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Deliberazione di Giunta Comunale n.62 del 26.04.2005Integrata e rettificata con D.G.C. n.73 frl 10.05.2005 |
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OGGETTO: |
ICI – Determinazione delle aliquote per l’anno 2005. | |||
... OMISSIS ...
DELIBERA
I.-Per l’anno 2005, l’aliquota per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.504, viene come di seguito determinata:
- 6,00 (sei virgola zero) per mille per tutte le tipologie di immobili;
- Aliquota agevolata del 4,0 per mille per abitazione locate a studenti con regolare contratto di affitto e con obbligo comunicazione di variazione all'ufficio ICI entro 60 giorni dalla data del contratto e presentazione della relativa documentazione (l’ufficio preposto è incaricato di eseguire i controlli e gli accertamenti relativi). Si precisa che gli studenti della fattispecie per la quale si prevede l’applicazione di un’aliquota del 4 per mille sono esclusivamente gli studenti universitari, iscritti presso l’Università degli Studi di Cassino, non residenti in Atina e non facenti parte del nucleo familiare del locatore e che, pertanto, tali requisiti dovranno essere idoneamente dimostrati all’occorrenza dal contribuente;
- Riduzione d’imposta del 50% per fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili limitatamente al periodo durante il quale sussistono dette condizioni;
- Elevazione dell’aliquota al 7,0 per mille per tutti gli immobili di proprietà, anche se locati a terzi, dichiarati con rendita presunta fino al 31/12/2004; per gli immobili locati per i quali non risultino essere stati registrati i contratti di locazione; per gli immobili per i quali sia intervenuta variazione e/o mutamento di destinazione, di categoria, di classe e consistenza non denunziata al catasto nei termini di legge, ivi compresi i fabbricati ex rurali. Si precisa che, nel caso in cui i fabbricati locati a studenti universitari, come sopra precisato, siano caratterizzati da una rendita presunta, per poter validamente usufruire dell’aliquota agevolata del 4 per mille occorrerà preventivamente mettersi in regola con gli obblighi relativi all’accatastamento e che, in ogni caso, tutti gli immobili dichiarati con rendita presunta fino al 31/12/2004, saranno comunque assoggettati alla maggiore aliquota del 7,0 per mille anche se i medesimi siano locati a studenti universitari.”
.II.-di determinare, ai sensi dell’art. 8, comma 3°, del D.Lgs. 30.12.1992, n.504 come sostituito dall’art.3, comma 55, della legge 23.12.1996, n.662:
- La detrazione di Euro 113,62 sull’abitazione principale;
- La detrazione di Euro 113,62 ai fabbricati ad uso abitativo intestati al contribuente principale utilizzati ad uso abitativo dei familiari in linea retta;
- La detrazione è elevata ad Euro 154,93 per nucleo familiare con presenza di invalido al 100%, con indennità di accompagnamento da documentare, proprietari di un solo appartamento compreso anche pertinenze di abitazione su tutto il territorio nazionale e che nello stesso tempo è residente e vi abita.
III.- di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale.