COMUNE DI MONTE ROMANO  PROVINCIA DI VITERBO

 

 

 

 

 

DELIBERAZIONE N°  64                                                                               DEL 10/05/2005 

 

 

LA  GIUNTA

 

……………………..   omissis

 

 

DELIBERA

 

1)      di stabilire le seguenti norme per l’applicazione dell’I.C.I. – Imposta Comunale sugli Immobili in questo Comune con effetto dal 01.01.2005:

a)      – aliquota ordinaria  da applicare  per le unità immobiliari possedute nel Comune   : Cinque per mille ;

b)      – aliquota da applicare  per gli immobili Categoria Gruppo A  ( abitazioni ) posseduti nel Comune, non adibiti ad abitazione principale dei proprietari e loro ascendenti e discendenti di I° grado: Sei per mille;

c)      – aliquota da applicare per i soggetti passivi quali famiglie e pensionati, il cui reddito complessivo non supera Euro 7.746,86 lordi: Quattro e cinquanta per mille;

2)      per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall’art. 5 del D.Lgs. 30.12.1992 n° 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a) dell’art. 3 della Legge 23.12.1996, n° 662;

3)      dall’imposta dovuta per l’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino alla concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29, rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s’intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi Case Popolari;

4)      viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

5)      si dà atto che nella determinazione delle aliquote di cui al Capo I della legge 504/92 e di quanto oggetto al Capo IV, nonché della riduzione o detrazione di cui al Capo V, sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio;

6)      di riservarsi l’adozione di provvedimenti per l’iscrizione nel bilancio di previsione del fondo per il potenziamento degli Uffici Tributari del Comune, in conformità a quanto stabilito dall’art. 3, comma 57, della Legge 23.12.1996, n° 662;