquota del 6,5 per mille con la detrazione d’imposta di Euro 103,29 per l’abitazione principale, nonché l’aliquota del 7 per mille per i terreni edificabili, le aree fabbricabili e tutte le altre unità diverse dall’abitazione principale esistenti sul territorio comunale;
2. DI DARE MANDATO al Responsabile dell’ICI di comunicare l’aliquota adottata, unitamente alla copia del presente atto, al Ministero delle Finanze , conformemente a quanto previsto dal secondo comma dell’art. 18 del decreto legislativo citato in premessa;
3. DI ADOTTARE gli altri eventuali provvedimenti previsti dal predetto art. 18 nel momento in cui gli stessi si dovessero rendere necessari;
4. DI PUBBLICARE, per estratto, la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale, così come previsto dall’art. 58, comma 4, del D.L.vo 15.12.1997, n. 446
DFL/tariffeICI2005
DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 56 DEL 21/03/2005