LA GIUNTA COMUNALE

 

Premesso che:

 

§         ai sensi  dell’art. 31, comma 1, della legge n. 448/98, l’ente deve ogni anno deliberare le tariffe e le aliquote dei tributi locali;

 

§         l’art. 42, 2° comma, lettera f), del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, attribuisce al Consiglio Comunale la competenza a deliberare esclusivamente sull’istituzione e l’ordinamento dei tributi locali ed esclude in capo a questo organo la competenza relativa alla determinazione delle aliquote, la cui determinazione spetta, in maniera residuale, ai sensi dell’art. 48 del T.U.E.L., alla Giunta Comunale;

 

Considerato che:

 

§         la normativa vigente prevede che l’organo competente adotti la deliberazione di determinazione delle tariffe e delle aliquote contestualmente a quella di adozione del bilancio di previsione;

 

§         con deliberazione n. 88 del 18.2.2000 la G.C. aveva proposto di diversificare l’applicazione delle aliquote al fine di favorire i possessori di fabbricati adibiti ad abitazione principale e ottemperare all’ordine del giorno approvato dal Consiglio Comunale in data 19.3.1999, atto n. 93, che invitava l’esecutivo ad introdurre talune agevolazioni che potessero ridurre la pressione fiscale a carico dell’Istituto Autonomo Case Popolari, oggi A.T.E.R.;

 

Atteso, pertanto,  che:

 

§         per l’anno 2000, per l’anno 2001, per l’anno 2002, per l’anno 2003 e per l’anno 2004 le aliquote ICI sono state determinate come segue, rispettivamente con deliberazione consiliare n. 27 del 21.2.2000, con  deliberazione giuntale n. 1071 del 14.12.2000, con deliberazione giuntale n. 46 del 1.2.2002,  con deliberazione giuntale n. 879 del 31.12.2003 e con deliberazione giuntale n.794 del 15.12.2003:

 

1.      un’aliquota ordinaria pari al 5,5 per mille;

 

2.      un’aliquota ridotta pari al 4,5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale (comprese le relative pertinenze) o concesse, dal soggetto passivo dell’imposta, in uso gratuito a parenti in linea retta, fino al 2° grado, che nelle  stesse abbiano stabilito la loro residenza;

 

3.      un’aliquota agevolata pari al 4 per mille per gli immobili posseduti da enti ed organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni dell’imposta previste dall’art. 7 della legge 30 dicembre 1992, n. 504, che vengono concessi a seguito di procedura di assegnazione in locazione, ad un canone agevolato e predeterminato per legge, a soggetti meno abbienti e socialmente bisognosi che li utilizzino direttamente come abitazione principale;

 

4.      un’aliquota agevolata speciale pari al 4 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili od inabitabili ovvero interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nei centri storici

 

Ritenuto di dover confermare le predette aliquote, così come diversificate, anche per l’anno di imposta 2004, e confermare, altresì, la detrazione per l’abitazione principale e le ulteriori detrazioni previste dalla deliberazione di G.C. n. 854 del 14.4.1997, recepita con atto consiliare n. 40 del 17.2.1998, i cui importi previsti vengono convertiti in Euro, nella misura di seguito indicata:

  1. la detrazione per abitazione principale è pari a 103,29 Euro. Tale detrazione potrà essere estesa anche alle pertinenze distintamente iscritte in catasto per la parte dell’importo della detrazione che non ha trovato completa capienza nell’imposta per l’abitazione principale;
  2. la ulteriore detrazione (in aggiunta alla precedente), da attribuire alle sole categorie di soggetti passivi che dimostrino di possedere tutti i requisiti specificatamente elencati nella predetta deliberazione di G.C. n. 854 del 14.4.1997, è pari a 129,11 Euro.

 

La detrazione di cui al punto 1., nonché l’aliquota del 4,5 per mille, si applica anche alle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 2° grado, che nelle stesse abbiano stabilito la propria residenza.

Per poter usufruire dell’agevolazione di cui al precedente punto 2. gli interessati, in possesso dei requisiti richiesti, dovranno presentare apposita istanza al Settore Tributi , da rinnovarsi ogni anno, entro il termine per il pagamento della 1^ rata di acconto ICI. Alla domanda dovrà essere allegata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si attesti di possedere tutti i requisiti richiesti.

 

Visto il D.Lgs. n. 504/92 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l’art.. 42, 2° comma, lett. f) del T.U.E.L., approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Visto la deliberazione di G.C. n. 88 del 18.2.2000;

Visto l’art. 48 del T.U.E.L.;

 

 

DELIBERA

 

 

v     di confermare per l’anno 2005 le  aliquote I.C.I.  come già determinate per l’anno 2004 e, quindi, nella misura di seguito indicata:

 

1.      un’aliquota ordinaria pari al 5,5 per mille;

 

2.      un’aliquota ridotta pari al 4,5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale (comprese le relative pertinenze) o concesse, dal soggetto passivo dell’imposta, in uso gratuito a parenti in linea retta, fino al 2° grado, che nelle  stesse abbiano stabilito la loro residenza;

 

3.      un’aliquota agevolata pari al 4 per mille per gli immobili posseduti da enti ed organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni dell’imposta previste dall’art. 7 della legge 30 dicembre 1992, n. 504, che vengono concessi a seguito di procedura di assegnazione in locazione, ad un canone agevolato e predeterminato per legge, a soggetti meno abbienti e socialmente bisognosi che li utilizzino direttamente come abitazione principale;

 

4.      un’aliquota agevolata speciale pari al 4 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili od inabitabili ovvero interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nei centri storici.

 

v     di precisare, inoltre, che:

 

a)      per poter godere, a pena d’esclusione, dell’aliquota agevolata, di cui al punto 3, i soggetti passivi d’imposta dovranno presentare, nei termini previsti dalla vigente normativa, apposita dichiarazione di variazione ICI in cui dovranno essere indicati gli immobili concessi in locazione a canoni agevolati a soggetti bisognosi che li utilizzano come abitazione principale;

 

b)      per poter usufruire dell’aliquota agevolata speciale, di cui al punto 4, il contribuente, a pena di esclusione dal beneficio deve comunicare al Settore Tributi l’inizio dei lavori di recupero, entro e non oltre 15 giorni dall’avvio degli stessi, con apposita istanza a cui dovrà essere allegata la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui si attesti che l’immobile possiede i requisiti richiesti;

     

c)      l’inagibilità e l’inabitabilità, di cui al punto 4, deve consistere in un degrado fisico non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. L’aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori.

 

v     di confermare, altresì, la detrazione per l’abitazione principale e le ulteriori detrazioni previste dalla deliberazione di G.C. n. 854 del 14.4.1997, recepita con atto consiliare n. 40 del 17.2.1998, i cui importi previsti vengono convertiti in Euro, nella misura di seguito indicata:

 

1.      la detrazione per abitazione principale è pari a 103,29 Euro. Tale detrazione potrà essere estesa anche alle pertinenze distintamente iscritte in catasto per la parte dell’importo della detrazione che non ha trovato completa capienza nell’imposta relativa all’abitazione principale;

 

2.      la ulteriore detrazione (in aggiunta alla precedente), da attribuire alle sole categorie di soggetti passivi che dimostrino di possedere tutti i requisiti specificatamente elencati nella predetta deliberazione di G.C. n. 854 del 14.4.1997, è pari a 129,11 Euro.

 

La detrazione di cui al punto 1., nonché l’aliquota del 4,5 per mille, si applica anche alle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 2° grado, che nelle stesse abbiano stabilito la propria residenza.

Per poter usufruire dell’agevolazione di cui al precedente punto 2. gli interessati, in possesso dei requisiti richiesti, dovranno presentare apposita istanza al Settore Tributi , da rinnovarsi ogni anno, entro il termine per il pagamento della 1^ rata di acconto ICI. Alla domanda dovrà essere allegata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si attesti di possedere tutti i requisiti richiesti.

 

 

 

 

L’Assessore ai Tributi ed Entrate Patrimoniali

(Dott. Marco Maria Bracaglia)