PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTEPER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.25, in data 17.02.2006, esecutiva, con la quale venivano approvate per l’anno 2006, le aliquote, e le riduzioni d’imposta;

 

Visto che, in relazione al disposto dell’art. 6, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall’art. 1, comma 156 della legge 27.12.2006, n. 296, in vigore dal 01.01.2007, l’approvazione delle aliquote I.C.I rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

 

Visto il Titolo I, Capo I del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la istituzione dell’«Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)»;

 

Visto l’art. 3, commi da 48 a 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

 

Visto l’art. 58, commi 2, 3 e 4, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

 

Visto l’art. 1, commi 5 e 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

 

Visto l’art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;

 

Visto l’art. 30, commi 11, 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni;

 

Visto l’art. 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342;

 

Visto  il gettito realizzato, per detta imposta, nell’anno 2007 (anno che precede quello cui si riferiscono le tariffe determinate con la presente deliberazione);

 

Ritenuto che, in relazione alla necessità di conciliare l’esigenza di reperire i mezzi per assicurare i vari servizi d’istituto e assicurare l’equilibrio del bilancio 2008, le aliquote e le detrazioni devono essere confermate quelle del 2007;

 

Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Settore Economico Finanziario e del Servizio Tributi ai sensi dell’art. 49 T.U. D.Lgs 267/2000;

Con voti unanimi;

D E L I B E R A

1)      di confermare per l’anno 2008, l’aliquota unica I.C.I. nella misura del 5 per mille;

2)      di determinare la detrazione d’imposta, dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo  ed alle eventuali pertinenze nella misura di € 103.29 rapportabile al periodo dell’anno durante il quale si protraggono tali destinazioni.