LA GIUNTA COMUNALE

 

VISTO l’art.4 della legge 23.10.1993,n. 421 con la quale è stata conferita al Governo la delega per il riordino della finanza locale;

 

VISTO che il D.L.vo 30.12.1992, n.504 di attuazione di predetta delega, al  capo I istituisce, dall’anno 1993, l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), disciplinandone l’applicazione;

 

VISTO l’art. 6, comma 1, del predetto decreto che stabilisce che l’aliquota deve essere deliberata in misura unica non inferiore al 4 e non superiore al 7 per mille;

 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 132 del 5.03.1997 con la quale questo Comune ha adottato la diversificazione delle aliquote relativamente alla diversa tipologia di immobili;

 

VISTA, altresì, la propria deliberazione n. 61 del 10.03.2004, con la quale venivano stabilite le aliquote d’imposta, in maniera diversificata, da applicare nell’anno 2004;

 

VISTO il regolamento adottato in base all’art. 52 del D.L.vo n. 446 del 15.12.1997;

 

VISTA la legge n.311 del 30.12.2004  (legge finanziaria 2005);

 

VISTA la legge di conversione 1.03.2005, n.26 – art. 1 – che proroga  il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2005  al 31.03.2005;

 

DATO atto che in base all’art. 42 , comma 2 lettera f, del D.P.R. n. 267 del 18.08.2000 la competenza a deliberare in merito spetta alla Giunta Comunale;

 

VISTI i pareri preventivamente espressi sulla proposta in oggetto ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;

 

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge

 

D E L I B E RA

 

1.      DI RICONFERMARE, per l’anno 2005, l’aliquota del 6,5 per mille con la detrazione d’imposta di Euro 103,29 per l’abitazione principale, nonché l’aliquota del 7 per mille per i terreni edificabili, le aree fabbricabili e tutte le altre unità diverse dall’abitazione principale esistenti sul territorio comunale;

2.      DI DARE MANDATO al Responsabile dell’ICI di comunicare l’aliquota adottata, unitamente alla copia del presente atto, al Ministero delle Finanze , conformemente a quanto previsto dal secondo comma dell’art. 18 del decreto legislativo citato in premessa;

3.      DI ADOTTARE gli altri eventuali provvedimenti previsti dal predetto art. 18 nel momento in cui gli stessi si dovessero rendere necessari;

4.      DI PUBBLICARE, per estratto, la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale, così come previsto dall’art. 58, comma 4, del D.L.vo 15.12.1997, n. 446

 

 

DFL/tariffeICI2005

 

 

 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 56 DEL 21/03/2005