LA GIUNTA COMUNALE

 

-          VISTO il Decreto Legislativo n.504 del 30/12/1992”;

-          Vista la legge 30/12/2004, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005);

-          VISTO che il entro il termine di approvazione del Bilancio dovranno essere deliberate le aliquote ICI per l’anno 2005;

-          CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale ha deciso, per venire incontro alle esigenze dei ceti sociali meno abbienti ed in considerazione delle recenti crisi che hanno colpito importanti unità di confermare le aliquote esistenti;

-          Ritenuto di dover fissare la tariffa a 6,3 per mille per quanto riguarda le prime case, con la detrazione di legge di Euro 103.29 (L.200.000) ed al 7 per mille per quanto riguarda le seconde case;

-          Ritenuto di dover confermare le detrazioni a favore delle fasce cittadine più;

-          Visto il parere tecnico favorevole reso dal Responsabile del II Servizio dott. Alessandro Cerrone ai sensi dell’art.49 del D.lgvo

-          Visto il parere contabile favorevole reso dal Responsabile del Servizio Finanziario, dott.ssa Marra Claudia, ai sensi dell’art.49 del D.lgvo

 

 

DELIBERA

di determinare l’aliquota ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, con effetto dall’1.01.2005 nella misura del 6,3 per mille per le prime case e le altre tipologie (aliquota ordinaria), ed in 7 per mille per le seconde case.

 

di confermare un’aliquota agevolata del 6,0 per mille, subordinata alla presentazione di un apposita istanza presso l’Ufficio Tributi, per i seguenti casi:

·                                                    Proprietari di abitazioni, con responsabilità di cura per non autosufficienti o disabili (art. 16, c5 L. 265/00) sempreché siano in possesso di un’unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale ed eventualmente di una ulteriore unità immobiliare adibita ad autorimessa;

 

·                                                    Proprietari che eseguono interventi previsti dall’art.1, c.5 e 6, della legge 449/97. Gli interventi che danno luogo ad agevolazione sono: recupero di unità inagibili o inabitabili, realizzazione di autorimesse o posti-auto, utilizzo di sottotetti, etc….

 

di confermare le seguenti detrazioni, subordinata alla presentazione di un apposita istanza presso l’Ufficio Tributi, per i seguenti casi:

1.             Le Famiglie composte solo da una o due persone, entrambi di età non inferiore a 65 anni, e non siano in condizione lavorativa, con un reddito familiare non superiore a lire 18.000.000 (€ 9.296,22) se il nucleo è formato da due unità, non superiore a lire 12.000.000 (€ 6197,48) se formato da una sola persona - hanno diritto alla detrazione di lire 300.000, (€ 154,95) sempreché siano in possesso di un’unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale ed eventualmente di una ulteriore unità immobiliare adibita ad autorimessa;

 

2.             detrazione di lire 300.000 (€ 154,95) per le sole unità immobiliari adibite ad abitazione principale per i proprietari, non in possesso di altre unità immobiliari di categoria A, nel cui nucleo familiare siano presenti portatori di handicap, con attestato di invalidità civile non inferiore al 100% e con reddito annuo complessivo, del nucleo familiare, non superiore a lire 30.000.000 (€ 15493,71) o anziano non autosufficiente con certificato A.S.L. a condizione che il reddito annuo complessivo ai fini dell’IRPEF 2002 prodotto da tutti i componenti il nucleo familiare non abbia superato lire 30.000.000 (€ 15493,71);

 

3.             di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani disabili che acquisiscano la residenza in Istituti di ricoveri o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata e di elevare la detrazione in questi casi a lire 300.000 (€ 154,95);

·                di rendere la presente immediatamente efficace;

 

 

Messa ai voti  tale proposta viene approvata a voti unanimi palesemente resi;

Con separata ed unanime votazione la presente proposta viene dichiarata immediatamente efficace ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 Legge 142/90.