Comune di Castel Giorgio Provincia di Terni
Deliberazione originale del Consiglio Comunale
N° 40 Data 10/06/2010 |
Oggetto : ICI (IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2010. |
L’anno DUEMILADIECI, il giorno DIECI del mese di GIUGNO alle ore 18,30, nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.
Alla 1^ convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:
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C O N S I G L I E R I |
Presenti |
Assenti |
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C O N S I G L I E R I |
Presenti |
Assenti |
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SINDACO PEPARELLO PIERLUIGI |
x |
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1) |
TARMATI Claudio |
x |
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7) |
CECCARIGLIA Loredana |
x |
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2) |
FOCARELLI Sandro |
x |
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8) |
EQUITANI Rolando |
x |
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3) |
SERAFINELLI Claudio |
x |
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9) |
FAUSTO Antonio |
x |
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4) |
TILLI Giampiero |
x |
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10) |
CARRARO Paola |
x |
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5) |
TRENTA Alex |
x |
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11) |
MEATTA Marco |
x |
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6) |
FIANI Raffaele |
x |
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12) |
GARBINI Andrea |
x |
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Assegnati n. |
13 |
Fra gli assenti sono giustificati (Art. 289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148), i signori consiglieri: |
Presenti n. |
13 |
In carica n. |
13 |
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Assenti n. |
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Risultano altresi’ presenti, in qualità di assessori non facenti parte del Consiglio, i sigg. CECCARINI Roberto
Risultato gli intervenuti sono in numero legale :
La seduta è PUBBLICA
Nominati scrutatori i signori:…………………………………………………………………………………...
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:
ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e del vigente Statuto Comunale, hanno espresso parere favorevole.
IL SINDACO PRESIDENTE
Illustra l’argomento, spiegando che si tratta di confermare le aliquote ICI già in vigore, dunque il 6 per mille, con tutte le agevolazioni e detrazioni previste dal vigente regolamento comunale ICI.
Dichiarata aperta la discussione, non vi sono richieste di intervento.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n.
A – ALIQUOTE
L’aliquota ICI per l’anno 2009 veniva determinata nella misura del 6 per mille, lasciandola quindi inalterata rispetto all’anno precedente;
VISTO che, in relazione al disposto dell’art. 6, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall’art. 1, comma 156 della legge 27.12.2006, n.
VISTO il Titolo I, Capo I del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la istituzione dell’«Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)»;
VISTI:
- l’art. 58, commi 2, 3 e 4, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- l’art. 1, commi 5 e 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
- l’art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;
- l’art. 30, commi 11, 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l’art. 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342;
VISTO altresì l’art. 1 comma 1 del D.L. 93/2008,convertito con legge n. 126/2008, con il quale è stata prevista l’abrogazione dell’imposta comunale sugli immobili per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ad esclusione delle abitazioni di categoria catastale A1, A8 e A9 e le relative pertinenze, nonché per gli immobili assimilati all’abitazione principale, così come disciplinato dal Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili;
RITENUTO, in relazione alla necessità di conciliare la complessiva pressione fiscale con l’esigenza di:
– reperire i mezzi per assicurare, seppure in condizioni ragionevolmente minime, i vari servizi d’istituto;
– assicurare l’equilibrio del bilancio 2010;
– esercitare, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, la facoltà concessa dall’art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;
DATO ATTO che il presente provvedimento viene adottato nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 4 del D.L. 8 agosto 1996, n. 437 nonché delle norme di cui all’art. 58, comma 3, ultimo periodo, del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
VISTO l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:
«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;
VISTO l’art. 1 comma 7 del D.L. 27/05/2008 n. 93, ai sensi del quale fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, è escluso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato;
VISTO il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296;
VISTO il D.L. 27 Maggio 2008 n. 93;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»;
VISTO anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
PROCEDUTO a votazione palese e per alzata di mano con il seguente esito:
PRESENTI n. 13; FAVOREVOLI n. 9 CONTRARI n. 4 (CARRARO, MEATTA, GARBINI, FAUSTO)
2) di inviare copia della presente deliberazione al concessionario della riscossione.