DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 9 DELL'11/4/2007 -
0ggetto: determinazione aliquota ICI e detrazioni per l'anno 2007.
(omissis)
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il titolo I, capo I del D.lgs.n. 504/1992, e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti la istituzione dell’Imposta comunale sugli Immobili” il cui presupposto è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli siti sul territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa (ART.1);
Evidenziato che il soggetto passivo dell’imposta è il proprietario degli immobili ovvero il titolare del diritto reale di godimento, ovvero il locatario in caso di locazione finanziaria(Art3);
Osservato che l’imposta è accertata e riscossa da ciascun comune per gli immobili la cui superficie insiste , interamente o prevalentemente,sul territorio del Comune stesso;
Visto l’Art. 6 del richiamato D.Lgs n. 504/92 a norma del quale l’aliquota dell’imposta è stabilita dal Comune in misura non inferiore al 4 per mille e né superiore al 7 per mille – fatte salve speciali disposizioni di legge – e può essere diversificata entro tale limite in relazione alle diverse fattispecie imponibili;
Visto il D.Lgs.n. 446/1997, e successive modificazioni;
Visto il vigente regolamento comunale sull’imposta comunale sugli immobili, adottato ai sensi del D.Lgs.n. 446/1997 art. 59, con deliberazione n.16 del 31.03.1999;
Visto l’art. 13, comma 1, del vigente regolamento comunale sull’imposta comunale sugli immobili, in cui si statuisce che “ l’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento a casi di immobili diversi dalle abitazioni principali, o di alloggi non locati, l’aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro”;
comma 2, che “la facoltà di cui al comma 1, può essere esercitata anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale, individuate con deliberazione del consiglio comunale”;
comma 3 che “il Comune può deliberare una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato”
(……omissis…);
Fatto presente che l’art. 30, comma 12, della legge n. 488/1999, stabilisce che, fino all’anno d’imposta 1999 compreso, l’aliquota ridotta di cui all’art. 4, comma 1, D.L. n. 437/1996, convertito in legge n. 556/1996, deliberata dai Comuni, si applica soltanto ad abitazioni principali, con esclusione di quelle qualificabili come pertinenze, ai sensi dell’art. 817 c.c.;
Evidenziato che sul problema delle pertinenze è successivamente intervenuto il Ministero delle Finanze con cir. N. 114/E 1999, con la quale è stato affermato il principio dell’identità di trattamento fiscale fra l’abitazione principale e le sue pertinenze, a seguito del parere espresso dal Consiglio di Stato, sez. III, nell’adunanza del 24 nov. 1998, che ha richiamato in merito all’applicabilità dell’art. 817 del c.c. anche per l’ICI e fino a tutto l’anno 2000;
Visto l’Art. 1 comma 168 della L. n. 296/2006 ( legge Finanziaria 2007) a norma del quale: “ Gli Enti Locali deliberano le tariffe ed aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
Dato atto che con Decreto del Ministro dell’Interno in data 30.11.2006, il termine per la Deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2007 è stato differito al 31 Marzo 2007 e con successivo Decreto del Ministro dell’Interno del 19 Marzo 2007 ulteriormente differito al 30.04.2007;
Richiamata la Deliberazione di G.C. n. 30 del 15.03.2006, esecutiva, con la quale sono state determinate le aliquote e le detrazioni per l’ICI dell’Anno 2006;
Rilevato che a norma dell’Art. 1 comma 156 della L. n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) è stata introdotta modifica al testo dell’Art. 6 comma 1 del D.Lgs n. 504/92, con assegnazione di competenza al Consiglio Comunale in tema di Determinazione delle Aliquote ICI;
Richiamato, altresì, l’Art. 42 comma 2 lett.f) del D.Lgs n. 267/2000 che assegna al Consiglio Comunale la competenza in materia di istituzione ed ordinamento dei tributi, di disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi;
Ritenuto opportuno riconfermare, per l’Anno 2007, le stesse aliquote e detrazioni applicate nel 2006 relativamente all’Imposta Comunale sugli Immobili;
Visto il D.lgs.504/1992;
Visto il D.Lgs.n. 446/1997 es. m. ed int;
Visto il D.lgs.n.267/2000;
Visto il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili;
Acquisito il parere di regolarità tecnica e tecnico contabile resi dal responsabile del servizio, ex art. 49 d.lgs.n.267/2000;
Con votazione resa nelle forme di legge dal seguente risultato: Consiglieri Presenti n. 15 Voti favorevoli n. 10 Contrari n. 2( Consiglieri: Bortone Giorgio e Tanzi Giuseppe) Astenuti n. 3 ( Consiglieri: Leonetta Antonio, De Angelis Fabio e Martino Vincenzo)
DELIBERA
1) Le premesse che precedono formano parte integrante del presente deliberato.
2) Di confermare per l’anno 2007 l’aliquota e le detrazioni per l’applicazione dell’ ICI nella esatta determinazione dell’anno 2006, così come di seguito riportate:
3) Di stabilire che la detrazione per l’abitazione principale resta determinata, come già avvenuto nell’Anno 2006, nella misura di legge pari a € 103,29, ex art. 8, comma 2. D.Lgs.n. 504/1992;
4) Di precisare che le aliquote e le detrazioni di cui ai punti precedenti sono riferiti ai mesi dell’anno in cui ricorrono le relative condizioni.
5)Di trasmettere la presente deliebrazione entro 30 giorni dalla sua adozione, alla Direzione per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze , ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgvo n. 504/92.
Con separata votazione resa nelle forme di legge e dall’esito seguente: Consiglieri presenti n. 15 Voti favorevoli n. 10 Contrari n. 2 ( Consiglieri Bortone Giorgio e Tanzi Giuseppe) Astenuti n. 3 ( Consiglieri: Leonetta Antonio, De Angelis Fabio e Martino Vincenzo) il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’Art. 134 4° comma del D.Lgs n. 267/2000.