1) Di determinare, ai fini della conservazione dell’equilibrio del bilancio e della gestione finanziaria e per far fronte ai costi, sempre crescenti, per i servizi di generale utilità da prestare alla popolazione, per l’esercizio finanziario 2007, le aliquote I.C.I. 2007, nelle seguenti misure:
a) aliquota per le abitazioni destinate ad abitazioni principali e pertinenze 4,5 per mille;
b) aliquota del 4,5 per mille, con esclusione della detrazione per abitazione principale, per l’abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterali di 1 grado, che la occupano quale loro abitazione principale;
c) aliquota del 6,5 per mille per tutti gli altri immobili;
d) di riconfermare per l’esercizio 2007 la detrazione per abitazione principale in € 103,29.
e) Di riconoscere una ulteriore detrazione d’imposta a titolo ICI di € 154,94 da aggiungersi alla detrazione di € 103,29 già prevista per le abitazioni principali e fino alla concorrenza dell’imposta complessivamente dovuta per l’abitazione principale e per le sue pertinenze, ai soggetti passivi del tributo nel cui nucleo familiare convivente si riscontri la presenza di una o più persone diversamente abili, con invalidità non inferiore al 100%, risultante dal certificato di riconoscimento di invalidità rilasciato dalle competenti strutture pubbliche. Sono ammessi al beneficio i soggetti che rientrano nelle seguenti condizioni:
- che nessuno dei soggetti componenti il nucleo familiare del soggetto passivo ICI, compreso il possessore dell’appartamento, sia possessore di altri immobili o quote di essi;
- che non venga effettuata locazione di parte dell’abitazione oggetto dell’imposta;
- che il reddito complessivo annuo del nucleo familiare del soggetto passivo ICI, non sia superiore ad € 12.000,00.
f) Di riconoscere, oltre alla riduzione del 50% di cui all’art. 8 del Dlgs. 504/92 per i fabbricati inagibili o inabitabili, contemplata dall’art. 22 del vigente regolamento per la disciplina dell’ I.C.I., una ulteriore detrazione per un solo anno di imposta pari ad € 77,00 per i soggetti passivi con reddito complessivo annuo del nucleo familiare non superiore ad € 12.000,00.
Per poter beneficiare dell’ulteriore detrazione di cui alle lettere e) ed f), il soggetto passivo è tenuto a presentare entro il 30 giugno di ogni anno apposita comunicazione dichiarando il possesso dei requisiti sopra indicati e dichiarando altresì:
a) il periodo di tempo per il quale si sono verificate le condizioni di applicabilità dell’ulteriore detrazione;
b) l’elenco dei componenti il nucleo familiare;
c) l’indicazione dei soggetti diversamente abili, con relativo grado di inabilità, effettivamente appartenenti al nucleo familiare, nei casi di cui alla lettera e);
d) l’ammontare del reddito complessivo annuo del nucleo familiare, determinato come sommatoria dei redditi complessivi individuali. Il reddito complessivo di ciascun componente del nucleo familiare è determinato come sommatoria dei redditi appartenenti alle singole categorie di reddito imponibile, al netto degli oneri deducibili.
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