IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 (omissis)

 

DELIBERA

 

Di approvare il nuovo testo del Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, composta da n. 13 articoli, che forma parte integrante del presente atto e sostituisce quello approvato con atto del Consiglio Comunale n. 4/2002;

 

Di mantenere invariate le aliquote ICI per l’anno 2007, già stabilite con atto della Giunta Comunale n. 25 del 30.03.2006 che di seguito si riportano:

I.                    

 

1)      aliquota  da applicare per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale:

 

         _____________________________________________ (cinquevirgolacinque ) per mille;

2) aliquota da applicare per le persone fisiche o giuridiche soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute e non adibite ad abitazione principale:

____________________________________________________ (sette ) per mille;

3) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel Comune:

____________________________________________________ (sei ) per mille;

4)  aliquota agevolata per immobili siti nel centro storico ricadenti nella zona A, destinati ad abitazioni principali, che saranno oggetto di recupero strutturale effettuato ai sensi dell’art. 31 c.1  lett. c)- d) - e) della legge n° 457 del 05.05.1978, per i primi tre anni successivi alla data di inizio lavori:

____________________________________________________  (quattro ) per mille;

 

II. Di stabilire al fine di favorire una politica di sviluppo dell’economia locale, in particolare per le unità immobiliari, di nuova costruzione, destinate ad abitazioni e classificate nei gruppi catastale da A2  ad A5, interamente posseduti da persona fisica o giuridica, realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l’attività di costruzione e di alienazione degli immobili, si stabilisce la seguente particolare aliquota:

a)      (quattro) per mille per il primo e secondo anno di imposta successivo alla data di ultimazione dei lavori

b)      (cinque) per mille per il terzo anno

A tal fine l’interessato dovrà produrre il certificato della Camera di Commercio dal quale risulti l’oggetto dell’attività sopra descritto;

 

III. Di stabilire che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 104,00  (centoquattro) rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per la determinazione dell’imposta dovuta per le predette unità immobiliari;

Per abitazione principale s’intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

 

IV. Di dare atto che nella determinazione delle aliquote di cui al Capo I e di quanto oggetto del Capo II, nonché nella definizione della detrazione di cui al Capo III sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio;

 

Di seguito con successiva votazione parimenti unanime e favorevole, su richiesta del Presidente, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;