IL CONSIGLIO COMUNALE

 

PREMESSO :

-che l’I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, è stata  istituita con il titolo I, capo 1, del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 e dallo stesso disciplinata, con le modifiche ed integrazioni introdotte con successivi provvedimenti  legislativi ;

-che l’art. 54 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, come modificato dall’art. 6 del D.Lgs. 23.03.1998, n. 56, ha stabilito che il Comune approva le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione, determinando quindi la misura del prelievo tributario in relazione al complesso delle spese previste dal bilancio annuale;

-che , ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, 48 e 172 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, compete alla Giunta comunale l’approvazione delle tariffe e delle aliquote  di imposta ai fini dell’approvazione dello schema di bilancio preventivo;

VISTO il comma 156 dell’art. 1 della legge n. 296 del 2006 -  finanziaria 2007, che dispone l’organo competente ad approvare le aliquote dell’ICI  nel Consiglio Comunale, in deroga implicita a quanto stabilito dall’art. 42 del T.U.E.L. D.Lgs.n. 267 del 2000 così come proposto dalla Giunta Comunale con proprio atto n. 43 del 21/04/2008;

CONSIDERATO che questa Amministrazione comunale ha valutato tutti gli effetti che le norme stabilite dalla nuova disciplina, producono, a seconda delle modalità di attuazione stabilite dall’Ente in relazione al gettito dell’imposta, determinanti per la conservazione dell’equilibrio del bilancio e della gestione finanziaria e per far fronte ai costi, sempre crescenti, per i servizi di primaria utilità da prestare alla popolazione ;

RISCONTRATO quanto sopra l’ Amministrazione Comunale riconferma per l’anno 2008 l’ aliquota I.C.I. del 4,00 per mille  per  le unità immobiliari adibite ad abitazione principale,mentre lascia invariate l’aliquota del 5,5  per mille per tutte le unità immobiliari adibite a seconda abitazione, e  l’aliquota del 7 (sette) per mille per i soggetti passivi titolari di unità immobiliari diverse dalle abitazioni, e l’aliquota del 7 per mille per le unita’ immobiliari iscritte nel Catasto Edilizio Urbano alla categoria “D”. 

Conferma che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, €. 103.29 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;  se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica e di precisare, altresì, che sono equiparate all’abitazione  principale: le abitazioni concesse dal possessore in uso gratuito a parenti fino al 2° grado o ad affini fino al 1° grado che la occupano quale loro abitazione principale, come da delibera di C.C. n. 4 del 05.04.2002. Dal 2008 i contribuenti titolari di un unità immobiliare destinata ad abitazione principale vedranno ridotto il carico fiscale dell’ ICI per un importo pari all’ 1,33 per mille della base imponibile su cui calcolare l’imposta, nella misura mssima di euro 200,00;

Esclusi dalla maggiore detrazione, le abitazioni iscritte nella categoria catastale A1/A8 e A9, corrispondenti rispettivamente alle abitazioni di tipo signorile, una sorta di applicazione dei principi di eguaglianza e capacità contributiva sancita dagli articoli 3 e 53 della Costituzione;  

VALUTATI gli effetti che le norme stabilite dalla disciplina, sopra riassunta, producono, a seconda delle modalità di attuazione stabilite dall' ente:

a)      nei riguardi dei contribuenti interessati dalle citate disposizioni ed in particolare dei soggetti ad imposta per l' unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

b)      in relazione al gettito dell’imposta, determinante per la conservazione dell’equilibrio del bilancio e della gestione finanziaria e per far fronte ai costi, sempre crescenti, per i servizi di primarie generale utilità da prestare alla popolazione;

VISTE le disposizioni di legge in precedenza richiamate ;

VISTO il bilancio 2007 regolarmente approvato ed esecutivo ai sensi di legge;

VISTO il bilancio di previsione 2008, in corso di approvazione da parte del Consiglio Comunale;

VISTO lo Statuto comunale ;

VISTO il regolamento di contabilità ;

VISTO il T.U. EE.LL. n. 267/2000 ;

VISTA la legge finanziaria 2008 n. 244 del 24/12/2007;

 

DELIBERA

 

1) Di approvare  con effetto dal 1° Gennaio 2008 le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili in questo Comune come segue:

a) Aliquota  I.C.I. del 4,00 (quattro) per mille per le unita’ immobiliari adibite ad abitazione principale;

b) Aliquota del 5,5 ( cinque virgola cinque) per mille   tutte le unità immobiliari adibite a  seconda  abitazione;

c) Aliquota del 7 (sette) per mille per i soggetti passivi titolari di unità immobiliari  diverse dalle abitazioni;

d)Aliquota del 7 ( sette) per mille per le unità immobiliari iscritte nel Catasto Edilizio Urbano alla categoria “D”;

2) Di confermare che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, €. 103.29 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;  se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica e di precisare, altresì, che sono equiparate all’abitazione  principale: le abitazioni concesse dal possessore in uso gratuito a parenti fino al 2° grado o ad affini fino al 1° grado che la occupano quale loro abitazione principale, come da delibera di C.C. n. 4 del 05.04.2002. Dal 2008 i contribuenti titolari di un unità immobiliare destinata ad abitazione principale vedranno ridotto il carico fiscale dell’ ICI per un importo pari all’ 1,33 per mille della base imponibile su cui calcolare l’imposta, nella misura mssima di euro 200,00;

Esclusi dalla maggiore detrazione, le abitazioni iscritte nella categoria catastale A1/A8 e A9, corrispondenti rispettivamente alle abitazioni di tipo signorile, una sorta di applicazione dei principi di eguaglianza e capacità contributiva sancita dagli articoli 3 e 53 della Costituzione;  

4)  Di dare atto che nella determinazione delle aliquote di cui al punto 1) sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio ;

5) Di dare atto che ai sensi del 2° comma dell’art. 58 del D.Lgs. 15.12.1997, n.446, per l’applicazione dell’art. 9 del D.Lgs. n. 504/1992 relativo alle modalità di applicazione dell’imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all’art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo, la cancellazione dei predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo ;

6) di disporre che la presente deliberazione ai sensi della circolare del Ministero dell’economia e delle finanze 16.04.2003 , n.3 sia trasmessa direttamente al Ministero tramite posta elettronica per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento politiche fiscali.