IL CONSIGLIO COMUNALE

 
Visto il capo I del Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 504 che istituisce con decorrenza 1993 l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e reca la relativa disciplina;
 

 
Vista la legge finanziaria 2007 n. 296  in data 27/12/2006 (pubblicato sulla G.U. nr. 299 del 27.12.2006) dove all’articolo 1, comma 169, è previsto che gli enti locali deliberano le tariffe e  le  aliquote  relative  ai tributi di loro competenza entro la data fissata da  norme  statali  per  la deliberazione del bilancio di  previsione.  Dette  deliberazioni,  anche  se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il  termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.  In caso di mancata approvazione entro il suddetto  termine,  le  tariffe  e  le aliquote si intendono prorogate di anno in anno. 
     Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 20/12/2007 che sposta al 31/3/2008 il termine ultimo per l’approvazione del Bilancio di previsione 2008 degli Enti Locali;
     Visto, altresì, il Decreto del Ministero dell’Interno del 20/03/2008 che sposta al 31/5/2008 il termine ultimo per l’approvazione del Bilancio di previsione 2008 degli Enti Locali;
 
Rilevato che dall’analisi della gestione dell’ICI non appare opportuno aumentare le tariffe in vigore che quindi si possono considerare idonee anche per l’anno 2008 con le seguenti modifiche in relazione a particolari condizioni soggettive con particolare riferimento a:
a)      giovani coppie che contraggono matrimonio nell’anno 2008;
b)      Imprese commerciali ed artigiane che incrementano il livello occupazionale;
c)   conseguentemente abolire la detrazione, già concessa negli anni precedenti per i proprietari di più immobili che hanno o concedono gli stessi in uso gratuito a parenti in linea retta;
Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 33 del 28/02/2008 relativa alla proposta al Consiglio dell’aliquota ICI dell’anno 2008;
Visto il regolamento comunale che disciplina l’imposta comunale sugli immobili ;
Visto il comma 156 dell’art.1 della legge finanziaria 2007 n. 296/2006  di modifica all’art.6 comma 1 del d.lgs. 504/1992 nel senso della competenza consiliare alla determinazione dell’aliquota ICI,
Con votazione palese, resa per alzata di mano.
CONSIGLIERI PRESENTI N. 15
CONSIGLIERI VOTANTI  N. 12
CONSIGLIERI ASTENUTI N.  3 (Notaro, Longo Danella)
VOTI favorevoli : 12
VOTI contrari : nessuno
DELIBERA
 
1) Di fare propria la deliberazione della G.M. n. 33 del 28/02/2008,
 
2) di confermare per l’anno 2008 le aliquote per l’imposta comunale sugli immobili ai sensi dell’art. 6 D.Lgs. 30.12.1992 n. 504 come segue:
1)      aliquota ordinaria, pari al 7/°° (7 per mille) per tutti gli immobili;
2)      aliquota ridotta , pari al 6,00/°° (6,00 per mille) per le abitazioni principali o assimilate e loro pertinenze, ovvero: 
a.       quelle adibite a dimora abituale direttamente dal titolare del diritto reale;
 
a.       quelle possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituto di ricovero a sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate, ne occupate dall’eventuale nudo proprietario;
b.      quelle appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari, nonché alle unità immobiliari di proprietà dell’ATER. regolarmente assegnate dallo stesso istituto; 
3)      confermare la quantificazione della detrazione per l’abitazione principali ai sensi dell’art. 8, comma 2, del D.Lgs 30.12.1992 n. 504, così come modificato dall’art. 3 comma 55 legge 662/96, in € 129,11 (centoventinove/11);
4)      confermare la detrazione d’imposta di € 206,58 (duecentosei/58), ai soggetti passivi del tributo, appartenenti a nucleo familiare monoreddito, posti in mobilità o in cassa integrazione guadagni in proporzione ai periodo di relativo trattamento,
5)      di esentare dal pagamento dell’ICI per il biennio 2008 e 2009 per le giovani coppie che contraggono matrimonio nell’anno 2008 limitatamente alla abitazione principale e relative pertinenze per la quale detengono la proprietà od ogni altro diritto reale di godimento;
6)      di concedere un credito d’imposta (ICI) ai titolari di attività industriale, commerciali ed artigianali¸ per gli immobili di proprietà (Cat. C1 – C3 – D) utilizzazti nell’attività d’impresa che nell’anno oggetto d’imposizione abbiano determinato un incremento occupazionale. La percentuale viene determinata nel 25% dell’imposta dovuta per ogni unità di personale incrementata e finchè perdura tale incremento.
7)      nel rispetto del principio dell'economicità dell'azione amministrativa, si dispone l'esonero dal versamento qualora l'importo relativo ad un singolo anno d'imposta, non sia superiore ad euro 10,00.
Di applicare le ulteriori detrazioni previste  dall’Articolo 1, commi 5- 8 della Legge finanziaria 2008 (Detrazione ICI prima casa) che si riporta integralmente : 
 
“…All'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
«2-bis. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all'1,33 per mille della base imponibile di cui all'articolo 5. L'ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.” 
  
7)      di comunicare al concessionario della riscossione di cui all’art. 10 – comma 3° del D. Lgs. n. 504/92 la misura delle aliquote I.C.I. testè determinate per l’anno 2008 e quant’altro disposto in merito;
8)      di attivare le procedure necessarie per l’applicazione del tributo in argomento, secondo quanto previsto dal già citato Decreto Legislativo 504/92 e successive modifiche;
9)      di prendere atto che con delibera di Giunta Municipale n. 281 del 06/10/2006, sono stabiliti i valori unitari (Euro/mq.) minimi di riferimento delle aree fabbricabili situate nel territorio comunale, ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) alla data del 01/01/2005 e che, pertanto, per l’anno 2008 gli stessi sono aggiornati applicando le seguenti variazioni ISTAT intercorse per i periodi :
 
 
01/012005 (2005=100)
100,0
-
 
01/01/2006 (2005=100)
101,9
-
+1,9%
01/01/2007 (2005=100)
101,7
-
+3,6%
01/01/2008 (2005=100)
       101,95
-
+5,55%