DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 62 DEL 14/06/2010
OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTA ICI PER L’ANNO 2010
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il DLGS 30/12/92 n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, recante provvedimenti per il riordino della finanza degli Enti territoriali, tra cui l'istituzione dell'I.C.I.;
RICHIAMATA
VISTO l'art. 1, comma 168 della legge 23/12/96 n. 662 recante: "Misure di razionalizzazione della Finanza Pubblica";
VISTO il D.L. n. 93 del 27/05/2008, recante: “Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie”
VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 del DLGS 267/2000;
AD UNANIMITA'
D E L I B E R A
- di prendere atto che, in base alle disposizioni del citato D.L. 93/2008, sono escluse dal pagamento dell’I.C.I. le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, nonché le relative pertinenze;
- di confermare, per l'anno 2010, al 6 °/oo (sei per mille) l'aliquota dell'Imposta Comunale esclusivamente sugli immobili adibiti ad abitazione principale ed appartenenti alle seguenti categorie catastali:
· A/1 Abitazione di tipo signorile;
· A/8 Abitazione in ville;
· A/9 Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici, ecc.;
- di confermare al 6,50 °/oo (sei virgola cinquanta per mille) l'aliquota dell'Imposta Comunale su tutti gli altri immobili, diversi dalla prima abitazione, per l'anno 2010;
- di dare atto che per quanto concerne le modalità di applicazione, accertamento, liquidazione, ecc. troveranno applicazione le norme del Regolamento approvato con delibera di C.C. n. 24 del 30/09/98, e successive modifiche ed integrazioni;
- di rendere con separata votazione, all'unanimità, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 3° comma del DLGS 267/2000.