IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 e successive modificazioni;

VISTO il D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

VISTA la Legge 23 dicembre 2000, n. 388;

VISTA la Legge 4 agosto 2006, n. 248;

VISTA la Legge 27 dicembre 2006, n. 296;

VISTA la L. 24 dicembre 2007, n. 244;

VISTO il D.L. 27 maggio 2008 n. 93;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 4 del 31.03.2008 che ha stabilito le aliquote e la detrazione dell’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2008;

VISTO il Regolamento Comunale adottato con delibera di C.C. n. 69 del 28.12.1998;

RENDE NOTO

che, a seguito dell’emanazione del D.L. 93/2008, E’ STATA ESCLUSA DALL’IMPOSTA L’UNITA’ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE DEL SOGGETTO PASSIVO E RELATIVE PERTINENZE ad eccezione per le abitazione principali di lusso (categorie catastali A1 – A8 e A9) per le quali continuano comunque ad applicarsi l’aliquota agevolata e la relativa detrazione deliberate dal Consiglio Comunale e qui di seguito riportate.

Le aliquote I.C.I. e le detrazioni di imposta applicabili per il corrente anno per gli immobili ubicati nel territorio comunale sono le seguenti:

⇒ immobili adibiti ad abitazione di residenza (dal 2008 solo per le categorie catastali A1 – A8 e A9) ....…….…….. 5,5 per mille

pertinenze dell’abitazione principale (box, garage, cantina, soffitta, ecc.) purché ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale, ancorché distintamente iscritte al catasto, a condizione che il proprietario o il titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell’abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare reale di godimento, anche se in quota parte della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione, in questo caso la detrazione prevista dal comma 2 dell’art. 8 del D. Lgs. 504/92 (Art. 6, c.1, lett. a) del Regolamento comunale per l’applicazione dell’I.C.I.).(dal 2008 solo per le categorie catastali A1 – A8 e A9) ……………………………………………………5,5 per mille

unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (Art. 6, c.1, lett. b) del Regolamento comunale per l’applicazione dell’I.C.I.) (dal 2008 solo per le categorie catastali A1 – A8 e A9) ………………..…..…………. 5,5 per mille

altri immobili …………………………………………………………………………………………..……... 7 per mille

Aree fabbricabili …………………………………………………………………………………………..……7 per mille

detrazione art. 8 decreto legislativo 504/’92 (dal 2008 solo per le categorie catastali A1 – A8 e A9)………… Euro 103,29

Per determinare la base imponibile dell’imposta comunale sugli immobili occorre tener presente che con effetto dal 1° gennaio 1997 le rendite catastali sono rivalutate del 5 per cento.

L’imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’Ufficio Tecnico Comunale in base ad una perizia redatta a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione; in alternativa il contribuente può presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000.

L’art. 8 del Regolamento Comunale disciplina le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato agli effetti della riduzione d’imposta di cui sopra.

I terreni agricoli sull’intero territorio comunale sono esenti dall’imposta ai sensi di legge.

Per Aree fabbricabili si intendono tutte quelle inserite negli strumenti urbanistici vigenti (Piano Regolatore Generale – Piano Insediamenti Produttivi ) con esclusione delle aree possedute e condotte da coltivatori diretti o imprenditori agricoli che vi esplicano la loro attività a titolo principale. Ai sensi del Vigente Regolamento per l’applicazione dell’I.C.I. si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall’art. 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell’assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia. Ai fini dell’agevolazione il soggetto passivo ed i componenti il nucleo familiare devono prestare all’attività agricola una quantità di lavoro corrispondente al 75% del reddito complessivo imponibile IRPEF determinato per l’anno precedente.

Il valore delle Aree fabbricabili è fissato come segue:

􀂃Euro 23,24 per le Aree fabbricabili senza concessione edilizia;

􀂃Euro 28,41 per le Aree fabbricabili con concessione edilizia.

Per quanto riguarda le Aree inserite nel Piano Insediamenti Produttivi (P.I.P.) il Comune con deliberazione di G.C. n. 303 del 12.11.2003 ne ha determinato il valore in Euro 3,75 al metro quadrato.

Ai sensi dell’art. 9 del vigente Regolamento per l’applicazione dell’I.C.I., l’imposta dovuta potrà essere corrisposta, a scelta del contribuente, con le seguenti modalità:

o mediante versamento sul c.c.p. 10298016 intestato a Comune di Tuscania – Servizio Tesoreria – ICI utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune reperibili presso gli Uffici comunali, presso l’Ufficio postale, presso la Tesoreria comunale Banca di Viterbo, Agenzia di Tuscania;

o mediante versamento con il modello F24 che sarà disponibile gratuitamente in formato elettronico e che potrà essere prelevato dai siti Internet www.finanze.it e www.agenziaentrate.it. I codici da utilizzare per il versamento delle somme dovute sono i seguenti:

􀂃3901 – denominato: Imposta comunale sugli immobili (ICI) per l’abitazione principale;

􀂃3902 – denominato: Imposta comunale sugli immobili (ICI) per i terreni agricoli;

􀂃3903 – denominato: Imposta comunale sugli immobili (ICI) per le aree fabbricabili;

􀂃3904 – denominato: Imposta comunale sugli immobili (ICI) per gli altri fabbricati;

􀂃

Il versamento dell’imposta deve essere effettuato in due rate delle quali la prima entro il 16 giugno, pari al 50% dell’imposta dovuta per l’anno precedente. La seconda rata deve essere versata dal 1° al 16 dicembre a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Il pagamento dell’imposta dovuta complessivamente per l’intero anno può essere effettuato in unica soluzione, entro il 16 giugno 2008. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro, per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L’arrotondamento deve essere riferito unicamente all’importo totale del pagamento (gli importi di dettaglio del bollettino rimangono ai centesimi).

La COMUNICAZIONE I.C.I. deve essere presentata nei casi in cui le modificazioni soggettive ed oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione del tributo riguardino situazioni non rilevabili da parte del Comune attraverso la consultazione della banca dati catastale. Le comunicazioni dovranno essere presentate all’Ufficio comunale Tributi entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui ha avuto luogo la variazione. Non sono soggetti a tale obbligo gli eredi ed i legatari che abbiano presentato la dichiarazione di successione contenente beni immobili, relativamente alle successioni apertesi dal 25 ottobre 2001.

Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell’imposta su un medesimo immobile può essere presentata comunicazione congiunta, per gli immobili indicati dall’art. 1117, n. 2), del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale. La comunicazione deve essere presentata dall’Amministratore del condominio per conto del condominio.

Per ulteriori e più dettagliate informazioni si può consultare il sito internet del Comune di Tuscania www.comune.tuscania.vt.it o ci si può rivolgere presso l’Ufficio comunale competente.

Tuscania, lì 31.05.2008 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rag. Daniela Marconi