PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE
COMUNE DI VIGNANELLO
N° 58 OGGETTO: Imposta comunale sugli immobili – anno 2010:
Approvazione aliquote, detrazioni d’imposta e
determinazione valore aree fabbricabili.
del 29.03.2010
Visto il D.Lgs. N. 504 del 30.12.1992 e s.m. e i. con il quale è stata istituita l’ Imposta comunale sugli Immobili (ICI);
Visto il Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 28.05.2008, esecutiva ai sensi di legge, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del d.Lgs.28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
Visto inoltre l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
Dato atto che con decreto del Ministero dell’Interno in data 13 dicembre 2008 (G.U. n.
5 gennaio 2009) è stato prorogato al 31 marzo 2009 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2009;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n.
Richiamato altresì l’articolo 1 del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, il quale:
a) al comma 1 esonera completamente dal pagamento dell’imposta a partire dall’anno 2008 l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fatta eccezione per le abitazioni accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9;
b) al commi 2 e 3 estende il beneficio dell’agevolazione anche alle unità immobiliari assimilate all’abitazione principale in base al regolamento o delibera comunale, nonché alle unità immobiliari appartenenti a soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e alle unità immobiliari appartenenti a coniugi separati non assegnatari della casa coniugale, a condizione che non risultino proprietari o titolari di altro diritto reale nello stesso comune di altra unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
Vista la risoluzione del Ministero dell’economia e delle finanze n. 12/DF in data 5 giugno 2008;
Dato atto che sulla base del vigente regolamento il comune ha assimilato all’abitazione principale anche quella posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non sia locata, a meno che non sia stata data in locazione ad uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado dei suddetti soggetti.
Visto l’articolo 1, comma 7, del decreto legge
Richiamato inoltre l’articolo 77-bis, comma 30, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale estende per tutto il triennio 2009-2011 la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essi attribuiti da legge dello Stato disposta dall’articolo 1, comma 7, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, ad eccezione degli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani;
Preso atto quindi che, l’articolo 1 comma 7 del D.L. n. 93/2008 vieta a partire dall’esercizio 2009 e fino a tutto il 2011 l’aumento delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali, fatta eccezione per gli aumenti e le maggiorazioni già deliberate ed inserite nello schema del bilancio di previsione (annuale e pluriennale) approvato nei termini di legge per l’esercizio 2008 e quelle relative alla TASU/TIA;
Ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto, di confermare per l’ anno 2010 le aliquote ICI in vigore per l’ anno 2009;
Vista la relazione del responsabile del servizio tecnico Settore F.II° Tecnico I° relativa al valore delle aree fabbricabili ai fini dell’ applicazione dell’ ICI per l’anno 2010;
Richiamato l’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale demanda al consiglio comunale la competenza per l’approvazione delle aliquote e delle detrazioni d’imposta;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile del servizio competente, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;
VISTO il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi degli artt. 49 e 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000;
con voti favorevoli unanimi nei modi di legge
D E L I B E R A
Per quanto in premessa esposto e che qui si intende integralmente riportato e trascritto:
DI PROPORRE AL CONSIGLIO la conferma per l’anno 2010 delle vigenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili di seguito riportate:
DI CONFERMARE la detrazione di imposta per l’ abitazione principale (per le sole categorie A/1, A/8 e A/9) nella misura di €. 103,29;
DI CONSIDERARE, ai fini dell’ applicazione del tributo e della relativa detrazione d’ imposta, quale abitazione principale anche quella posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non sia locata, a meno che non sia stata data in locazione ad uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado dei suddetti soggetti.
DI APPROVARE la relazione del responsabile del servizio tecnico Settore F.II° Tecnico I° relativa al valore delle aree fabbricabili ai fini dell’ applicazione dell’ ICI per l’anno 2010, allegata al presente atto, che qui di seguito si intende integralmente riportata quale sua parte integrante e sostanziale;
DI PUBBLICARE per estratto la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
DI INVIARE la presente deliberazione al concessionario della riscossione per gli adempimenti di competenza
Con ulteriore votazione unanime favorevole viene data immediata esecuzione al presente atto ai sensi art. 139, Comma 4 T.U. 267/00.
Letto e Sottoscritto
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 06 Aprile 2010
Li 06 Aprile 2010
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.Giuseppe Provenzano
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
Divenuta esecutiva in data ………. per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3, del D.Lgs.267/2000).
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.Giuseppe Provenzano
COMUNE DI VIGNANELLO
PROVINCIA DI VITERBO
Allegato alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale
Con riferimento alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale riguardante:
Imposta comunale sugli immobili – anno 2010: Approvazione aliquote, detrazioni d’imposta e determinazione valore aree fabbricabili.
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità del procedimento.
Vignanello, 29.03.2010 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Pareri espressi in applicazione dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000.
In merito alla proposta di adozione dell’atto indicato in oggetto, si esprime in ordine alla sola regolarità tecnica parere favorevole .
Vignanello, 29.03.2010
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.to Rag. Piero Sanna
Pareri espressi in applicazione degli artt. 49 e 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000.
In merito alla proposta di adozione dell’atto indicato in oggetto, si esprime in ordine alla sola regolarità contabile parere favorevole .
Vignanello, 29.03.2010
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag. Piero Sanna
RELAZIONE ISTRUTTORIA STIMA AREE EDIFICABILI
ANNO 2010
VISTA la propria precedente relazione tecnica-estimativa delle aree fabbricabili per l’anno 2009;
VISTO che si deve procedere alla valutazione delle suddette aree per l’anno 2010;
VISTO l’andamento del mercato immobiliare, per l’anno 2010 si stabiliscono i seguenti valori :
1) Comprensorio C2 :
Tutti i lotti Euro 90,00 al mq.
2) Comprensorio C3 :
Lotti dal n. 1 al n. 3 Euro 105,00 al mq.
3) Comprensorio C4 :
Lotti dal n. 1 al n. 5 Euro 150,00 al mq.
Lotto n. 6 Euro 90,00 al mq.
4) Comprensorio C5 :
Lotti n. 1-3-11-13-14-15-16 Euro 150,00 al mq.
Lotti n. 2-4-5-6-7-8-9-10-12-17-18-19-20-21-22-23-24-25 Euro 90,00 al mq.
Lotto n. 26 Euro 102,00 al mq.
5) Comprensorio C7 :
Lotti dal n. 1 al n. 24 Euro 90,00 al mq.
6) Comprensorio variante al P.R.G. – Insediamenti Produttivi . in loc. Centignano
Euro 13,50 al mq. a valore comprensoriale
7) Comprensorio C1 :
Euro 34,50 al mq. a valore comprensoriale
Si stabilisce, inoltre, che il valore delle aree agricole, utilizzate a scopo edificatorio, per l’anno 2010, da applicare alla cubatura effettivamente realizzata con la richiesta di permesso di costruire, è stabilito come sotto descritto .
Euro 30.000,00/Ha, che rapportato alla cubatura edificabile, equivale a Euro 99,00/mc.
Vignanello, 29\3\2010
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ing. Federico Grattarola