LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO :
Ø che l’I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, è stata istituita con il titolo I, capo 1, del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 e dallo stesso disciplinata, con le modifiche ed integrazioni introdotte con successivi provvedimenti legislativi ;
Ø che l’art. 54 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, come modificato dall’art. 6 del D.Lgs. 23.03.1998, n. 56, ha stabilito che il Comune approva le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione, determinando quindi la misura del prelievo tributario in relazione al complesso delle spese previste dal bilancio annuale;
Ø che , ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, 48 e 172 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, compete alla Giunta comunale l’approvazione delle tariffe e delle aliquote di imposta ai fini dell’approvazione dello schema di bilancio preventivo;
Ø che, ai sensi dei citati artt. 42 e 172 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, compete al Consiglio Comunale, nell’approvazione del Bilancio di Previsione, approvare le conseguenti tariffe ed aliquote facendo proprie le deliberazioni della Giunta comunale;
CONSIDERATO che questa Giunta comunale ha valutato tutti gli effetti che le norme stabilite dalla nuova disciplina, producono, a seconda delle modalità di attuazione stabilite dall’Ente in relazione al gettito dell’imposta, determinante per la conservazione dell’equilibrio del bilancio e della gestione finanziaria e per far fronte ai costi, sempre crescenti, per i servizi di primaria utilità da prestare alla popolazione ;
RITENUTO che per la conservazione degli equilibri di bilancio e della gestione finanziaria sopra evidenziata questa Giunta comunale ravvisa la necessità di confermare per l’anno 2005 del 5,00 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale l’aliquota del 5,5 per mille tutte le unità immobiliari adibite a seconda abitazione, l’aliquota del 7 (sette) per mille per i soggetti passivi titolari di unità immobiliari diverse dalle abitazioni, e l’aliquota del 7 per mille per le unità immobiliari iscritte nel Catasto Edilizio Urbano alla categoria “D”.
Di confermare che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, €. 103.29 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica e di precisare, altresì, che sono equiparate all’abitazione principale: le abitazioni concesse dal possessore in uso gratuito a parenti fino al 2° grado o ad affini fino al 1° grado che la occupano quale loro abitazione principale, come da delibera di C.C. n. 4 del 05.04.2002;
Inoltre, si precisa che con proprio atto consiliare n. 53 del 28/11/2003 l’Ente ha adottato delle integrazioni al Regolamento I.C.I. e precisamente:
b) -art. 21 Bis : Aree fabbricabili con destinazione industriale – Piano A.S.I. – i soggetti passivi dell’imposta comunale sugli immobili, possessori di aree fabbricabili ricadenti nel Piano A.S.I. di questo Comune, che non utilizzano di fatto le stesse per attività di natura produttiva di natura industriale, ma bensì ad esclusivo scopo agricolo, possono applicare la riduzione del 50% dell’imposta dovuta;
b) -art. 20 quater: Detrazioni per particolari situazioni di disagio economico – sociale agli effetti dell’applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili si eleva la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale da €. 103.29 a €. 258,23 per i soggetti in situazioni di particolare disagio economico o sociale, come previsto dal D.L. 11.03.1997, N. 50;
VALUTATI gli effetti che le norme stabilite dalla nuova disciplina, sopra riassunta, producono, a seconda delle modalità di attuazione stabilite dall'ente:
Ø nei riguardi dei contribuenti interessati dalle citate disposizioni ed in particolare dei soggetti ad imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;
Ø in relazione al gettito dell’imposta, determinante per la conservazione dell’equilibrio del bilancio e della gestione finanziaria e per far fronte ai costi, sempre crescenti, per i servizi di primarie generale utilità da prestare alla popolazione;
VISTE le disposizioni di legge in precedenza richiamate ;
VISTO il bilancio 2004, in corso di redazione ed esecutivo ai sensi di legge;
VISTO il bilancio di previsione 2005, in corso di redazione;
VISTO l’art. 49, comma 2, della legge 27.12.1997, n. 449 ;
VISTO lo Statuto comunale ;
VISTO il regolamento di contabilità ;
VISTO il T.U. EE.LL. n. 267/2000 ;
DELIBERA
1) Di Confermare con effetto dal 1° gennaio 2005 l’Imposta Comunale sugli Immobili, in questo Comune, come segue:
a) Aliquota I.C.I. del 5,00 (cinque) per mille per le unita’ immobiliari adibite ad abitazione principale;
b) Aliquota del 5,5 ( cinque virgola cinque) per mille tutte le unità immobiliari adibite a seconda abitazione;
c) Aliquota del 7 (sette) per mille per i soggetti passivi titolari di unità immobiliari diverse dalle abitazioni;
d)Aliquota del 7 ( sette) per mille per le unità immobiliari iscritte nel Catasto Edilizio Urbano alla categoria “D”;
2) Di confermare che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, €. 103.29 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica e di precisare, altresì, che sono equiparate all’abitazione principale: le abitazioni concesse dal possessore in uso gratuito a parenti fino al 2° grado o ad affini fino al 1° grado che la occupano quale loro abitazione principale, come da delibera di C.C. n. 4 del 05.04.2002;
3) Di stabilire che con proprio atto consiliare n. 53 del 28/11/2003 l’Ente ha adottato delle integrazioni al Regolamento I.C.I. e precisamente:
Ø art. 21 Bis : Aree fabbricabili con destinazione industriale – Piano A.S.I. – i soggetti passivi dell’imposta comunale sugli immobili, possessori di aree fabbricabili ricadenti nel Piano A.S.I. di questo Comune, che non utilizzano di fatto le stesse per attività di natura produttiva di natura industriale, ma bensì ad esclusivo scopo agricolo, possono applicare la riduzione del 50% dell’imposta dovuta;
Ø art. 20 quater: Detrazioni per particolari situazioni di disagio economico – sociale agli effetti dell’applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili si eleva la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale da €. 103.29 a €. 258,23 per i soggetti in situazioni di particolare disagio economico o sociale, come previsto dal D.L. 11.03.1997, N. 50;
4) Di dare atto che nella determinazione delle aliquote di cui al punto 1) sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del Bilancio Annuale di Previsione del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio ;
5) Di riservarsi l’adozione di provvedimenti, su proposta della Giunta comunale, per l’iscrizione nel bilancio di previsione del fondo per il potenziamento degli uffici tributari del Comune, in conformità a quanto stabilito dall’art. 3, comma 57, della legge 23.12.1996, n. 662 ;
6) Di dare atto che ai sensi del 2° comma dell’art. 58 del D.Lgs. 15.12.1997, n.446, per l’applicazione dell’art. 9 del D.Lgs. n. 504/1992 relativo alle modalità di applicazione dell’imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all’art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo, la cancellazione dei predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo ;
7) Di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale .
In merito alla soprascritta proposta di deliberazione, giusto il disposto degli artt. 49 del T.U. e 153 - comma 5^- del D.Lgs. n. 267/2000 :
-il responsabile del Settore, richiesto,esprime parere favorevole e firma per conferma______________________________;
LA GIUNTA COMUNALE
Visto tutto quanto sopra ;
Con voti unanimi resi per alzata di mano
DELIBERA
di approvare la sopraestesa proposta di deliberazione, concernente l’argomento in oggetto specificato, correlata dai pareri di cui al D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000
Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Con voti unanimi legalmente espressi
D I C H I A R A
la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 139 comma 4° del T.U. e dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.