COMUNE DI CAPODIMONTE

Provincia Viterbo

 
ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE G.M. N. 28 DEL 02.03.2005 ADOTTATA DAL COMUNE DI CAPODIMONTE IN MATERIA DI ALIQUOTE I.C.I. PER L’ANNO D’IMPOSTA 2005.

 

O M I S S I S

 
- di confermare le seguenti norme per l’applicazione dell’ICI – Imposta Comunale sugli Immobili, in questo Comune, con effetto dal 1° gennaio 2005:
            Aliquota per l’abitazione principale                                                                     5.50 per mille

            Detrazione abitazione principale                                 Euro             113.62

            Aliquota per tutti gli altri immobili                                                                 6.50 per mille;
- dare atto che come da precedente delibera consiliare n. 6 del 28.2.2000 anche per il corrente anno 2005 sono applicate le seguenti norme:
1) per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall’art. 5 del D. Lgs. 30.12.1992 n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52 lettera a) dell’art. 3 della legge 23.12. 1996 n. 662;
2) L’imposta è ridotta del cinquanta per cento (%) per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall’ufficio tecnico del Comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4.1.1968 n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d’inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque utilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l’obbligo di comunicare al Comune, con raccomandata A.R. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l’immobile è comunque utilizzato. Il Comune può effettuare accertamenti d’ufficio per verificare la veridicità  di quanto dichiarato dal contribuente;
3) Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 113,62 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente dalla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
4) Viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
5) Viene considerata abitazione principale con la conseguente applicazione dell’aliquota prima casa e della detrazione per questa prevista, quella concessa in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il primo grado di parentela;
6) Vengono considerate parte integrante dell’abitazione principale le sue pertinenze ancorché distintamente iscritte in catasto.Per pertinenze si intendono i locali a servizio dell’abitazione facenti parte della stessa unità immobiliare, o in mancanza, un solo locale adibito a servizio dell’abitazione principale, anche se staccato dall’immobile contenente l’abitazione principale stessa;
7) Si dà atto che nella determinazione delle aliquote di cui al Capo I nonché della definizione della riduzione o detrazione di cui al Capo IV sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio.
8) di riservarsi l’adozione di provvedimenti, su proposta della Giunta Comunale, per l’iscrizione nel bilancio di previsione del fondo per il potenziamento degli uffici tributari del Comune, in conformità a quanto stabilito dall’art. 3 comma 57 della legge 23.12.1996 n. 662.
9) di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell’art. 58 del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446, per l’applicazione dell’art. 9 del D. Lgs. n. 504/92 relativo alle modalità di applicazione dell’imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone finchè iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all’art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo.
10) di disporre che la presente delibrazione sia pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale.
11)di rendere, con separata votazione palese, all’unanimità dei voti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000.