C O M U N E D I V I T E R B O

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

con i poteri del Consiglio Comunale


Settore proponente :

TRIBUTI ED ENTRATE PATRIMONIALI. ECONOMATO, PROVVEDITORATO E PATRIMONIO. Prop. n. 23 del 20/03/2008



Il Responsabile del procedimento


Dott. Stefano Menghini


OGGETTO:

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2008



Premesso che:


Considerato che:

Atteso, pertanto, che per l’anno 2007 le aliquote ICI sono state determinate come di seguito indicato, con deliberazione di Giunta Comunale n. 676 del 4/12/2006 :

  1. un’aliquota ordinaria pari al 6,5 per mille;
  2. un’aliquota ridotta pari al 4,5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale (comprese le relative pertinenze) o concesse, dal soggetto passivo dell’imposta, in uso gratuito a parenti in linea retta, fino al 2° grado, che nelle stesse abbiano stabilito la loro residenza;
  3. un’aliquota agevolata pari al 4 per mille per gli immobili posseduti da enti ed organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni dell’imposta previste dall’art. 7 della legge 30 dicembre 1992, n. 504, che vengono concessi, a seguito di procedura di assegnazione, in locazione, ad un canone agevolato e predeterminato per legge, a soggetti meno abbienti e socialmente bisognosi che li utilizzino direttamente come abitazione principale;


  1. un’aliquota agevolata speciale pari al 4 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili od inabitabili, ovvero interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico, localizzati nei centri storici.


Ritenuto di dover confermare le predette aliquote, così come diversificate, anche per l’anno di imposta 2008, e confermare, altresì, la detrazione per l’abitazione principale e le ulteriori detrazioni previste dalla deliberazione di G.C. n. 854 del 14.04.1997, recepita con atto consiliare n. 40 del 17.02.1998, i cui importi previsti vengono convertiti in Euro, nella misura di seguito indicata:


  1. la detrazione per abitazione principale è pari a 103,29 Euro. Tale detrazione potrà essere estesa anche alle pertinenze distintamente iscritte in catasto per la parte dell’importo della detrazione che non ha trovato completa capienza nell’imposta per l’abitazione principale;

  2. la ulteriore detrazione (in aggiunta alla precedente), da attribuire alle sole categorie di soggetti passivi che dimostrino di possedere tutti i requisiti specificatamente elencati nella predetta deliberazione di G.C. n. 854 del 14.4.1997, è pari a 129,11 Euro.


La detrazione di cui al punto 1., nonché l’aliquota relativa all’abitazione principale, si applica anche alle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 2° grado, che nelle stesse abbiano stabilito la propria residenza.

Per poter usufruire dell’agevolazione di cui al precedente punto 2. gli interessati, in possesso dei requisiti richiesti, dovranno presentare apposita istanza al Settore Tributi , da rinnovarsi ogni anno, entro il termine per il pagamento della 1^ rata di acconto ICI. Alla domanda dovrà essere allegata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si attesti di possedere tutti i requisiti richiesti.


3. - Visto l'art. 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, denominata legge finanziaria per l'anno 2008 che introduce la nuova detrazione statale dell'1,33 per mille della base imponibile Ici (comunque non superiore a 200,00 euro);

- Visto l'art. 1, comma 6, lettera b), della legge 244 del 2007, che ha previsto, che il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni calcolate in proporzione alla quota posseduta.


Visto il D.Lgs. n. 504/92 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l’art.. 42, 2° comma, lett. f) del T.U.E.L., approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la deliberazione di G.C. n. 203 del 21/04/2006;

Vista la deliberazione di G.C. n. 676 del 4/12/2006;

Visto il comma 156, dell'art.1, della legge 296 del 27/12/2006 (Legge Finanziaria per il 2007);



DELIBERA




  1. un’aliquota ordinaria pari al 6,5 per mille;


  1. un’aliquota ridotta pari al 4,5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale (comprese le relative pertinenze) o concesse, dal soggetto passivo dell’imposta, in uso gratuito a parenti in linea retta, fino al 2° grado, che nelle stesse abbiano stabilito la loro residenza;


  1. un’aliquota agevolata pari al 4 per mille per gli immobili posseduti da enti ed organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni dell’imposta previste dall’art. 7 della legge 30 dicembre 1992, n. 504, che vengono concessi, a seguito di procedura di assegnazione, in locazione, ad un canone agevolato e predeterminato per legge, a soggetti meno abbienti e socialmente bisognosi che li utilizzino direttamente come abitazione principale;


  1. un’aliquota agevolata speciale pari al 4 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili od inabitabili, ovvero interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico, localizzati nei centri storici.



  1. per poter godere, a pena d’esclusione, dell’aliquota agevolata, di cui al punto 3, i soggetti passivi d’imposta dovranno presentare, nei termini previsti dalla vigente normativa, apposita dichiarazione di variazione ICI in cui dovranno essere indicati gli immobili concessi in locazione a canoni agevolati a soggetti bisognosi che li utilizzano come abitazione principale;


  1. per poter usufruire dell’aliquota agevolata speciale, di cui al punto 4, il contribuente, a pena di esclusione dal beneficio deve comunicare al Settore Tributi l’inizio dei lavori di recupero, entro e non oltre 15 giorni dall’avvio degli stessi, con apposita istanza a cui dovrà essere allegata la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui si attesti che l’immobile possiede i requisiti richiesti;

  1. l’inagibilità e l’inabitabilità, di cui al punto 4, deve consistere in un degrado fisico non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. L’aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori.





La detrazione di cui al punto 1., nonché l’aliquota del 4,5 per mille, si applica anche alle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 2° grado, che nelle stesse abbiano stabilito la propria residenza.

Per poter usufruire dell’agevolazione di cui al precedente punto 2. gli interessati, in possesso dei requisiti richiesti, dovranno presentare apposita istanza al Settore Tributi , da rinnovarsi ogni anno, entro il termine per il pagamento della 1^ rata di acconto ICI. Alla domanda dovrà essere allegata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si attesti di possedere tutti i requisiti richiesti.


- di prendere atto delle disposizioni recate dall'art. 1, commi 5 e 6 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, denominata legge finanziaria per l'anno 2008, indicate in premessa;



Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto :

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere :

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Il Responsabile

Viterbo, lì ________________


Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

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Si attesta, altresì, che la delibera può essere adottata in quanto sussiste la corrispondente copertura finanziaria.


Il Responsabile

Viterbo lì, _____________