COMUNE DI SAN GIORGIO A LIRI

 

Provincia di Frosinone

 

 

 


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Il Responsabile del Servizio Finanziario e l’Assessore al Bilancio

 

Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504

 

INFORMANO

 

1.       CHI DEVE PAGARE L’ICI

L'imposta comunale sugli immobili deve essere pagata dai proprietari di fabbricati ed aree edificabili situati nel territorio del Comune, dai titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) sugli stessi beni; dai locatari in caso di locazione finanziaria (leasing).

 

2.       CALCOLO DELL’IMPOSTA

L'Ici si paga proporzionalmente ai mesi dell'anno solare per i quali si è posseduto l’immobile. Si calcola per intero il mese nel quale il possesso si è prolungato per almeno 15 giorni; non si calcola il mese in cui il possesso è durato meno di 15 giorni. Nel corso dell'anno si possono verificare situazioni particolari, a seguito della variazione della soggettività passiva (acquisto o vendita) o della destinazione d’uso dell'immobile (casa adibita ad abitazione principale). In tal caso, ai fini del calcolo dell'imposta si possono consultare gli esempi riportati nella circolare del Ministero delle Finanze n. 3/FL del 7 marzo 2001.

 

3.       IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE

A decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'ICI l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ad eccezione di quelle di categoria catastale A1 (Abitazione signorile), A8 (Abitazioni in ville) e A9 (Castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici). Con le risoluzioni 12/DF del 5 giugno 2008  e 1/DF del 4 marzo 2009 il Dipartimento delle Finanze ha chiarito le condizioni per l’esenzione delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente ha la residenza anagrafica.

Il regolamento comunale non prevede l’assimilazione per l’uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale. Sono equiparate alle abitazioni principali: a) le unità immobiliari possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che risultino non locate; b) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da invalidi civili e di lavoro e portatori di handicap, che percepiscono l’assegno di accompagno e che risultano domiciliati presso abitazioni di familiari, anche in Comune diverso da quello di residenza, a condizione che risultino non locate; c) le pertinenze, come definite dall’art. 817 del Codice Civile, effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, ancorché distintamente iscritte in catasto, classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7. Se il presupposto per l’applicazione dell’imposta ricade su più unità immobiliari distintamente iscritte in catasto ed aventi la stessa classificazione catastale, l’applicabilità dell’art. 817 del Codice Civile, ai fini dell’I.C.I., ha effetto nei riguardi di una sola unità immobiliare.

 

4.       COME E QUANDO SI PAGA

L'ICI deve essere versata in due rate: la prima, da pagare entro il 16 giugno, è pari al 50% dell'imposta dovuta per l’anno e si calcola in base all'aliquota e alle detrazioni dell'anno precedente; la seconda rata, da pagare a saldo tra il 1° e il 16 dicembre, si calcola con l’applicazione delle aliquote e delle detrazioni deliberate per l'anno in corso, sottraendo poi quanto versato in acconto. E' possibile anche pagare l'ICI in unica soluzione, entro il termine previsto per l'acconto, se si applicano le aliquote e le detrazioni stabilite dal Comune per l'anno in corso. Il pagamento va effettuato con bollettino di conto corrente postale n. 2685749 intestato a Equitalia Gerit S.p.A. San Giorgio a Liri – FR – ICI oppure utilizzando il modello F24.

Con regolamento comunale è stato disposto l’esonero dal versamento qualora l’imposta dovuta per l’anno d’imposta non è superiore ad € 10,00.

 

5.       SOGGETTI NON RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO

I cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato possono effettuare il versamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili in un'unica soluzione nel periodo 1° dicembre - 16 dicembre, con l’applicazione dell’interesse legale. Il calcolo degli interessi deve essere effettuato esclusivamente sull'importo dovuto per l'acconto che si sarebbe dovuto pagare entro il 16 giugno.

 

6.       ALIQUOTE PER L’ANNO DIMPOSTA 2010

- Abitazione principale: 7 per mille. Importo della detrazione per abitazione principale: €. 103,29.

- Per i soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale (art. 8 del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’ICI), l’importo della detrazione per abitazione principale è di €. 258,22.

- Immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta alla abitazione principale: 7 per mille.

- Aree fabbricabili (per tutto il territorio comunale): 7 per mille.

 

7.       RIDUZIONI ED ESENZIONI

L’imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. La riduzione decorre dalla data in cui l’inagibilità o l’inabitabilità dell’immobile è stata documentata dall’ufficio tecnico comunale ovvero dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva o dalla data di sottoscrizione di quest’ultima se riporta la firma autenticata da un pubblico ufficiale.

Sono esenti dall'imposta gli immobili, i fabbricati ed i terreni di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 504/1997. Sono, altresì, esenti dall’imposta gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, nonchè dai Comuni, dalle Comunità Montane, dai Consorzi fra detti Enti, dalle Unità Sanitarie Locali, dalle Istituzioni Sanitarie Pubbliche Autonome di cui all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n.833, dalle Camere di Commercio, non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

Sono esenti i fabbricati posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’articolo 16, lettera a) della legge 20 maggio 1985, n. 222, a condizione che le medesime non abbiano esclusivamente natura commerciale.

 

8.       DICHIARAZIONE

In caso di variazione del patrimonio immobiliare (acquisto, vendita), della struttura o destinazione dell'immobile, i soggetti interessati devono presentare un'apposita dichiarazione al Comune, entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi. Il modello di dichiarazione è reperibile sul sito internet comunale (www.comunedisangiorgioaliri.it) e sul sito internet del ministero delle finanze (www.finanze.it).

La dichiarazione ai fini ICI deve essere presentata nei casi in cui le modificazioni soggettive ed oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione dell’imposta dovuta riguardano riduzioni d’imposta e in quelli in cui dette modificazioni non sono immediatamente acquisibili attraverso la consultazione della banca dati catastale.

Non deve essere presentata la dichiarazione ICI quando gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendono da dichiarazione di successione e da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche relative alla disciplina del modello unico informatico (MUI).

 

9.       E-GOVERNMENT

Nell’area di utenza del servizio comunale di e-government (www.comunedisangiorgioaliri.it) è possibile consultare la propria posizione contributiva e stampare i modelli F24 per il versamento dell’imposta. Le posizioni contributive ivi riportate sono relative a quelle dichiarate dal contribuente o accertate dall’ufficio.

Se la posizione contributiva riportata non corrisponde alla reale situazione patrimoniale del contribuente la stessa è sempre soggetta ad accertamento d’ufficio. In tal caso il contribuente può contattare l’ufficio tributi del Comune per la rettifica dei dati.

 

Ulteriori informazioni possono essere richieste presso l’Ufficio Tributi del Comune (Tel. 0776.914818 – Responsabile del procedimento Luigi Ercolano) dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30.

 

Si coglie l’occasione per porgere i più distinti saluti.

 

San Giorgio a Liri, lì 09/04/2010

 

          L’ASSESORE AL BILANCIO                                                   IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO

   F.to Dr. CIACCIARELLI PASQUALE                                                             F.to Dott.ssa LUCIANA PALOMBO