COMUNE DI TERNI
IL CONSIGLIOCOMUNALE DELIBERA
omissis
e) ICI – Imposta comunale sugli immobili
:Si determinano per l’anno 2007 le seguenti aliquota diversificate:
a) Per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale = 5,5 per mille;
b) Per le unità immobiliare non adibite direttamente ad abitazione principale e per i terreni
edificabili = 7 per mille
c) Per le abitazioni locate a titolo di abitazione principale, secondo gli accordi dei contratti di
locazione degli immobili ad uso abitativo, sulla base di quanto stabilito fra le organizzazioni
della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative,
stipulati ai sensi della L. 09.12.1998, n. 431 = 5,5 per mille;
d) Per le abitazioni locate a titolo di abitazione per gli studenti universitari, secondo gli accordi
dei contratti di locazione degli immobili ad uso abitativo, sulla base di quanto stabilito fra le
organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente
rappresentative, stipulati ai sensi della L. 09.12.1998, n. 431 = 2 per mille;
e) Al fine di favorire una politica di sviluppo dell’economia territoriale, specialmente nel
campo dell’insediamento nel territorio comunale di nuove realtà imprenditoriali, per gli
immobili classificati nelle categorie catastali D1 e D7, interamente posseduti da imprese (in
forma individuale o societaria) che vi esercitano nuove realtà di carattere industriale o
artigianale, si stabilisce la seguente particolare disciplina dell'aliquota, a partire dall'anno
2006:
1) il primo ed il secondo anno di imposta dalla data di ultimazione del fabbricato ove
viene svolta l’attività di impresa = 4 per mille;
2) il terzo anno = 5 per mille;
3) il quarto anno = 6 per mille
4) dal quinto anno soggiaceranno all’aliquota ordinaria
Si considerano rilevanti ai fini della presente disposizione, solamente le imprese impiantate ex
novo sul territorio comunale attraverso la costruzione di nuovi fabbricati o il recupero di
preesistenti fabbricati non utilizzati. L’anno di completamento dell’immobile costituisce, ai fini
della presente norma, il primo anno di applicazione del beneficio.
f) Restano ferme, per gli anni precedenti, le misure d’aliquota e i presupposti agevolativi
previsti nelle relative deliberazioni.
Particolare disciplina per l’abitazione principale.
All’esclusivo fine dell’applicazione dell’aliquota agevolata, con esplicita esclusione
dell’applicazione della detrazione, oltre a quelle previste dalla legge si considerano altresì abitazioni
principali quelle concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado e da
questi utilizzata come abitazione principale.
L’aliquota per abitazione principale si applica anche alle unità immobiliari appartenenti a
cooperative edilizie a proprietà indivisa ed adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.
Si conferma l’aumento della detrazione per l’abitazione principale da euro 103,29 a euro
154,94 per le seguenti categorie meno abbienti:
a)
anziani di età superiore a 65 anni compiuti all'1.1.2007, che possiedano un'unica unitàimmobiliare, (e sue pertinenze comprese nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7), distinta tra
le categorie catastali da A/2 ad A/7, adibita direttamente a propria abitazione principale e
che abbiano un reddito familiare imponibile ai fini IRPEF, al netto del reddito derivante
dall'abitazione, conseguito nell'anno antecedente l'anno di imposizione ICI, non superiore a
euro 11.250,00. In presenza nel nucleo familiare di uno o più portatori di handicap,
risultanti da certificazione dell'A.S.L., il limite di reddito è elevato a euro 13.705,00;
b)
famiglie numerose formate da minimo sei componenti, che possiedano un'unica unitàimmobiliare (e sue pertinenze comprese nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7), distinta tra
le categorie catastali da A/2 a A/7, adibita direttamente ad abitazione principale, con un
reddito complessivo familiare, conseguito nell'anno antecedente all'anno di imposizione ICI,
non superiore alla somma delle quote di euro 6.030,00 attribuite ad ogni componente; la
quota di reddito di euro 6.030,00 si intende elevata di euro 1.370,00 per ogni componente
portatore di handicap facente parte del nucleo familiare;
c)
persone o nuclei familiari possessori di un'unica unità immobiliare (e sue pertinenzecomprese nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7) distinta tra le categorie catastali da A/2 ad
A/7, adibita direttamente a propria abitazione principale, per i quali nell'anno di
imposizione ICI sia stata verificata o permanga una situazione di carenza economica che
abbia determinato l'iscrizione nell'albo, o equivalente, dei beneficiari del Comune;
d)
anziani o disabili possessori di un'unica unità immobiliare (e sue pertinenze comprese nellecategorie catastali C/2, C/6, C/7), distinta tra le categorie catastali da A/2 a A/7, residenti in
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non
risulti locata;
e)
nuclei familiari, di 4 o più persone, che possiedano un'unica unità immobiliare (e suepertinenze comprese nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7), distinta tra le categorie catastali
da A/2 a A/7, con reddito complessivo ai fini IRPEF, nell'anno antecedente quello di
imposizione ICI, che derivi esclusivamente da redditi di lavoro dipendente ed assimilati non
superiore a euro 11.515,00;
f)
soggetti che risultano regolari assegnatari di alloggi degli ex Istituti Autonomi CasePopolari, con riguardo alle detrazioni spettanti a questi ultimi ai sensi dell’art. 8, comma 4,
D.Lgs. 30.12.1992, n. 504.