IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO :
-che l’I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, è stata istituita con il titolo I, capo 1, del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 e dallo stesso disciplinata, con le modifiche ed integrazioni introdotte con successivi provvedimenti legislativi ;
-che l’art. 54 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, come modificato dall’art. 6 del D.Lgs. 23.03.1998, n.
-che , ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, 48 e 172 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, compete alla Giunta comunale l’approvazione delle tariffe e delle aliquote di imposta ai fini dell’approvazione dello schema di bilancio preventivo;
VISTO il comma 156 dell’art. 1 della legge n. 296 del 2006 - finanziaria 2007, che dispone l’organo competente ad approvare le aliquote dell’ICI nel Consiglio Comunale, in deroga implicita a quanto stabilito dall’art. 42 del T.U.E.L. D.Lgs.n. 267 del 2000 ;
ATTESO che, pertanto, la deliberazione che approva le aliquote e le detrazioni dell’ICI dal 1 gennaio 2009 è di competenza consiliare;
CONSIDERATO che questa Amministrazione comunale ha valutato tutti gli effetti che le norme stabilite dalla nuova disciplina, producono, a seconda delle modalità di attuazione stabilite dall’Ente in relazione al gettito dell’imposta, determinanti per la conservazione dell’equilibrio del bilancio e della gestione finanziaria e per far fronte ai costi, sempre crescenti, per i servizi di primaria utilità da prestare alla popolazione;
VISTO l’art. 1, comma 7, del Decreto Legge 27 maggio 2008, n. 93 ( convertito, con modificazioni, in Legge 24 luglio 2008, n. 126) , in base al quale “(….) è sospeso il potere delle Regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi assimilati attribuiti con Legge dello Stato”.
VISTO l’art. 77 bis, comma 30, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 ( convertito, con modificazioni, in Legge 6 agosto 2008, n. 133) in base al quale “ Resta confermata per il triennio 2009/2011, (…), la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con Legge dello Stato (….)” facendo salvi gli eventuali adeguamenti delle tariffe TARSU in funzione dell’incremento dei costi e del tasso di copertura minimo stabilito dalla Legge;
VISTA la propria precedente deliberazione giuntale n. 32 del 09.03.2009 esecutiva ai sensi di legge;
RISCONTRATO quanto sopra, l’ Amministrazione Comunale riconferma per l’anno 2009 l’ aliquota I.C.I. del 4,00 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale,mentre lascia invariate l’aliquota del 5,5 per mille per tutte le unità immobiliari adibite a seconda abitazione, e l’aliquota del 7 (sette) per mille per i soggetti passivi titolari di unità immobiliari diverse dalle abitazioni, e l’aliquota del 7 per mille per le unita’ immobiliari iscritte nel Catasto Edilizio Urbano alla categoria “D”.
Conferma che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, €. 103.29 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica e di precisare, altresì, che sono equiparate all’abitazione principale: le abitazioni concesse dal possessore in uso gratuito a parenti fino al 2° grado o ad affini fino al 1° grado che la occupano quale loro abitazione principale, come da delibera di C.C. n. 4 del 05.04.2002.
VISTO l’art. 1 comma 1 del D.L. 27.05.2008 n. 93, convertito in legge n. 126 del 24.07.2008, che prevede, a decorrere dall’anno di imposta 2008, l’esclusione dall’Imposta Comunale sugli Immobili dell’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ad asclusione degli immobili con categoria catastale A1, A8, e A9, per le quali continua ad applicarsi la detrazione per unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di € 103,29, rapportata al periodo di utilizzo;
RISCONTRATO che le unita’ immobiliari possedute a titolo di proprieta’ o di usufrutto dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, che vengono equiparate all’ abitazione principale, a condizione che non risultino locale, e beneficiano della detrazione di base ai sensi dell’art. 8 c. 2 del D.Lgs. 504/92,
DI PRENDERE atto delle variazioni ed integrazioni al Regolamento dell’ I.C.I. approvate da questo Consiglio Comunale al punto 03) dell’ordine del giorno di questa seduta;
VALUTATI gli effetti che le norme stabilite dalla disciplina, sopra riassunta, producono, a seconda delle modalità di attuazione stabilite dall' ente:
a) nei riguardi dei contribuenti interessati dalle citate disposizioni ed in particolare dei soggetti ad imposta per l' unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;
b) in relazione al gettito dell’imposta, determinante per la conservazione dell’equilibrio del bilancio e della gestione finanziaria e per far fronte ai costi, sempre crescenti, per i servizi di primarie generale utilità da prestare alla popolazione;
VISTE le disposizioni di legge in precedenza richiamate ;
VISTO il bilancio 2008 regolarmente approvato ed esecutivo ai sensi di legge;
VISTO il bilancio di previsione
VISTO lo Statuto comunale ;
VISTO il regolamento di contabilità ;
VISTO il T.U. EE.LL. n. 267/2000 ;
VISTA la legge finanziaria 2009 n. 203 del 22/12/2008;
DELIBERA
1) Di confermare con effetto dal 1° Gennaio 2009 le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili in questo Comune come segue:
a) Aliquota I.C.I. del 4,00 (quattro) per mille per le unita’ immobiliari adibite ad abitazione principale;
b) Aliquota del 5,5 ( cinque virgola cinque) per mille tutte le unità immobiliari adibite a seconda abitazione;
c) Aliquota del 7 (sette) per mille per i soggetti passivi titolari di unità immobiliari diverse dalle abitazioni;
d)Aliquota del 7 ( sette) per mille per le unità immobiliari iscritte nel Catasto Edilizio Urbano alla categoria “D”;
2) Di confermare che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, €. 103.29 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica e di precisare, altresì, che sono equiparate all’abitazione principale: le abitazioni concesse dal possessore in uso gratuito a parenti fino al 2° grado o ad affini fino al 1° grado che la occupano quale loro abitazione principale, come da delibera di C.C. n. 4 del 05.04.2002.
VISTO l’art. 1 comma 1 del D.L. 27.05.2008 n. 93, convertito in legge n. 126 del 24.07.2008, che prevede, a decorrere dall’anno di imposta 2008, l’esclusione dall’Imposta Comunale sugli Immobili dell’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ad esclusione degli immobili con categoria catastale A1, A8, e A9, per le quali continua ad applicarsi la detrazione per unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di € 103,29, rapportata al periodo di utilizzo, e stesso regime fiscale seguono le unita’ immobiliari possedute a titolo di proprieta’ o di usufrutto dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, che vengono equiparate all’ abitazione principale, a condizione che non risultino locale, e beneficiano della detrazione di base ai sensi dell’art. 8 c. 2 del D.Lgs. 504/92;
DI PRENDERE atto delle variazioni ed integrazioni al Regolamento dell’I.C.I. approvate in questa seduta dal Consiglio Comunale;
VISTO, altresi’, l’aricolo 1 comma 7 del D.L. n. 93/2008 convertito in legge n. 126/2008, con il quale viene stabilito che fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato…
3) Di dare atto che nella determinazione delle aliquote di cui al punto 1) sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione 2009 e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio ;
4) Di dare atto che ai sensi del 2° comma dell’art. 58 del D.Lgs. 15.12.1997, n.446, per l’applicazione dell’art. 9 del D.Lgs. n. 504/1992 relativo alle modalità di applicazione dell’imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all’art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo, la cancellazione dei predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo ;
5) di allegare la presente deliberazione al Bilancio di Previsione 2009, ai sensi e per gli effetti dell’art. 172, comma 1 lettera e) del D.Lgs. n. 267/00 e di dare ampia divulgazione mediante la pubblicazione sul sito Internet del Comune;
6) di disporre che la presente deliberazione sia trasmessa direttamente al Ministero tramite posta elettronica per la pubblicazione per estratto sulla Gazzetta Ufficiale dall’ufficio federalismo fiscale del Ministero dell’Economia e delle Finanze.