aliquota da applicare per tutti gli immobili 5,75%  fatta eccezione per le unità immobiliari  possedute come seconda casa per le quali l’aliquota stabilita è del 7% .

 

 

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N°6 DEL 20/03/2008

 

OGGETTO: I.C.I. ANNO 2008

 

Di seguito si riporta lo stralcio della relativa delibera del 2008:

1.      di riconfermare le aliquote dell'ICI - Imposta Comunale sugli Immobili, in questo Comune, con effetto dal 1° Gennaio 2008 come segue:

_ aliquota da applicare per tutti gli immobili 5,75 per mille fatta eccezione per le unità immobiliari possedute come seconda casa per le quali l'aliquota stabilita è del 7 per mille.

Sono fatte salve le agevolazioni previste nell’ art. 13 del vigente Regolamento ICI.

2. di disporre che la presente sia pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale;

3. con separata votazione resa con voti 11 favorevoli e 4 astenuti ( Alveti- Alfieri- Cenciarelli – Salvatori-)

 resi nei modi di legge la presente è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art 134-4 comma del D.Lgs. 267/2000.

 

Detrazione abitazione principale EURO 103 29 aumentabili a EURO 154  94 per le seguenti categorie:

·        Capo famiglia , non in mobilità, iscritto nelle liste di collocamento al 1° Gennaio dell’anno in corso da almeno due anni, il cui nucleo non abbia alcun reddito;

·        Aventi nel proprio nucleo familiare persona convivente con grado di invalidità non inferiore al 75%.

 

- La detrazione prevista per l’abitazione principale si estende anche alle unità immobiliari concesse in uso gratuito, da persone fisiche a parenti in linea retta entro il 1° grado ovvero in linea collaterale entro il 2° grado, a condizione che questi ultimi le utilizzino come abitazioni principale e ciò risulti dall’iscrizione anagrafica.

- All’unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto , da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

     - A partire dal 01/01/2008 per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale si detrae un ulteriore importo pari all’1,33 per mille della base imponibile ICI determinata secondo le disposizioni dell’art 5 del D.Lgs n. 504/1992.

  - Tale ulteriore detrazione non si applica alle unita’ immobiliari concesse in uso gratuito da persone fisiche a parenti..