Determina n.5 del 30.05.2008

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

Che l’imposta comunale sugli Immobili è stata istituita e disciplinata con il titolo I, capo 1, del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 e successive modificazioni;

Che, ai sensi dell’art.1, comma 156, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007), è stato modificato l’art. 6, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, stabilendo la competenza del Consiglio Comunale relativamente all’approvazione delle aliquote I.C.I.;

Che l’art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992, stabilisce che l’aliquota I.C.I. deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille e non superiore al 7 per mille, potendo essere diversa, entro tale limite, con riferimento ai casi d’immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o d’alloggi non locali;

Che l'art.1 comma 5, della Legge 244 del 24 dicembre 2007 (Legge Finanziaria 2008) ha previsto un aumento della detrazione per l'abitazione principale pari all'1,33 per mille della Base imponibile, fino ad un massimo di 200,00 euro e con esclusione degli immobili di categoria A/1 e A/9;

Che l’importo della detrazione per l’abitazione principale previsto per legge è pari ad Euro 103,29.

RITENUTO dover definire l’aliquota da applicare nell’esercizio 2008 nel modo seguente:

7,00 per mille per gli immobili i cui soggetti obbligati al pagamento dell'imposta non sono anagraficamente residenti nel territorio Comunale;

5,75 per mille tutti gli altri casi;

CONSIDERATO che l’applicazione delle aliquote e delle agevolazioni determinate nella presente delibera consentono di mantenere l’equilibrio economico-finanziario del bilancio di previsione;

VISTO l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007), ove si stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio di riferimento;

Su proposta del Presidente;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso da Responsabile del Servizio Tributi ai sensi dell'art. 49 del D.L.gs.vo 18/8/2000, n. 267;;

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario comunale ai sensi dell'art. 49 del D.L.gs.vo 18/8/2000, n. 267;

Uditi gli interventi contenuti nell'allegato verbale;

 

DELIBERA

1. 1. di stabilire che le aliquote ICI applicate dal Comune di Montefiascone per l’annualità 2008 sono le seguenti:

- aliquota : 5,75 per mille per tutti gli immobili i cui titolari dei diritti reali sugli stessi, che generano la soggettività passiva all'imposta, hanno la residenza anagrafica nel territorio del Comune;

- aliquota : 7,00 per mille per tutti gli immobili i cui titolari dei diritti reali sugli stessi, che generano la soggettività passiva all'imposta, non hanno la residenza anagrafica nel territorio del Comune;

 

2. di quantificare la detrazione ICI spettante per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale in Euro 103,29 oltre alla ulteriore detrazione dell'1,33 per mille disciplinata dalla legge 244/2007;

3. di dare atto che le suddette aliquote e detrazioni consentono di rispettare l’equilibrio economico finanziario del bilancio di previsione e determinano un gettito dell'imposta stimato in Euro 2.218,00;

4. di dare altresì atto che le predette aliquote sono da ritenersi vigenti per l’annualità 2008 nonché, in assenza d’ulteriori deliberazioni, per le annualità successive sulla base del disposto dell’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007);

5. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 D.L.gs. 18/8/2000, n. 267;

5. di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale.