ESTRATTO DELIBERA CONSILIARE N.14 del 26.4.2007

 

Il Consiglio Comunale

Oggetto: Determinazione Aliquote ICI Anno 2007;

Premesso che, con Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è stata istituita, a decorrere dall'1 gennaio 1993, l'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), da applicarsi sul valore dei fabbricati, dei terreni agricoli e delle aree fabbricabili a qualsiasi uso destinati;

 

Che l'art. 6 del citato Decreto, come modificato dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, dispone che l'aliquota deliberata dal Comune può essere diversificata, ferme restando le misure minima e massima del 4 e del 7 per mille, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati; che, inoltre, l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli Enti senza scopo di lucro;

 

Visto il comma 156 dell’art. 1 della Legge 27.12.2006 n. 296, modificativo dell’art. 6 - comma 1 - del Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza a determinare le aliquote I.C.I.;

 

Richiamato il comma 169 dell’art. 1 della Legge 27.12.2006 n. 296 che stabilisce il termine per deliberare le tariffe e le aliquote entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione e che in caso di mancata approvazione entro tale termine si intendono prorogate di anno in anno;

 

Visto il Decreto Ministeriale del 30.11.2006 che differisce il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2007 al 31.03.2007;

 

Considerato che per l'anno 2007 permangono le finalità generali e gli obiettivi dell'Amministrazione in ordine perseguimento dell'equità e perequazione tributaria, attraverso il sostegno alle problematiche abitative delle famiglie nei loro molteplici aspetti,  alla salvaguardia e sostegno dei settori più deboli della popolazione.

 

Che parimenti immutate risultano le dinamiche incomprimibili delle spese e la necessità di salvaguardare gli equilibri di bilancio;

 

Che occorre introdurre quelle diversificazioni determinate dalla necessità di incentivare fiscalmente un uso meritorio della proprietà immobiliare e considerare la ripartizione del carico tributario tra i cittadini a beneficio delle fasce sociali più disagiate ed assicurare un più ampio sostegno e tutela ai cittadini ed ai nuclei familiari che versano in particolari condizioni di disagio socio-economico

 

Considerato che nel tempo l'applicazione dell'aliquota agevolata stabilita per l'abitazione principale è stata progressivamente estesa ad un'ampia fascia di ipotesi di uso meritevole della proprietà immobiliare tra le quali, ad esempio, l'uso gratuito a familiari ed affini entro il terzo grado.

 

Che sempre al fine di attuare interventi a sostegno delle fasce più deboli della popolazione, appare altresì opportuno introdurre un'aliquota agevolata dell'4 per mille per quei soggetti passivi la cui condizione socio-economica, rapportata anche alla composizione del nucleo familiare, evidenzi condizioni di particolare gravità e necessità

 

Che l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ha dato facoltà ai Comuni di disciplinare con Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, con la sola riserva di legge relativa alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi; risultandone così rimosso il vincolo riguardante l'aliquota minima.

 

Che la legge 9 dicembre 1998, n. 431, in materia di disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo prevede che i comuni di cui all’art 2 del Dl 30.12.1988 n.551 convertito con modificazioni dalla legge 21.2.1989 n. 61 fra cui è compreso il Comune di Roma possono derogare al limite massimo stabilito dalla normativa vigente in misura non superiore al 2 per mille, limitatamente agli immobili non locati  per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni.

 

Considerato che ai sensi della legge 431/98 art.8 il Cipe con delibera del 13.11.2003 n.87/03 ha individuato i comuni ad alta tensione abitativa fra i quali vi è anche il Comune di Isola del Liri

 

Vista la legge 296 del 27.12.2006 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2007);

Ritenuto di dover fissare la tariffa a 6,7 per mille per quanto riguarda le prime case, con la detrazione di legge di Euro 103.29 (L.200.000) ed al 7 per mille per quanto riguarda le seconde case;

 

Viste le proposte per il Consiglio comunale deliberate dalla Giunta municipale con le G.M. n. 24 del 30.3.2007 e n. 47 del 5.4.2007;

 

Preso atto dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e precisamente:

che in data 23.4 il Responsabile del Servizio II, competente in materia, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267, si  esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto".

                                                                                          IL    RESPONSABILE  DEL SERVIZIO II 

     dr. Alessandro Cerrone

 

 

che in data 23.4 il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto”.

                                                                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

                  dr.ssa Claudia MARRA

 

 

A voti unanimi:

DELIBERA

 

di determinare l’aliquota ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, con effetto dall’1.01.2007 nella misura del 6,7 per mille per gli immobili destinati ad abitazione principale  (Categoria catastale A) e per le altre tipologie catastali ed in 7 per mille per ulteriori immobili destinati ad abitazione (Categoria catastale A)  posseduti oltre all’abitazione principale, dati in locazione.

 

Di introdurre un’aliquota agevolata del 4,0 per mille, subordinata alla presentazione di un apposita istanza presso l’Ufficio Tributi, per i seguenti casi:

·         per i proprietari di abitazioni con reddito complessivo del nucleo familiare non superiore a Euro 5000, sempreché siano in possesso di un’unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale ed eventualmente di una ulteriore unità immobiliare adibita ad autorimessa;

Di introdurre un’aliquota agevolata del 5.5 per mille, subordinata alla presentazione di un apposita istanza presso l’Ufficio Tributi, per i seguenti casi:

·         per famiglie proprietarie di un’unica abitazione, adibita ad abitazione principale ed eventualmente di una ulteriore unità immobiliare adibita ad autorimessa,  con invalidi la cui invalidità sia uguale o superiore al 67% con reddito complessivo del nucleo familiare fino a 20000 Euro proprietari di una sola abitazione o presenti nel nucleo familiare del proprietario.

 

Di introdurre un’aliquota agevolata del 6.1 per mille, subordinata alla presentazione di un apposita istanza presso l’Ufficio Tributi, per i seguenti casi:

·         per famiglie proprietarie di un’unica abitazione, adibita ad abitazione principale ed eventualmente di una ulteriore unità immobiliare adibita ad autorimessa,  con invalidi la cui invalidità sia del  100% con reddito complessivo del nucleo familiare fino a 25000 Euro proprietari di una sola abitazione o presenti nel nucleo familiare del proprietario

 

Di confermare un’aliquota agevolata del 6,0 per mille, subordinata alla presentazione di un apposita istanza presso l’Ufficio Tributi, per i seguenti casi:

·                                                   Proprietari di abitazioni, con responsabilità di cura per non autosufficienti o disabili (art. 16, c5 L. 265/00) sempreché siano in possesso di un’unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale ed eventualmente di una ulteriore unità immobiliare adibita ad autorimessa;

 

·                                                   Proprietari che eseguono interventi previsti dall’art.1, c.5 e 6, della legge 449/97. Gli interventi che danno luogo ad agevolazione sono: recupero di unità inagibili o inabitabili, realizzazione di autorimesse o posti-auto, utilizzo di sottotetti, etc.

 

Di confermare le seguenti detrazioni, subordinate alla presentazione di un apposita istanza presso l’Ufficio Tributi,  per i seguenti casi:

1.             Le Famiglie composte solo da una o due persone, entrambi di età non inferiore a 65 anni, e non siano in condizione lavorativa, con un reddito familiare non superiore a lire 18.000.000 (€ 9.296,22) se il nucleo è formato da due unità, non superiore a lire 12.000.000 (€ 6197,48) se formato da una sola persona - hanno diritto alla detrazione di lire 300.000, (€ 154,95) sempreché siano in possesso di un’unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale ed eventualmente di una ulteriore unità immobiliare adibita ad autorimessa;

 

2.             di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani disabili che acquisiscano la residenza in Istituti di ricoveri o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata e di elevare la detrazione in questi casi a lire 300.000 (€ 154,95);

 

3.             di considerare abitazione principale con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta e della detrazione quella concessa in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il 3° grado previa presentazione dell’apposita domanda su apposito modello  presso l’Ufficio Tributi

 

Di integrare le detrazioni subordinate alla presentazione di un apposita istanza presso l’Ufficio Tributi, con la seguente voce:

 

Le Famiglie composte da più di due persone, delle quali almeno due di età non inferiore a 65 anni, non in condizione lavorativa, con un reddito familiare complessivo non superiore a lire 18.000.000 (€ 9.296,22), hanno diritto alla detrazione di Euro 200,00, invece che di Euro 103. 29, sempreché siano in possesso di un’unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale ed eventualmente di una ulteriore unità immobiliare adibita ad autorimessa;

 

Aliquota del 7.2 per mille  per ulteriori unità immobiliari destinate ad abitazione, possedute oltre la principale che alla data del 1.1.2005 non risultino essere locate

 

Per nucleo  familiare  si  intende  quello  che  convive  nell'immobile  oggetto dell'imposta così come risultante dai registri dello stato civile. I coniugi non legalmente separati vengono considerati unico nucleo familiare anche se anagraficamente risultano con distinti stati di famiglia

 

Il reddito complessivo annuo del nucleo familiare è determinato come sommatoria dei redditi complessivi individuali ed è riferito all’anno precedente. Il reddito complessivo di ciascun componente del nucleo familiare è determinato come sommatoria dei redditi appartenenti alle singole categorie di reddito imponibile.

 

La presente deliberazione è dichiarata urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma del D.Lgs 18/08/2000 n. 267.