DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  N. 94 DEL 09/07/2009

 

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTA ICI PER L’ANNO 2009

 

 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

            VISTO il DLGS 30/12/92 n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, recante provvedimenti per il riordino della finanza degli Enti territoriali, tra cui l'istituzione dell'I.C.I.;

            RICHIAMATA la D.C..C. n. 12 del 06/06/2008 con la quale veniva confermata l’aliquota del 6,00 o/oo per gli immobili adibiti ad abitazione principale e l’aliquota del 6,50 o/oo per tutti gli altri immobili diversi dalla prima abitazione;

            VISTO l'art. 1, comma 168 della legge 23/12/96 n. 662 recante: "Misure di razionalizzazione della Finanza Pubblica";

            VISTO il D.L. n. 93 del 27/05/2008, recante: “Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie”

VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 del DLGS 267/2000;

            AD UNANIMITA'

 

D E L I B E R A

- di prendere atto che, in base alle disposizioni del citato D.L. 93/2008, sono escluse dal pagamento dell’I.C.I. le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, nonché le relative pertinenze;    

   - di confermare, per l'anno 2009, al 6 °/oo (sei per mille) l'aliquota dell'Imposta Comunale esclusivamente sugli immobili adibiti ad abitazione principale ed appartenenti alle seguenti categorie catastali:

·        A/1 Abitazione di tipo signorile;

·        A/8 Abitazione in ville;

·        A/9 Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici, ecc.;   

 

     - di confermare al 6,50 °/oo (sei virgola cinquanta per mille) l'aliquota dell'Imposta Comunale su tutti gli altri immobili, diversi dalla prima abitazione, per l'anno 2009;

     - di dare atto che per quanto concerne le modalità di applicazione, accertamento, liquidazione, ecc. troveranno applicazione le norme del Regolamento approvato con delibera di C.C. n. 24 del 30/09/98, e successive modifiche ed integrazioni;

     - di rendere con separata votazione, all'unanimità, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 3° comma del DLGS 267/2000.