d e l i b e r a n.37 del 27/02/08
Di confermare e determinare per l'anno
· 5 (cinque) per mille abitazione principale e abitazione di parenti fino al 2° grado
· 7 (sette) per mille aliquota ordinaria, per tutti i fabbricati e aree fabbricabili;
con il riconoscimento delle seguenti detrazioni:
a) - casa principale di abitazione €. 103,29
b) - casa di abitazione di parenti fino al 2° grado €. 103,29
c) - casa di abitazione di pensionato al minimo INPS €. 154,94
d) - nuove residenze in case ristrutturate nel centro storico €. 206,58
(per la durata di anni 5 dalla acquisizione della residenza)
e dare atto che le abitazioni principali usufruiscono della ulteriore detrazione dell’1,33 per mille di cui all’art. 1 c.