PER L�ANNO 2009 SI CONFERMA QUANTO GI� DISPOSTO PER L�ANNO 2008

COMUNE DI TERNI

IL CONSIGLIOCOMUNALE DELIBERA

 

omissis

 

 

e)    ICI – Imposta comunale sugli immobili:

 

Si determinano per l’anno 2008 le seguenti aliquota diversificate:

 

a)     Per l’unit�  immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale = 5,5 per mille;

b)    Per le unit�  immobiliare non adibite direttamente ad abitazione principale e per i terreni edificabili = 7 per mille

c)     Per le abitazioni locate a titolo di abitazione principale, secondo gli accordi dei contratti di locazione degli immobili ad uso abitativo, sulla base di quanto stabilito fra le organizzazioni della propriet�  edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, stipulati ai sensi della L. 09.12.1998, n. 431 = 5,5 per mille;

d)    Per le abitazioni locate a titolo di abitazione per gli studenti universitari, secondo gli accordi dei contratti di locazione degli immobili ad uso abitativo, sulla base di quanto stabilito fra le organizzazioni della propriet�  edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, stipulati ai sensi della L. 09.12.1998, n. 431 = 2 per mille;

e)     Al fine di favorire una politica di sviluppo dell’economia territoriale, specialmente nel campo dell’insediamento nel territorio comunale di nuove realt�  imprenditoriali, per gli immobili classificati nelle categorie catastali D1 e D7, interamente posseduti da imprese (in forma individuale o societaria) che vi esercitano nuove realt�   di carattere industriale o artigianale, si stabilisce la seguente particolare disciplina dell'aliquota, a partire dall'anno 2006:

1)     il primo ed il secondo anno di imposta dalla data di ultimazione del fabbricato ove viene svolta l’attivit�  di impresa = 4 per mille;

2)     il terzo anno = 5 per mille;

3)     il quarto anno =  6 per mille

4)     dal quinto anno soggiaceranno all’aliquota ordinaria

Si considerano rilevanti ai fini della presente disposizione, solamente  le imprese  impiantate ex novo sul territorio comunale  attraverso la costruzione di nuovi fabbricati o il recupero di preesistenti fabbricati non utilizzati. L’anno di completamento dell’immobile costituisce, ai fini della presente norma, il primo anno di applicazione del beneficio.

f)      Restano ferme, per gli anni precedenti, le misure d’aliquota e i presupposti agevolativi previsti nelle relative deliberazioni.

 

Particolare disciplina per l’abitazione principale.

All’esclusivo fine dell’applicazione dell’aliquota agevolata, con esplicita esclusione dell’applicazione della detrazione, oltre a quelle previste dalla legge si considerano altresì abitazioni principali quelle concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado e da questi utilizzata come abitazione principale.

L’aliquota per abitazione principale si applica anche alle unit�  immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a propriet�  indivisa ed adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.

Si conferma l’aumento della detrazione per l’abitazione principale da euro 103,29 a euro 154,94 per le seguenti categorie meno abbienti:

 

a)      anziani di et�  superiore a 65 anni compiuti all'1.1.2008, che possiedano un'unica unit�  immobiliare, (e sue pertinenze comprese nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7), distinta tra le categorie catastali da A/2 ad A/7, adibita direttamente a propria abitazione principale e che abbiano un reddito familiare imponibile ai fini IRPEF, al netto del reddito derivante dall'abitazione, conseguito nell'anno antecedente l'anno di imposizione ICI, non superiore a euro 11.350,00.  In presenza nel nucleo familiare di uno o più portatori di handicap, risultanti da certificazione dell'A.S.L.,  il  limite di reddito è elevato a euro 14.116,00;

b)      famiglie numerose formate da minimo  sei componenti,  che possiedano un'unica unit�  immobiliare (e sue pertinenze comprese nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7), distinta tra le categorie catastali da A/2 a A/7,  adibita direttamente ad abitazione principale, con un reddito complessivo familiare, conseguito nell'anno antecedente all'anno di imposizione ICI, non superiore alla somma delle quote di euro 6.210,00 attribuite ad ogni componente; la quota di reddito di euro 6.210,00 si intende elevata di euro 1.410,00 per ogni componente portatore di handicap facente parte del nucleo familiare;

c)      persone o nuclei familiari possessori di un'unica unit�  immobiliare (e sue pertinenze comprese nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7) distinta tra le categorie catastali da A/2 ad A/7, adibita direttamente a propria abitazione  principale, per i quali nell'anno di imposizione ICI sia stata verificata o permanga una situazione di carenza economica che abbia determinato l'iscrizione nell'albo, o equivalente, dei beneficiari del Comune;

d)    anziani o disabili possessori di un'unica unit�  immobiliare (e sue pertinenze comprese nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7), distinta tra le categorie catastali da A/2 a A/7, residenti in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

e)     nuclei familiari, di 4 o più persone, che possiedano un'unica unit�  immobiliare (e sue pertinenze comprese nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7), distinta tra le categorie catastali da A/2 a A/7,  con reddito complessivo  ai fini IRPEF, nell'anno antecedente  quello di imposizione ICI,  che derivi esclusivamente da redditi di lavoro dipendente ed assimilati non superiore a euro 11.860,00;

f)      soggetti che risultano regolari assegnatari di alloggi degli ex Istituti Autonomi Case Popolari, con riguardo alle detrazioni spettanti a questi ultimi ai sensi dell’art. 8, comma 4, D.Lgs. 30.12.1992, n. 504.