Premesso che:
· l'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili, è stata istituita con il titolo I, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e dallo stesso disciplinata, con le modifiche ed integrazioni introdotte con successivi provvedimenti legislativi;
· il comma 156 della L.296/2007 (finanziaria 2007), ha stabilito che il Consiglio Comunale approva la tariffa ICI ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione, determinando quindi la misura del prelievo tributario in relazione al complesso delle spese previste dal bilancio annuale;
· l’art. 151, comma 1, del T.U. degli EE.LL., D. Lgs. 267/2000, fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l’anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell’Interno, d’intesa con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita
· il D.M. del 20.03.2008, con il quale il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l’anno 2007 da parte degli enti locali è stato differito al 31 Maggio 2008;
Vista la deliberazione di C.C. n.18 del 30.04.2007 con la quale per l’anno 2007 l’aliquota ICI venne determinata nel modo che segue:
a) 6 per mille per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale incluse le relative pertinenze (art. 817 c.c) , del soggetto passivo o di parenti di primo grado dello stesso;
b) 7 per mille per altri immobili;
c) 4 per mille per alloggi di proprietà IACP;
e venne deciso di confermare in EURO 103,29 la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo d’imposta ;
· Visto l'art. 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, denominata legge finanziaria per l'anno 2008 che introduce la nuova detrazione statale dell'1,33 per mille della base imponibile Ici (comunque non superiore a 200,00 euro);
Ritenuto dover disciplinare nel modo che segue l’applicazione dell’ICI per l’anno 2008, determinando conseguentemente le corrispondenti aliquote nella misura a fianco riportata:
a) 6 per mille per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, incluse le relative pertinenze (art.817 c.c.),del soggetto passivo o di parenti di primo grado dello stesso;
b) 7 per mille per gli altri immobili;
c) 4 per mille per alloggi di proprietà IACP;
e confermando in E. 103,29 la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo d’imposta;
Dato atto che le determinazioni di cui sopra sono scaturite da una stima effettuata da questa amministrazione sul fabbisogno finanziario dell’anno in corso e dall’individuazione delle spese correnti certe ed indifferibili inserite nel Titolo I – spesa corrente – del bilancio di previsione 2008 da pareggiare con l’ammontare delle risorse da ricavare con le entrate proprie dei tributi comunali e delle entrate extratributarie ed in particolare con il gettito dell’ICI;
Acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del testo unico dell’ordinamento degli enti locali D. Lgs. 267 del 18/0/2000;
Visti:
· il D. Lgs. n. 504 del 30.12.1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
· il D. Lgs. n. 446/97 e successive modificazioni ed integrazioni;
· il regolamento comunale sull’I.C.I. approvato con delibera consiliare n.16 del 30.04.2007
a) 6 per mille per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, incluse le relative pertinenze (art.817 c.c.),del soggetto passivo o di parenti di primo grado dello stesso;
b) 7 per mille per gli altri immobili;
c) 4 per mille per alloggi di proprietà IACP;
zone urbanistiche valore in euro
C-D-E 25,82 per mq. di area edificabile
L- Agricola 20,66 per mc autorizzato
4. di prendere atto delle disposizioni recate dall'art. 1, commi 5 e 6 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, denominata legge finanziaria per l'anno 2008, indicate in premessa;