Comune di Atina

Prov. di Frosinone

 

OGGETTO: Estratto della deliberazione di determinazione delle aliquote ICI per l’anno 2008.

 

L’anno 2008, il giorno sedici del mese di maggio

 

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IL CONSIGLIO COMUNALE

 

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DELIBERA

A) DETERMINARE per il Comune di Atina, per l’anno 2008, le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili, le detrazioni ed i criteri applicativi, come di seguito indicato:

ALIQUOTE

1-Aliquota del 7 per mille, quale aliquota ordinaria, riferita a tutti gli immobili oggetto di

imposizione non ricadenti nelle fattispecie indicate nel prosieguo, determinate con il presente provvedimento con aliquote differenziate.

 

2-Aliquota del 5,75 per mille, quale aliquota riferita alle abitazioni principali.

Ai fini dell’applicazione della suddetta aliquota e della detrazione, si considerano abitazioni principali, tra le altre di legge:

a)      l’abitazione nella quale il contribuente soggetto passivo ed i suoi familiari hanno la

residenza anagrafica, come espresso dall'art. 8 del più volte citato D.Lgs. 504/92, posseduta da persone fisiche soggetti passivi, e modificata dall’art.1 comma 173 lettera b) della Legge 27/12/2006, n.296 (Legge finanziaria 2007);

b)      abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (parenti in linea retta

entro il 1° grado: genitori, figli); con la presentazione, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la condizione, connessa all’effettiva residenza anagrafica dell’utilizzatore dell’unita’ immobiliare, e di apposita autocertificazione di comprovato effettivo utilizzo a dimora;

c) l’abitazione di proprietà di cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita ad abitazione abituale del socio assegnatario;

d) l’alloggio regolarmente assegnato dall’I.A.C.P. ed adibito ad abitazione abituale dell’assegnatario;

e) pertinenze, ovvero immobili considerati parti integranti dell'abitazione principale, ancorché

iscritte distintamente in catasto, come individuate nella nota II bis n. 3 dell’art. 1 D.P.R. 16 aprile 1986 n. 131, ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale, ovvero ad una distanza non superiore a 300 metri;

f) l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani, non

residenti nel territorio dello stato italiano, a condizione che la stessa non risulti locata e che gli stessi, se iscritti in A.I.R.E. diversa da quella del comune di Atina non siano proprietari o possessori a qualsiasi titolo di altri immobili per i quali godano di detrazione per abitazione principale;

g) l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

 

3-Aliquota del 4 per mille per l’abitazione locata a studenti, iscritti ad un corso di laurea presso

l’Università degli Studi di Cassino ed ivi non residenti, ma residenti in un comune distante almeno 50 km. di distanza dall’asse Atina-Cassino, con contratto registrato di locazione di natura transitoria, stipulato ai sensi dell’art. 5, comma 2, della Legge 09/12/98, n. 431 e successive modifiche ed integrazioni;

 

4-Aliquota del 7 per mille per gli immobili appartenenti alla categoria D;

 

5-Aliquota del 7 per mille per gli immobili appartenenti alle categorie C1 e C3;

 

DETRAZIONI

-          €. 103,29 quale detrazione per l’abitazione principale;

-         Ulteriore detrazione pari al 1,33 per mille della base imponibile ICI relativa al solo

immobile adibito ad abitazione principale e delle sue eventuali pertinenze (esclusi quelli di categoria A1, A8 e A9, ed espressamente esclusi gli immobili concessi in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari parenti in linea retta entro il 1° grado: genitori, figli), con un massimo di €. 200,00, come disposto dal comma 5 art. 1 della Legge 24/12/2007, n. 244;

 

CRITERI APPLICATIVI

Per poter usufruire delle aliquote agevolate e delle detrazioni appena sopra riferite, i soggetti

interessati dovranno presentare apposita richiesta – autocertificazione, compilata con nome, cognome, indirizzo, data di nascita e codice fiscale, nella quale devono dichiarare di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto all’ulteriore detrazione.

Per gli immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione abituale ed ivi abbiano la residenza anagrafica, la dichiarazione del soggetto titolare dell’immobile dovrà essere corredata dalla dichiarazione con cui il comodatario dichiari di utilizzare l’immobile concesso in comodato come abitazione abituale e di avere ivi la residenza anagrafica. E’ richiesta, altresì, l’indicazione degli estremi della registrazione del contratto di comodato d’uso, ovvero di documentazione equipollente avente data certificata da timbro postale.

Per le abitazioni locate a studenti universitari (art. 5 comma 2 della legge 09/12/98, n. 431), alla

richiesta del soggetto interessato dovranno essere altresì allegate apposite autocertificazioni, con cui gli studenti dichiarino di essere iscritti ad un corso di laurea presso l’Università degli Studi di Cassino e di essere residenti in un comune distante almeno 50 km. di distanza dall’asse Atina-Cassino, in merito alle quali l’Amministrazione si riserva di effettuare gli opportuni controlli e verifiche.

I contribuenti che hanno inviato, ovvero consegnato a mano, tale richiesta – autocertificazione,

potranno, al momento del pagamento, già tenere conto dell’agevolazione e/o ulteriore detrazione richiesta.

Le suddette richieste-autocertificazioni, qualora siano state tempestivamente presentate con riferimento all’annualità d’imposta 2008, avranno validità anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati od elementi precedentemente dichiarati. La variazione dell’ammontare dell’assegno sociale per usufruire della maggiore detrazione non costituisce modifica ai sensi del periodo precedente e pertanto non comporta l’obbligo di presentazione di nuova istanza–autocertificazione.

L’Amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa, comprovante quanto dichiarato, nonché di effettuare gli opportuni controlli e verifiche, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/00 e successive modificazioni ed integrazioni.

In caso di dichiarazione infedele, verrà dato corso alle procedure di rito e all’applicazione delle

sanzioni, ai sensi delle vigenti leggi.

 

            B) PREVEDERE in €. 870.000,00 il gettito atteso Ici per l’anno 2008;

 

            C) DI DISPORRE, ai sensi dell’art.1 comma 168 della Legge 27.12.2006, n.296 (Legge Finanziaria 2007) e successive modifiche ed integrazioni, che il versamento minimo dell’imposta deve essere di €. 4,00 – se l’ammontare relativo alla prima rata non supera l’importo minimo, esso va versato cumulativamente con l’importo dovuto a saldo ;

 

            D) DI DARE ATTO che le presenti  disposizioni costituiscono integrazione di quanto in materia stabilito dal regolamento comunale sull’ICI (adottato con deliberazione commissariale n. 31 del 30.10.2002, rettificata ed integrata con deliberazione commissariale n. 23 del 19.02.2003 a seguito di osservazioni da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze), e abrogazione delle eventuali disposizioni eventualmente incompatibili contenute nel citato regolamento, e successive integrazioni stabilite con deliberazione consiliare n.2 del 20/3/2007, esecutiva ai sensi di legge;  

 

… OMISSIS …

 

 

 

Si attesta che quanto sopra riportato è conforme a quanto contenuto nella deliberazione della Giunta Comunale n.75 in data 29 aprile 2006.

 

Il Ragioniere del Comune

    (Antonio Fallena)