PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

COMUNE DI TERNI

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA

(delibera n. 120 del 30/4/2010)

omissis

e) ICI – Imposta comunale sugli immobili:

Si determinano per l’anno 2010 le seguenti aliquota diversificate:

a) Aliquota ordinaria (fabbricati diversi dall’abitazione principale e aree fabbricabili): 7 per mille

b) Per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo persona fisica, che non siano di per sé esenti (cioè quelle censite nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) = 5,5 per mille

c) Per le abitazioni locate a titolo di abitazione principale secondo gli accordi dei contratti di locazione degli immobili ad uso locativo sulla base di quanto stabilito fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori stipulati ai sensi della L. 9 dicembre1998, n. 431 = 5,5 per mille

d) Per le abitazioni locate a titolo di abitazione per gli studenti universitari secondo gli accordi dei contratti di locazione degli immobili ad uso abitativo, stabiliti tra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori stipulati ai sensi della L. 9 dicembre1998, n. 431 = 2 per mille

e) Al fine di favorire una politica di sviluppo dell’economia territoriale, specialmente nel campo dell’insediamento nel territorio comunale di nuove realtà imprenditoriali, per gli immobili classificati nelle categorie catastali D1 e D7, interamente posseduti da imprese (in forma individuale o societaria) che vi esercitano nuove realtà di carattere industriale o artigianale, si stabilisce la seguente particolare disciplina dell'aliquota:

1) il primo ed il secondo anno di imposta dalla data di ultimazione del fabbricato ove viene svolta l’attività di impresa = 4 per mille;

2) il terzo anno = 5 per mille;

3) il quarto anno = 6 per mille;

4) dal quinto anno soggiaceranno all’aliquota ordinaria.

Si considerano rilevanti ai fini della presente disposizione, solamente le imprese impiantate ex novo sul territorio comunale attraverso la costruzione di nuovi fabbricati o il recupero di preesistenti fabbricati non utilizzati. L’anno di completamento dell’immobile costituisce, ai fini della presente norma, il primo anno di applicazione del beneficio.

Sono esenti dall’imposta:

- le unità immobiliari considerate quale abitazione principale ai sensi del comma 2, dell’art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni;

- le unità immobiliari, appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

- gli alloggi regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per le case popolari;

- il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, a condizione che non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;

- le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado e da questi utilizzata come abitazione principale e le abitazioni possedute da anziani o disabili - possessori di un’unica unità immobiliare e sue pertinenze - residenti in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate.

L’esenzione non si applica comunque alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9, ancorché adibite ad abitazione principale. Per queste, continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, comma 2 del D.Lgs. n. 504 del 1992.

Restano ferme, per gli anni precedenti, le misure d’aliquota e i presupposti agevolativi previsti nelle relative deliberazioni.