CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DEL 27/04/2007
IL CONSIGLIO COMUNALE
CON PROPRIO ATTO DELIBERATIVO N. 17 DEL 27/04/2007:
HA DELIBERATO
1) Di approvare con effetto dal 1° Gennaio 2007 le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili in questo Comune come segue:
a) Aliquota I.C.I. del 4,00 (quattro) per mille per le unita’ immobiliari adibite ad abitazione principale;
b) Aliquota del 5,5 ( cinque virgola cinque) per mille tutte le unità immobiliari adibite a seconda abitazione;
c) Aliquota del 7 (sette) per mille per i soggetti passivi titolari di unità immobiliari diverse dalle abitazioni;
d)Aliquota del 7 ( sette) per mille per le unità immobiliari iscritte nel Catasto Edilizio Urbano alla categoria “D”;
2) Di confermare che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, €. 103.29 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica e di precisare, altresì, che sono equiparate all’abitazione principale: le abitazioni concesse dal possessore in uso gratuito a parenti fino al 2° grado o ad affini fino al 1° grado che la occupano quale loro abitazione principale, come da delibera di C.C. n. 4 del 05.04.2002;
4) Di dare atto che nella determinazione delle aliquote di cui al punto 1) sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio ;
5) Di riservarsi l’adozione di provvedimenti, su proposta della Giunta comunale, per l’iscrizione nel bilancio di previsione del fondo per il potenziamento degli uffici tributari del Comune, in conformità a quanto stabilito dall’art. 3, comma 57, della legge 23.12.1996, n. 662 ;
6) Di dare atto che ai sensi del 2° comma dell’art. 58 del D.Lgs. 15.12.1997, n.446, per l’applicazione dell’art. 9 del D.Lgs. n. 504/1992 relativo alle modalità di applicazione dell’imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all’art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo, la cancellazione dei predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo ;
7) di disporre che la presente deliberazione ai sensi della circolare del Ministero dell’economia e delle finanze 16.04.2003 , n.3 sia trasmessa direttamente al Ministero tramite posta elettronica per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento politiche fiscali.