Estratto Deliberazione C.C. N. 16 DEL 02/04/2011 “Aliquota Imposta Comunale Immobili (I.C.I.) anno 2011.Conferma”.
- OMISSIS -
1) Di confermare per il 2011 l’aliquota ICI già stabilita per l'anno 2010 con atto C.C. 21 del 22/04/2010 nella seguente misura:
- Aliquota ordinaria: 6,5 per mille del valore.imponibile
- Abitazioni (Categorie A/1, A/8, A/9) adibite ad abitazione principale da parte del soggetto passivo dell’imposta, compresa l’ipotesi di concessione in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 2° grado: 5 per mille del valore imponibile
2) Di prevedere un aumento della detrazione concessa per l’abitazione principale (categorie A/1, A/8, A/9) da €
a) Appartenenza ad una delle seguenti categorie:
- soggetti che hanno compiuto 65 anni titolari di pensione;
- disoccupati a seguito di licenziamento iscritti nelle liste di collocamento da almeno un anno;
- inoccupati che abbiano perso le indennità di cassa integrazione e di mobilità;
- lavoratori in mobilità da oltre 6 mesi;
- portatori di handicap con invalidità non inferiore al 75% con certificazione ai sensi della Legge 104/92;
b) Appartenenza a nucleo familiare il cui reddito imponibile per l’anno 2010, compresi i redditi non dichiarati ai fini I.R.P.E.F., non risulti superiore ai seguenti limiti:
- nucleo familiare con un componente € 8.000,00
- maggiorazione per ogni ulteriore componente € 2.500,00
c) Appartenenza a nucleo familiare i cui componenti non risultino proprietari, oltre alla casa abitata, di immobili il cui valore ai fini I.C.I. risulti complessivamente superiore ad € 25.882,84;
3) Di stabilire che:
- la maggiorazione della detrazione di cui al precedente punto 2 spetta in proporzione ai mesi per i quali sussistono le tre condizioni ivi previste;
per usufruire della maggiorazione della detrazione gli interessati dovranno presentare al Comune entro il 31/12/2011 apposita dichiarazione su modello in distribuzione presso l’Ufficio Tributi Comunale;
4) Di dare atto che per le abitazioni principali e loro pertinenze, compresa l’ipotesi di concessione in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 2° grado, appartenenti alle categorie catastali diverse dalla A1, A8, A9 è stata prevista l’esclusione del pagamento dell’imposta, ai sensi dell’art. 1 del D.L. 93 del 27/05/2008 convertito in L. 126 del 24/07/2008;
5) Di stabilire che, per usufruire delle agevolazioni (esenzione/riduzione aliquota e detrazione di € 103,29) nel caso di concessione delle abitazioni in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 2° grado, gli interessati dovranno presentare al Comune, entro il 31/12/2011, apposita dichiarazione su modello in distribuzione presso l’Ufficio Tributi Comunale.