Estratto deliberazione Giunta Comunale n. 122 del 28.6.2010

 

Il Consiglio Comunale

Oggetto: Proposta per il Consiglio Comunale - Determinazione Aliquote ICI Anno 2010 e proposta modifica art 21 del Regolamento Comunale ICI;

Premesso che, con Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è stata istituita, a decorrere dall'1 gennaio 1993, l'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), da applicarsi sul valore dei fabbricati, dei terreni agricoli e delle aree fabbricabili a qualsiasi uso destinati;

 

Che l'art. 6 del citato Decreto, come modificato dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, dispone che l'aliquota deliberata dal Comune può essere diversificata, ferme restando le misure minima e massima del 4 e del 7 per mille, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati; che, inoltre, l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli Enti senza scopo di lucro;

 

Vista la Legge 23 dicembre 2009, n. 191 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010) pubblicata sulla G.U. n. 302 del 30-12-2009 - Suppl. Ordinario n. 243.

 

Visto il comma 156 dell’art. 1 della Legge 27.12.2006 n. 296, modificativo dell’art. 6 - comma 1 - del Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza a determinare le aliquote I.C.I.;

Vista la legge la legge 22 Dicembre 2008, n. 203,  “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge Finanziaria 2009)

Visto che il entro il termine di approvazione del Bilancio dovranno essere deliberate le aliquote ICI per l’anno 2009;

 

Visto l'art 1 comma 1 del D.L. 27.05.2008 n. 93, convertito in legge n.126 del 24.07.2008, che prevede , a decorrere dall'anno di imposta 2008, l'esclusione dall'Imposta Comunale sugli Immobili dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ad esclusione degli immobili con categoria catastale A1, A8 e A9, per le quali continua ad applicarsi la detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di € 103,29, rapportata al periodo di utilizzo;

 

Visto, altresì, l'articolo 1 comma 7 del D.L. n. 93/2008 convertito in legge n.126/2008 , con il quale viene stabilito che fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, e’ sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato

 

Considerato che per l'anno 2010 permangono le finalità generali e gli obiettivi dell'Amministrazione in ordine perseguimento dell'equità e perequazione tributaria, attraverso il sostegno alle problematiche abitative delle famiglie nei loro molteplici aspetti, alla salvaguardia e sostegno dei settori più deboli della popolazione.

 

Che parimenti immutate risultano le dinamiche incomprimibili delle spese e la necessità di salvaguardare gli equilibri di bilancio;

 

Che l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ha dato facoltà ai Comuni di disciplinare con Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, con la sola riserva di legge relativa alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi; risultandone così rimosso il vincolo riguardante l'aliquota minima.

 

Che la legge 9 dicembre 1998, n. 431, in materia di disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo prevede che i comuni di cui all’art 2 del Dl 30.12.1988 n.551 convertito con modificazioni dalla legge 21.2.1989 n. 61 fra cui è compreso il Comune di Roma possono derogare al limite massimo stabilito dalla normativa vigente in misura non superiore al 2 per mille, limitatamente agli immobili non locati  per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni.

 

Considerato che ai sensi della legge 431/98 art.8 il Cipe con delibera del 13.11.2003 n.87/03 ha individuato i comuni ad alta tensione abitativa fra i quali vi è anche il Comune di Isola del Liri

 

Ritenuto di dover confermare, anche per il 2010, la tariffa al 6,7 per mille per quanto riguarda le unità catastali di classe A adibite a prima casa, con la detrazione di legge di Euro 103.29 (L.200.000) ed al 7 per mille per quanto riguarda le seconde case;

 

Ritenuto dover confermare, anche per il 2010, l’aliquota relativa ai fabbricati con destinazione C1 al 6,9 per mille con la possibilità di riduzione dietro presentazione di apposita richiesta presso l’ufficio tributi di riduzione dell’aliquota al 6.7 per mille per i locali C1 destinati all’esercizio di attività di vendita al dettaglio od all’ingrosso o comunque ad attività economiche;

 

Vista la Deliberazione n. 144 del 3/9/2009 con la quale su evidenziava la necessità di apportare modifiche regolamentari in particolare all’articolo 19 e 20 del Regolamento comunale Ici così come modificato anche dalla deliberazione n.8 del 28.3.2002.

 

Ritenuto opportuno apportare la modifica indicata nell’allegato 1 in quanto l’attuale testo potrebbe ingenerare confusione

 

Preso atto dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e precisamente:

che in data 25.6.2010 il Responsabile del Servizio II, competente in materia, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267, si  esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto".
                                                                                                            IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO II 

     dr. Alessandro Cerrone

 

che in data 14.7.2010 il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto”.

                                                                                     IL RESPONSABILE DEL  SERVIZIO FINANZIARIO

                  dr.ssa Claudia MARRA

 

Per quanto sopra premesso;

DELIBERA

di confermare l’aliquota ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, nella misura del 6,7 per mille per gli immobili destinati ad abitazione principale  (Categoria catastale A1-a8-a9) e per le altre tipologie catastali ad esclusione dei C1 ed in 7 per mille per ulteriori immobili destinati ad abitazione (Categoria catastale A)  posseduti oltre all’abitazione principale, dati in locazione.

 

di confermare l’aliquota del 6,9 per mille per i locali a destinazione catastale C1 non affittati o non adibiti dal proprietario direttamente all’esercizio di attività di vendita al dettaglio od all’ingrosso o comunque ad attività economiche. In quest’ultimo caso l’aliquota applicata sarà del 6.7%, applicabile solo dietro apposita istanza da presentare all’ufficio tributi;

 

di confermare anche per l’anno 2010 la seguente aliquota differenziata: Aliquota del 7.2 per mille  per ulteriori unità immobiliari destinate ad abitazione, possedute oltre la principale che alla data del 1.1.2007 non risultino essere locate

 

 

di modificare il testo del regolamento concernente gli articoli 19 e 20 come meglio indicato nell’accluso allegato 1

di trasmettere via mail sul sito dpf.federalismofiscale@finanze.it il presente atto che verrà pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale dall'ufficio federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

 

 di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione 2010, ai sensi e per gli effetti dell’art. 172, comma 1 lett. e) del D.Lgs. 267/00

 

Il termine ultimo per la presentazione delle richieste da presentare presso l’ufficio tributi per l’ottenimento delle agevolazioni è stabilito per il giorno 31.11.2010 le agevolazioni ottenibili a qualsiasi titolo non sono cumulabili

 

 

La presente deliberazione è dichiarata urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma del D.Lgs 18/08/2000 n. 267.

 

(Pubblicata in data 30.6.2010)