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IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

PER L’ANNO 2007

Aliquote – Detrazione – Versamento – Dichiarazione

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

VISTO il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

VISTA la Legge 23 dicembre 2000, n. 388;

VISTA la legge 4 agosto 2006 n. 248;

VISTA la Legge 27 dicembre 2006 n. 296;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 9 del 26 aprile 2007 che ha stabilito le aliquote e la detrazione dell’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2007;

VISTO il Regolamento Comunale adottato con delibera di C.C. n. 6 del 10 marzo 2000;

AVVERTE

I. Per l’anno 2007 l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) in questo Comune è applicata con le seguenti aliquote:

􀂃 ALIQUOTA PER L’UNITA’ IMMOBILIARE ADIBITA AD

ABITAZIONE PRINCIPALE DEL SOGGETTO PASSIVO

E RELATIVE PERTINENZE (1) 4,7 per mille

 

􀂃 ALIQUOTA ORDINARIA 7 per mille

 

II. Per determinare la base imponibile dell’imposta comunale sugli immobili, occorre tener presente che con effetto dal 1° gennaio 1997 le rendite catastali sono rivalutate del 5 per cento;

III. Per l’anno 2007 dall’imposta dovuta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze si detraggono € 129,11 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. L’aliquota e la detrazione previste per l’abitazione principale si applicano anche all’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che hanno acquistato la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

IV. L’imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’Ufficio Tecnico Comunale in base ad una perizia redatta a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione; in alternativa il contribuente può presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4/1/1968, n. 15.

L’art. 5 del Regolamento Comunale disciplina le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato agli effetti della riduzione d'imposta di cui sopra.

V. L’imposta è ridotta del 15% per i fabbricati concessi in locazione ai sensi dell’Accordo Territoriale sottoscritto il 22/05/01 in attuazione della legge 9 dicembre 1998 n. 431 (D.G.M. n. 301/01).

 

COMUNE DI ORTE

Provincia di Viterbo

 

Per usufruire della riduzione il contribuente dovrà produrre copia del contratto di locazione all’Ufficio Comunale Tributi, entro il termine per il versamento della rata d’acconto.

VI. I terreni agricoli ricadenti nel territorio comunale sono esenti dall’imposta.

VIII. Le DICHIARAZIONI già presentate negli anni precedenti hanno effetto anche per il 2007 e per gli anni successivi semprechè non si verifichino modificazioni di dati ed elementi dichiarati da cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. Le dichiarazioni concernenti tali variazioni nonché quelle relative al possesso di fabbricati di nuova costruzione, a fabbricati ed a aree fabbricabili di nuova acquisizione avvenute nel corso del 2006 sono effettuate sugli appositi moduli disponibili presso l’Ufficio Comunale Tributi, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi 2006.

Non sono soggetti a tale obbligo gli eredi e i legatari che abbiano presentato la dichiarazione di successione contenente beni immobili, relativamente alle successioni apertesi dal 25 ottobre 2001.

IX. Tutte le informazioni e documentazioni sull’applicazione dell’imposta possono essere richieste presso l’Ufficio Comunale Tributi.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Dott.ssa Daniela Vergari

(1) PERTINENZE DELL’ABITAZIONE (Art. 3 Regolamento) Agli effetti dell’applicazione delle agevolazioni I.C.I. sono assimilate all’abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in Catasto. Si intendono per pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili nelle cat. C2, C6, C7 (garage, box, posto auto, soffitta, cantina) che sono ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale ovvero ad una distanza non superiore ad un raggio di 200 metri dalla stessa. Qualora si tratti di pertinenze distintamente iscritte in Catasto il contribuente, con apposita dichiarazione da presentarsi entro i termini previsti per il versamento della rata d’acconto, deve indicare gli estremi catastali dei fabbricati Cat. C2, C6, C7 per i quali intende usufruire dell’assimilazione di cui sopra. A tal fine sono disponibili presso l’Ufficio tributi appositi modelli di denuncia. Le dichiarazioni delle pertinenze già presentate negli anni precedenti hanno effetto anche per il 2007 e per gli anni successivi semprechè non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare dell’imposta.

VII. Il PAGAMENTO dell’imposta dovuta al Comune per l’anno in corso deve essere effettuato in due rate:

- La prima, entro il 18 giugno 2007, pari al 50%dell’imposta dovuta, calcolata sulla base delle aliquote e della

detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente (anno 2006);

- La seconda, dal 1° al 17 dicembre 2007, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.

Il pagamento dell’imposta dovuta complessivamente per l’intero anno può essere effettuato in unica soluzione, entro il 18 giugno 2007.

A decorrere dall’anno d’imposta in corso è attivata la RISCOSSIONE DIRETTA dell’ICI.

I versamenti dovranno essere effettuati tramite gli sportelli postali esclusivamente sul

C/C POSTALE n. 80521883 intestato a COMUNE DI ORTE – Servizio Tesoreria ICI

Per i contribuenti che hanno versato l’imposta nell’anno precedente i bollettini di c/c postali saranno inviati al domicilio. I bollettini sono comunque disponibili anche presso l’Ufficio Tributi, P.zza del Plebiscito, 1.

Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro,per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L’arrotondamento deve essere riferito unicamente all’importo totale del pagamento (gli importi di dettaglio del bollettino rimangono ai centesimi).

Dal 1 maggio 2007, in alternativa al pagamento con bollettino di c/c postale, i contribuenti hanno la facoltà di versare l’ICI con il modello F24.