COMUNE DI PONTECORVO

( Provincia di Frosinone)

 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

                                                                                                                                 COPIA

N°.

24

del

20/01/2006

 

OGGETTO : Determinazione  Aliquota I.C.I. (Imposta comunale immobili) per l’anno 2006.

 

L'anno Duemilasei.

 

 

il giorno

 

Venti.

del mese di

Gennaio

alle ore

08,15

nell’ufficio di Presidenza, si è riunita la Giunta convocata previa l’osservanza delle formalità di legge

 

            Sono presenti :

Presidente

ROSCIA RICCARDO

Assessore

FARLETTI ARCANGELO

Assessore

DEL SIGNORE TOMMASO

Assessore

CARNEVALE FERNANDO

Assessore

TRILLO’ PAOLO

Assessore

TANZI GIUSEPPE

Assessore

DI FOLCO ENZO

 

 

Con l’assistenza del Segretario dr. NORCIA LORENZO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e procede alla trattazione dell’oggetto sopraindicato.

 

 

 

 

 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE

 

Visto il capo I del Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 504 che istituisce con decorrenza 1993 l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e reca la relativa disciplina;

 

Visto l’art. 6 del predetto decreto il quale stabilisce che l’aliquota deve essere deliberata dal Comune entro il 31 ottobre di ogni anno con effetto per l’anno successivo in misura non inferiore al 4 per mille e non superiore al 7 per mille;

 

Visto il comma 8 dell’art. 27 della Legge 28/12/2001, n. 448 il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi comunali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

     

Vista la legge finanziaria 2006 n. 266  in data 23/12/2005 (pubblicato sulla G.U. nr. 302 del 29.12.2005) che sposta al 31/3/2006 il termine ultimo per l’approvazione del Bilancio di previsione degli Enti Locali

 

Visto il regolamento comunale che disciplina l’imposta comunale sugli immobili ;

 

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano

 

DELIBERA

 

Di confermare per l’anno 2006 le aliquote per l’imposta comunale sugli immobili ai sensi dell’art. 6 D.Lgs. 30.12.1992 n. 504 come segue:

1)      aliquota ordinaria, pari al 7/°° (7 per mille) per tutti gli immobili;

2)      aliquota ridotta , pari al 6,00/°° (6,00 per mille) per le abitazioni principali o assimilate e loro pertinenze, ovvero:

a.       quelle adibite a dimora abituale direttamente dal titolare del diritto reale;

b.      quelle possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituto di ricovero a sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate, ne occupate dall’eventuale nudo proprietario;

c.       quelle appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari, nonché alle unità immobiliari di proprietà dell’ATER. regolarmente assegnate dallo stesso istituto;

3)      confermare la quantificazione della detrazione per l’abitazione principali ai sensi dell’art. 8, comma 2, del D.Lgs 30.12.1992 n. 504, così come modificato dall’art. 3 comma 55 legge 662/96, in € 129,11 (centoventinove/11);

4)      confermare la detrazione d’imposta di € 206,58 (duecentosei/58), ai soggetti passivi del tributo, appartenenti a nucleo familiare monoreddito, posti in mobilità o in cassa integrazione guadagni in proporzione ai periodo di relativo trattamento,

5)      confermare la quantificazione della detrazione per l’abitazione principale in € 129,11 (centoventinove/11) per le abitazioni concesse dal titolare del diritto reale, in uso o in comodato gratuito a parenti, in linea retta, entro il primo grado, i quali le adibiscano a loro dimora abituale e in esse abbiano la residenza anagrafica, con esclusione delle pertinenze. Gli stessi immobili sono assoggettati ad aliquota ordinaria del 7,00 per mille.

6)      Di confermare le agevolazioni già in essere per il 2005 per i soggetti appartenenti a famiglie inserite nel “Reddito minimo d’inserimento”. (per ottenere detto beneficio deve essere presentata apposita istanza pena la esclusione)

 

7)      di comunicare al concessionario della riscossione di cui all’art. 10 – comma 3° del D. Lgs. n. 504/92 la misura delle aliquote I.C.I. testè determinate per l’anno 2006 e quant’altro disposto in merito;

 

8)      di attivare le procedure necessarie per l’applicazione del tributo in argomento, secondo quanto previsto dal già citato Decreto Legislativo 504/92 e successive modifiche;

 

9)      di prendere atto che con delibera di Giunta Municipa, saranno stabiliti i valori unitari (Euro/mq.) minimi di riferimento delle aree fabbricabili situate nel territorio comunale, ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.).

 



Con successiva e separata votazione ed alla unanimità di voti legalmente espressi il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

 

 

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