D E L I B E R A
DI RICONFERMARE, in applicazione delle disposizioni normative di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e per tutte le motivazioni in merito descritte in narrativa, l'aliquota dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), per l'anno 2008, nella misura unica del 6 (sei) per mille;
DI DARE ATTO che per abitazione principale si intende oltre a quella nella quale il contribuente la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente, quella concessa in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado, ai quali è consentito portare in detrazione la somma non inferiore ad €. 103,29 rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;
DI ELEVARE l’importo di € 103,29 fino a € 206,58 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, nel cui nucleo familiare sono presenti portatori di handicap certificati ai sensi dell’articolo 4 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104;
DI APPLICARE l’ulteriore detrazione pari all’1,33 per mille della base imponibile,per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, con esclusione delle categorie catastali A1, A8 e A9;