“estratto della deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 28/04/2009”

 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

 

                                                           DELIBERA

 

"""""5. di confermare per l’anno 2010, senza variazioni rispetto all’esercizio 2009, le tariffe della l’aliquota del 0,7% della aliquota I.C.I. anno 2009 come approvate con apposita deliberazione della Giunta Comunale n. 37  in data  28/02/2008 e confermate con G.M n.53 del 18/03/2009""""";

 

Aliquote ICI ANNO 2010

 

 

Confermare per l’anno 2010 le aliquote per l’imposta comunale sugli immobili ai sensi dell’art. 6 D.Lgs. 30.12.1992 n. 504 come segue:

 

1)      aliquota ordinaria, pari al 7/°° (7 per mille) per tutti gli immobili;

2)      aliquota ridotta , pari al 6,00/°° (6,00 per mille) per le abitazioni principali o assimilate e loro pertinenze per i soggetti tenuti al pagamento (cittadini italiani residenti estero)

 

Di applicare le ulteriori detrazioni previste  dall’Articolo 1, commi 5- 8 della Legge finanziaria 2008 (Detrazione ICI prima casa) che si riporta integralmente :

 

“…All'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all'1,33 per mille della base imponibile di cui all'articolo 5. L'ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.”

 

Di applicare, altresì per l’anno 2010,  aliquota ordinaria, pari al 7/°° (7 per mille) per le sole abitazioni concesse in uso gratuito dai soli contribuenti ai genitori, che vi abbiano la residenza anagrafica, con la detrazione dell’importo di € 129,11 nonché la detrazione dell’ ulteriore importo pari all'1,33 per mille della base imponibile di cui All'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 comma 3-bis”

 

 

 

3)      di prendere atto che con delibera di Giunta Municipale n. 281 del 06/10/2006, sono stabiliti i valori unitari (Euro/mq.) minimi di riferimento delle aree fabbricabili situate nel territorio comunale, ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) alla data del 01/01/2005 e che, pertanto, per l’anno 2010 gli stessi sono aggiornati applicando le seguenti variazioni ISTAT intercorse per i periodi :

 

 

01/012005 (2005= 100)

100,00

-

 

01/01/2006 (2005=100)

101,90

-

+1,9%

01/01/2007 (2005=100)

101,70

-

+3,6%

01/01/2008 (2005=100)

    101,95

-

+5,55%

01/01/2009 (2005=100)

    102,00

-

+7,55%

01/01/2010 (2005=100)

    103,00

-

+8,55%


 

 

 

 

4) DI PUBBLICARE la presente deliberazione sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze così come previsto dall’art.1 comma, comma 142, della legge n. 296/06 (finanziaria 2007);

 

DELIBERA

 

Di dichiarare, stante l’urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267 del 18.8.2000.