LA GIUNTA MUNICIPALE
- Visto il Titolo I, capo IV, del D.Lgs 30.12.1992,n.504. e successive modifiche ed integrazioni,recante disposizioni in ordine all’imposta comunale sugli immobili (di seguito denominata I.C.I.);
- Visti in particolare, gli articoli 6 e 8 del succitato decreto, e successive modificazioni ed integrazioni,statuenti competenze, criteri e modalità di applicazione dell’imposta in oggetto ;
- Visto l’art.54 del D.L.gs 15 Dicembre 1997, n.446 con il quale è stato stabilito che i Comuni approvano le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del Bilancio di previsione;
- Visto l’art.27, comma 8 della Legge 23.12.2001, n.448 che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali entro la data di deliberazione del Bilancio di previsione;
- Visti il D.L. 30.12.2004, n. 314 coordinato con la legge di conversione 01.03.2005, n. 26 (G.U. 02.03.2005, n. 50), così come modificato dal Consiglio dei Ministri in data 24.03.2005 che proroga al 31.05.2005 il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l’anno 2005 da parte degli Enti Locali;
- Ritenuto di dover adottare la presente deliberazione di approvazione dell’aliquota di che trattasi al fine di poter predisporre la programmazione di cui allo schema di Bilancio da sottoporre all’esame dell’organo consiliare;
- Vista la propria precedente deliberazione n. 19 del 13.03.2004, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si determinava, per l’anno d’imposta 2004, l’aliquota, i criteri e le modalità di applicazione dell’I.C.I.;
- Visto il regolamento ICI approvato con atto consiliare n. 2 del 27/02/2002, esecutivo;
- Considerato che secondo le valutazioni effettuate in sede di formazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2005, al fine di conseguire l’equilibrio della gestione corrente e tenuto conto della situazione economica, l’aliquota I.C.I. va rideterminata nella misura del sette per mille;
- Dato atto per l’anno 2005 la detrazione dell’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e dai parenti in linea retta entro il 1° grado è pari a € 103,29 così come previsto dall’art.8, comma 3, del D.Lgs. n.504/1992 e successive modifiche ed integrazioni rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- Viste le norme che regolano la materia;
- Tutto ciò premesso;
- Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;
D E L I B E R A
- di determinare per l’anno 2005, con effetto dal 1° Gennaio, l’aliquota per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili di cui al Titolo I, capo IV, del D.L.gs 30-12-1992, n.504 e successive modifiche ed integrazioni, nella misura unica del sette per mille;
- di dare atto per l’anno 2005 la detrazione dell’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e dai parenti in linea retta entro il 1° grado è pari a € 103,29 così come previsto dall’art.8, comma 3, del D.Lgs. n.504/1992 e successive modifiche ed integrazioni rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- di significare che per le attività di accertamento e riscossione dell’ICI si richiamano le norme contenute nel decreto legislativo n.504/92 e successive modificazioni ed integrazioni nonché le disposizioni previste nei vigenti regolamenti comunali in materia ;
- di dare, altresì, atto che la presente imposta, quantificata per un importo presunto di Euro 130.000,00 troverà collocazione nel Bilancio 2005 alla Risorsa 010;
- di significare che tale importo non essendo a destinazione specifica va a finanziare la parte spesa nella propria generalità;
- di allegare copia della presente Deliberazione al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2005 ai sensi dell’art.172, unico comma, lett.e) del D.Lgs. n.267/2000;
- dare atto che la narrativa che precede s’intende qui riprodotta per intero;
- stante l’urgenza di provvedere in merito, con separata ed unanime votazione, si dichiara la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs. n.267/2000.