Deliberazione del Consiglio Comunale n° 02 del 27/02/2008

 

 

OGGETTO:

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DI IMPOSTA PER L’ANNO 2008 – INTEGRAZIONE REGOLAMENTO

 

 

 

 

 

              IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

VISTO il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta ICI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 20 del 26/03/2001,

 

VISTO l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’articolo 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del dlgs. 28 settembre 1998 n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

 

VISTO altresì l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”

 

DATO atto che con decreto del Ministero dell’Interno in data 20 dicembre 2007 (G.U. 31 dicembre 2007 n. 302) è stato prorogato al 31 marzo il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2008;

 

RICHIAMATA la propria deliberazione n° 10 del 13/04/2007 esecutiva ai sensi di legge , con la quale sono state approvate le aliquote e le detrazioni d’imposta per l’anno 2007;

 

RICHIAMATA la legge 24 dicembre 2007 n. 244 (legge finanziaria 2008) nelle seguenti disposizioni:

-         articolo 1 comma 5 che ha introdotto un’ulteriore detrazione in materia di ICI per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale pari all’1,33 per mille della base imponibile ICI del fabbricato. Che detta ulteriore detrazione è concessa entro il limite massimo di € 200,00, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, rapportata al periodo dell’anno durante il quale l’immobile è destinato ad abitazione principale, in caso di più soggetti aventi diritto, in proporzione alla quaota per la quale la destinazione medesima si verifica. L’ambito di applicazione della suddetta detrazione è relativo a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8, A9 (abitazioni signorili, ville e castelli);

-         articolo 1 comma 7 il quale prevede che la minore imposta derivante ai comuni per effetto della nuova detrazione per l’abitazione principale è rimborsata con oneri a carico del bilancio dello Stato mediante un corrispondente incremento dei trasferimenti erariali entro il 16 giugno ed il 16 dicembre di ogni anno, sulla base della quantificazione inviata dal comune, salvo conguaglio;

-         articolo 1, comma 287, il quale prevede che l’ammontare del trasferimento compensativo riconosciuto ai comuni a titolo del minor gettito ICI per la detrazione sull’abitazione principale viene determinato sulla base delle aliquote e delle detrazioni in vigore per l’anno 2007;

 

 

RITENUTO dover provvedere alla revisione dell’ulteriore detrazione così come prevista dall’articolo 8 comma 3 del dlgs. 504/1992, integrando il vigente regolamento ICI approvato con delibera CC, 20/2001

 

 

RICHIAMATA altresì la delibera consiliare n° 7 del 15/03/2006 in base alla quale sono stati fissati i valori per le aree fabbricabili;

 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’articolo 49, comma 1 del dlgs 267/2000 dal responsabile del servizio interessato;

 

 

Presenti ____ consiglieri, voti favorevoli ____ resi per alzata di mano da parte degli ___ consiglieri presenti e votanti;

 

 

Con votazione unanime resa per alzata di mano;

 

       

 

DELIBERA

 

1)      di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno 2008:

-         ALIQUOTA ORDINARIA…………………………….. 6 per mille

-         ALIQUOTA RIDOTTA PER

ABITAZIONE PRINCIPALE…………………………..5,5 per mille

-         ALIQUOTA PER ABITAZIONE

A DISPOSIZIONE……………………………………..6,5  per mille

-  AREE FABBRICABILI………………………………….6 per mille

 

2)      di determinare altresì per l’anno 2008 le seguenti detrazioni dell’Imposta Comunale sugli Immobili:

- DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE   € 103,29

- ULTERIORE DETRAZIONE  PER ABITAZIONE PRINCIPALE € 206,58

 

3)      di integrare il vigente regolamento ICI approvato con atto consiliare n° 20/2001 nel modo seguente per quanto concerne l’ulteriore detrazione:

L’ulteriore detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo pari ad € 206,58, ai sensi e per gli effetti del D.L. 11/03/1997 n. 50 convertito nella legge 09/05/1997 n. 122 spetta nei seguenti casi:

 

A)    soggetti passivi d’imposta componenti di un nucleo familiare il cui reddito complessivo mensile lordo non sia superiore a:

-         € 728,00 mensile (annuo € 9.467,00) nel caso di nuclei familiari con un solo componente;

-         € 942,00 mensile (annuo € 12.256,00) nel caso di nuclei familiari con due componenti;

-         € 1.155,00 mensile (annuo € 15.000,00) nel caso di nuclei familiari con tre componenti;

-         € 1.369,00 mensile (annuo € 17.800,00) nel caso di nuclei familiari con quattro componenti;

-         Per i nuclei familiari con più di quattro componenti, per ogni componente si conteggiano in più € 215,00 mensili.

 

CONCORRONO alla formazione del reddito complessivo tutti i redditi assoggettabili ad IRPEF od esenti a norma delle disposizioni vigenti, fatta eccezione per quelli derivanti dall’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente e dei familiari conviventi, nonché della relativa pertinenza, intendendo a tale proposito l’unità immobiliare classificata o classificabile nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7 destinata ed effettivamente utilizzata in modo durevole al servizio dell’abitazione principale.

 

Per nucleo familiare deve intendersi quello considerato ai fini anagrafici.

 

Debbono comunque coesistere le seguenti ulteriori condizioni:

 

-         il contribuente e/o i familiari conviventi non devono possedere, utilizzare o comunque disporre a qualsiasi titolo di ulteriori immobili oltre quelli sopra indicati in tutto il territorio nazionale (esclusi terreni agricoli)

-         l’abitazione principale deve in ogni caso essere classificata in categorie catastali diverse da: A/1, A/7, A/8, A/9

 

B)     Soggetti passivi d’imposta componenti di un nucleo familiare che, pur dichiarando un reddito superiore ai limiti indicati alla lettera A), si trovino attualmente, per effetto di particolari situazioni di disagio sociale appositamente certificate dall’Assistente Sociale;

 

 

C)    Soggetti passivi di imposta nel cui nucleo familiare sono presenti portatori di handicap riconosciuti ai sensi della legge 104/92 o analoga normativa previgente equipollente ovvero invalidi con invalidità riconosciuta al 100% dalle competenti autorità sanitarie locali:

-         non vedenti con invalidità riconosciuta al 100%

-         sordomuti con invalidità riconosciuta al 100%

-         invalidi civili con invalidità riconosciuta al 100%

-         invalidi di guerra con invalidità riconosciuta al 100%

-         invalidi con indennità di accompagnamento

L’aumento viene concesso alle seguenti condizioni:

-         il portatore di handicap o di invalidità non sia tenuto in strutture pubbliche o private;

-         il reddito annuo medio pro capite dichiarabile ai fini IRPEF da ogni componente il nucleo familiare non deve essere superiore ad € 11.483,00 (non viene considerato l’eventuale reddito del portatore di handicap/invalidità se derivante da pensione sociale o indennità di accompagnamento). L’importo di € 11.483,00 si eleva del 25% nel caso in cui all’interno del nucleo familiare siano presenti più soggetti portatori di handicap e/o di invalidità riconosciuta al 100%.

 

In tutti i casi sopraelencati alle lettere A) B) C) è possibile usufruire nell’anno di imposta 2008 dell’ulteriore detrazione a condizione che i soggetti interessati presentino apposita domanda improrogabilmente entro il 30/09/2008. Alla domanda dovrà essere allegata: nel caso B) la certificazione dell’assistente sociale, nei casi C) la certificazione della Commissione ai sensi della legge 104/92 o la certificazione di invalidità rilasciata dal competente organo sanitario attestante l’esistenza delle condizioni, per i casi A) e B) dichiarazione dei redditi (MODELLO 730 O UNICO) posseduti nell’anno 2007 propria e dei componenti del proprio nucleo familiare ovvero il modello CUD proprio e dei componenti il proprio nucleo familiare.

Nei casi di mancata presentazione della domanda di cui al precedente capoverso entro il termine del 30/09/2008 il contribuente decade dal beneficio dell’ulteriore detrazione ed agli eventuali minori pagamenti effettuati saranno applicate le sanzioni previste dall’art. 14, comma 3, del DLGS. 504/92 e successive modificazioni.

 

4)      di stabilire che ai fini dell’applicazione delle aliquote ICI viene considerata abitazione principale:

-         l’unità immobiliare nella quale il soggetto passivo ed i suoi familiari dimorano abitualmente;

-         l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

-         l’unità immobiliare locata con contratto registrato ad una persona fisica che la utilizzi come abitazione principale, purché debitamente comunicata all’Ufficio Tributi entro il 31 dicembre dell’anno in corso al momento della stipula del contratto di locazione

-         l’unità immobiliare utilizzata come dimora abituale da un soggetto socio di cooperative edilizie a proprietà indivisa;

-         alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti per le case popolari (purché l’assegnatario vi risieda)

-         l’unità immobiliare non locata posseduta da cittadini italiani non residenti nello Stato purché iscritti all’AIRE;

-         l’unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado e collaterale di secondo grado purché dagli stessi utilizzata come dimora abituale, purché debitamente comunicata all’Ufficio Tributi entro il 31 dicembre dell’anno in corso al momento della concessione in uso gratuito.

 

5)      Di dare atto che alle detrazioni di cui al precedente punto 2) spetta la nuova detrazione statale pari all’1,33 per mille della base imponibile, fino ad un massimo di € 200,00, a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale classificate nelle categorie da A/2 ad A/7, come previsto dall’articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo  n. 504 del 1992, introdotto dall’articolo 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007 n. 244;

 

6)      Si rinvia al decreto legislativo 504/92 nonché alle disposizioni regolamentari attualmente in vigore per tutto quanto quivi non rappresentato

 

7)      Di dare atto che la presente deliberazione a norma dell’articolo 172, comma 1, lettera e) TUEL 267/00 rientra negli allegati al bilancio di previsione 2008;

 

8)      Di dare mandato al responsabile dell’ufficio tributi per la pubblicazione della presente deliberazione sul sito Internet del Dipartimento delle Politiche Fiscali del Ministero dell’Economia e Finanze così come da istruzioni diramate con circolare del suddetto Ministero in data 16/04/2003 n. 3/DPF.

 

9)      Di rendere pubblica la modifica di cui innanzi a mezzo manifesto-avviso;

10)   Con la seguente votazione ……………………………………. La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del DLGS  18/08/2000 N. 267