OGGETTO: Imposta Comunale sugli Immobili -  Aliquote Agevolazioni e Detrazioni  - Anno  2006

 

LA GIUNTA MUNICIPALE

Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, N° 504, per la parte relativa all'Imposta Comunale sugli Immobili(I.C.I.);

Richiamato il Decreto Legislativo 15 dicembre 1997,  N° 446, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Legge 23 dicembre 1996,  N° 662, articolo 3, commi 53 e seguenti;

Vista la Legge  N° 449/ 1997;

Vista la Legge342 / 2000;

Vista  la Legge 23 dicembre 2000, N° 388    (legge Finanziaria 2001) ed in particolare l'articolo 53 -comma 16

Vista la Legge N° 448/2001;

Vista la Legge N° 289/2002 e la Legge 24/12/2003, N° 350;

Visto il Regolamento Comunale disciplinante l'Imposta I.C.I.), approvato con atto consiliare N° 20 del 26

marzo 2001 e n. 21 del 26 marzo 2001;

Considerato che per l'anno di imposta 2006, tenuto conto del livello complessivo delle risorse disponibili e

della massa attiva, nonchè delle spese per i servizi e per le opere programmate da questa Amministrazione,

l'aliquota I.C.I viene determinata come di seguito:

         immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze dello stesso.

          per le detrazioni per queste previste, quella concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo   

          grado. A tal fine deve essere presentata al Comune entro il termine perentorio del 30 giugno dell'anno,

          dichiarazione di assegnazione dell'immobile in uso gratuito completo della indicazione del grado di parentel

Detrazioni ed agevolazioni per l'abitazione principale del soggetto passivo dell'Imposta:

-La detrazione dell'Imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo

  è pari ad Euro 103,29;

 -Ulteriore detrazione, a richiesta del soggetto passivo dell'imposta, con domanda da presentare entro il

  termine previsto per il pagamento della prima rata, di un importo di Euro 51,65 per:

   A) Disoccupati iscritti nelle liste di collocamento da almeno N° 2 (due) anni alla data del 1° gennaio 2006;

   B) Inoccupati che abbiano perso l'indennità di cassa integrazione o di mobilità nel corso dell,anno 2005;

   C) Lavoratori in mobilità da oltre sei mesi;

   D) Lavoratori in cassa integrazione da oltre 1 (uno) anno;

   E) Nuclei familiari che abbiano nel proprio interno un soggetto portatore di Handicap  (non inferiore al 75%);

PER POTER FRUIRE DELLA ULTERIORE DETRAZIONE DI CUI SOPRA (EURO 51,65) E'

  NECESSARIO CHE:

  - nessuno dei componenti del nucleo familiare possieda altre unità immobiliari sul territorio nazionale oltre la

casa di abitazione principale e sua pertinenza;

- Il reddito dell'intero Nucleo Familiare, comprese le indennità di accompagnamento e altre fonti di reddito

  escluse da IRPEF, non superi la somma di Euro 9.296,22, incrementata di Euro 1.032,91 per ogni

componente in più rispetto al proprietario, ad eccezione di quanto elencato al punto E) il cui reddito annuale

è elevato ad Euro 14.460,79;

Viene, inoltre, riconosciuta, sempre relativamente alla prima casa, una detrazione base di Euro 51.65 a quei

proprietari che, per i motivi di anzianità o di infermità, siano residenti presso un Istituto di Ricovero Sanitario,

a cobndizione che l'immobile in parola non sia dato in locazione, previa presentazione di apposita domanda

entro il termine previsto per il pagamento della prima rata, con allegato certificato di degenza o di ricovero;

Visti gli articoli 42 e 48 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto

Legislativo 18 agosto 2000, N° 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il parere favorevole della responsabile dell'area amministrativa,

D E L I B E R A

1) la premessa è parte integrante della presente deliberazione;

2) di approvare la seguente aliquota  per l'applicazione dell'Imposta  I.C.I. per l'anno 2006:

    a) l'aliquota dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) per l'anno d'imposta 2006 è stabilita nella misura

        del 6 (sei) per mille;

    b) l'aliquota I.C.I. per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale  e relative pertinenze del soggetto

        passivo dell'Imposta è stabilita nella misura del 6 (sei) per mille;

    c) è approvato, in relazione all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo

         dell ' Imposta, il  quadro di detrazioni ed agevolazioni in appresso descritto:

- la detrazione dell'Imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo

   è pari ad Euro 103.29;

- Ulteriore detrazione, a richiesta del soggetto passivo dell'Imposta, con domanda da presentare entro il termine 

   previsto per il pagamento della prima rata, di un importo fino ad Euro 51,65 per:

   A) Disoccupati iscritti nelle liste di collocamento da almeno N° 2 (due) anni a far data dal 1° gennaio 2006

   B) Inoccupati che abbiano perso l'indennità di cassa integrazione o di mobilità nel corso dell'anno 2005

   C) Lavoratori in mobilità da oltre sei mesi;

   D) Lavoratori in cassa integrazione da oltre 1 (uno) anno;

    E) Nuclei familiari che abbiano nel proprio interno un soggetto portatore  di Handicap (non inferiore al 75%);

 

PER POTERE FRUIRE DELLA ULTERIORE DETRAZIONE DI CUI SOPRA (EURO 51,65)  E'

 NECESSARIO CHE:

- Nessuno dei componenti del nucleo familiare possieda altre unità immobiliari sul territorio nazionale oltre la

casa di abitazione principale e sua pertinenza;

- Il reddito dell'intero Nucleo Familiare, comprese le indennità di accompagnamento e altre fondi di reddito

escluse dall'IRPEF, non superi la somma pari ad Euro 9.296,22, incrementata di Euro 1.032,91 per ogni

componente in più rispetto al proprietario, ad eccezione di quanto elencato al punto E) il cui reddito annuale

è elevato ad Euro 14.460,79;

Viene  - inoltre - riconosciuta, sempre relativamente alla prima casa, una detrazione base di Euro 51.65 a quei

proprietari che, per i motivi di anzianità o di infermità, siano residenti presso un Istituto di Ricovero Sanitario, a

condizione che l'immobile in parola non sia stato dato in locazione, previa presentazione di apposita domanda

entro il termine previsto per il pagamento della prima ra, con allegato certificato di degenza o di ricovero;

4) ai fini delle disposizioni contenute nella presente deliberazione , il riferimento al Nucleo Familiare deve intendersi quello risultante dai registri anagrafici del Comune.

La presente deliberazione sarà presentata al Consiglio Comunale, unitamente al Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2006 e relativi allegati.

Con distinta ed unanime votazione, state l'urgenza,

 

D E L I B E  R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 -quarto comma-  del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legeslativo 18 agosto 2000, n° 267

del Testo Unico delle Leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali approvato con Dec1to8 agos dell'anno 2000 N° 267.