(Delibera n.65 del 27.4.2006)

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

-          VISTO il Decreto Legislativo n.504 del 30/12/1992�;

-          Vista la legge 266/2005, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006);

-          VISTO che il entro il termine di approvazione del Bilancio dovranno essere deliberate le aliquote ICI per l�anno 2006;

-          CONSIDERATO che l�Amministrazione Comunale ha deciso, per venire incontro alle esigenze dei ceti sociali meno abbienti ed in considerazione delle recenti crisi che hanno colpito importanti unit� di confermare le aliquote esistenti;

-          Ritenuto di dover fissare la tariffa a 6,3 per mille per quanto riguarda le prime case, con la detrazione di legge di Euro 103.29 (L.200.000) ed al 7 per mille per quanto riguarda le seconde case;

-          Ritenuto di dover confermare le detrazioni a favore delle fasce cittadine pi� disagiate;

-          Visto il parere tecnico favorevole reso dal Responsabile del II Servizio dott. Alessandro Cerrone ai sensi dell�art.49 del D.lgvo

-          Visto il parere contabile favorevole reso dal Responsabile del Servizio Finanziario, dott.ssa Marra Claudia, ai sensi dell�art.49 del D.lgvo

 

 

DELIBERA

di determinare l�aliquota ai fini dell�applicazione dell�imposta comunale sugli immobili, con effetto dall�1.01.2006 nella misura del 6,3 per mille per le prime case e le altre tipologie catastali  (aliquota ordinaria), ed in 7 per mille per le seconde case.

 

di confermare un�aliquota agevolata del 6,0 per mille, subordinata alla presentazione di un apposita istanza presso l�Ufficio Tributi, per i seguenti casi:

                                                    Proprietari di abitazioni, con responsabilit� di cura per non autosufficienti o disabili (art. 16, c5 L. 265/00) semprech� siano in possesso di un�unica unit� immobiliare adibita ad abitazione principale ed eventualmente di una ulteriore unit� immobiliare adibita ad autorimessa;

 

                                                    Proprietari che eseguono interventi previsti dall�art.1, c.5 e 6, della legge 449/97. Gli interventi che danno luogo ad agevolazione sono: recupero di unit� inagibili o inabitabili, realizzazione di autorimesse o posti-auto, utilizzo di sottotetti, etc.

 

di confermare le seguenti detrazioni, subordinata alla presentazione di un apposita istanza presso l�Ufficio Tributi, per i seguenti casi:

1.             Le Famiglie composte solo da una o due persone, entrambi di et� non inferiore a 65 anni, e non siano in condizione lavorativa, con un reddito familiare non superiore a lire 18.000.000 (� 9.296,22) se il nucleo � formato da due unit�, non superiore a lire 12.000.000 (� 6197,48) se formato da una sola persona - hanno diritto alla detrazione di lire 300.000, (� 154,95) semprech� siano in possesso di un�unica unit� immobiliare adibita ad abitazione principale ed eventualmente di una ulteriore unit� immobiliare adibita ad autorimessa;

 

2.             detrazione di lire 300.000 (� 154,95) per le sole unit� immobiliari adibite ad abitazione principale per i proprietari, non in possesso di altre unit� immobiliari di categoria A, nel cui nucleo familiare siano presenti portatori di handicap, con attestato di invalidit� civile non inferiore al 100% e con reddito annuo complessivo, del nucleo familiare, non superiore a lire 30.000.000 (� 15493,71) o anziano non autosufficiente con certificato A.S.L. a condizione che il reddito annuo complessivo ai fini dell�IRPEF 2002 prodotto da tutti i componenti il nucleo familiare non abbia superato lire 30.000.000 (� 15493,71);

 

3.             di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l�unit� immobiliare posseduta a titolo di propriet� o di usufrutto da anziani disabili che acquisiscano la residenza in Istituti di ricoveri o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata e di elevare la detrazione in questi casi a lire 300.000 (� 154,95);

                di rendere la presente immediatamente efficace;

 

 

Messa ai voti  tale proposta viene approvata a voti unanimi palesemente resi;

Con separata ed unanime votazione la presente proposta viene dichiarata immediatamente efficace ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 Legge 142/90.