DELIBERAZIONE N. 10 DEL 23 FEBBRAIO 2006
Aliquota ordinaria 6,75 per mille;
Aliquota casa prima abitazione occupata dai soggetti di cui all’art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 504/92, 5,75 per mille;
Aliquota 4,75 per mille per la casa di prima abitazione acquistata dopo il 31/12/2003, dai soggetti passivi di imposta che abbiano contratto matrimonio nel 2005 o nel 2006. L'aliquota ridotta viene concessa a condizione che, entro il termine di pagamento della rata di saldo, venga presentata all'ufficio tributi del Comune copia dell'atto di acquisto;
Detrazione di cui all’art. 8 D.Lgs. n. 504/92, €uro 115,00;
Aliquota 4,75 per mille e detrazione di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 504/92, aumentata a €uro 180,00 per la casa di prima abitazione dei soggetti passivi di imposta appartenenti ad un nucleo familiare avente un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) pari o inferiore a €uro 7.000,00, a condizione che, entro il termine di scadenza del pagamento della rata di saldo, venga presentata all'ufficio tributi del Comune dichiarazione redatta sui moduli appositamente predisposti;