COMUNE DI TERNI

IL CONSIGLIOCOMUNALE DELIBERA

omissis

e) ICI – Imposta comunale sugli immobili:

Si determinano per l’anno 2007 le seguenti aliquota diversificate:

a) Per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale = 5,5 per mille;

b) Per le unità immobiliare non adibite direttamente ad abitazione principale e per i terreni

edificabili = 7 per mille

c) Per le abitazioni locate a titolo di abitazione principale, secondo gli accordi dei contratti di

locazione degli immobili ad uso abitativo, sulla base di quanto stabilito fra le organizzazioni

della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative,

stipulati ai sensi della L. 09.12.1998, n. 431 = 5,5 per mille;

d) Per le abitazioni locate a titolo di abitazione per gli studenti universitari, secondo gli accordi

dei contratti di locazione degli immobili ad uso abitativo, sulla base di quanto stabilito fra le

organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente

rappresentative, stipulati ai sensi della L. 09.12.1998, n. 431 = 2 per mille;

e) Al fine di favorire una politica di sviluppo dell’economia territoriale, specialmente nel

campo dell’insediamento nel territorio comunale di nuove realtà imprenditoriali, per gli

immobili classificati nelle categorie catastali D1 e D7, interamente posseduti da imprese (in

forma individuale o societaria) che vi esercitano nuove realtà di carattere industriale o

artigianale, si stabilisce la seguente particolare disciplina dell'aliquota, a partire dall'anno

2006:

1) il primo ed il secondo anno di imposta dalla data di ultimazione del fabbricato ove

viene svolta l’attività di impresa = 4 per mille;

2) il terzo anno = 5 per mille;

3) il quarto anno = 6 per mille

4) dal quinto anno soggiaceranno all’aliquota ordinaria

Si considerano rilevanti ai fini della presente disposizione, solamente le imprese impiantate ex

novo sul territorio comunale attraverso la costruzione di nuovi fabbricati o il recupero di

preesistenti fabbricati non utilizzati. L’anno di completamento dell’immobile costituisce, ai fini

della presente norma, il primo anno di applicazione del beneficio.

f) Restano ferme, per gli anni precedenti, le misure d’aliquota e i presupposti agevolativi

previsti nelle relative deliberazioni.

Particolare disciplina per l’abitazione principale.

All’esclusivo fine dell’applicazione dell’aliquota agevolata, con esplicita esclusione

dell’applicazione della detrazione, oltre a quelle previste dalla legge si considerano altresì abitazioni

principali quelle concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado e da

questi utilizzata come abitazione principale.

L’aliquota per abitazione principale si applica anche alle unità immobiliari appartenenti a

cooperative edilizie a proprietà indivisa ed adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.

Si conferma l’aumento della detrazione per l’abitazione principale da euro 103,29 a euro

154,94 per le seguenti categorie meno abbienti:

a) anziani di età superiore a 65 anni compiuti all'1.1.2007, che possiedano un'unica unità

immobiliare, (e sue pertinenze comprese nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7), distinta tra

le categorie catastali da A/2 ad A/7, adibita direttamente a propria abitazione principale e

che abbiano un reddito familiare imponibile ai fini IRPEF, al netto del reddito derivante

dall'abitazione, conseguito nell'anno antecedente l'anno di imposizione ICI, non superiore a

euro 11.250,00. In presenza nel nucleo familiare di uno o più portatori di handicap,

risultanti da certificazione dell'A.S.L., il limite di reddito è elevato a euro 13.705,00;

b) famiglie numerose formate da minimo sei componenti, che possiedano un'unica unità

immobiliare (e sue pertinenze comprese nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7), distinta tra

le categorie catastali da A/2 a A/7, adibita direttamente ad abitazione principale, con un

reddito complessivo familiare, conseguito nell'anno antecedente all'anno di imposizione ICI,

non superiore alla somma delle quote di euro 6.030,00 attribuite ad ogni componente; la

quota di reddito di euro 6.030,00 si intende elevata di euro 1.370,00 per ogni componente

portatore di handicap facente parte del nucleo familiare;

c) persone o nuclei familiari possessori di un'unica unità immobiliare (e sue pertinenze

comprese nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7) distinta tra le categorie catastali da A/2 ad

A/7, adibita direttamente a propria abitazione principale, per i quali nell'anno di

imposizione ICI sia stata verificata o permanga una situazione di carenza economica che

abbia determinato l'iscrizione nell'albo, o equivalente, dei beneficiari del Comune;

d) anziani o disabili possessori di un'unica unità immobiliare (e sue pertinenze comprese nelle

categorie catastali C/2, C/6, C/7), distinta tra le categorie catastali da A/2 a A/7, residenti in

istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non

risulti locata;

e) nuclei familiari, di 4 o più persone, che possiedano un'unica unità immobiliare (e sue

pertinenze comprese nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7), distinta tra le categorie catastali

da A/2 a A/7, con reddito complessivo ai fini IRPEF, nell'anno antecedente quello di

imposizione ICI, che derivi esclusivamente da redditi di lavoro dipendente ed assimilati non

superiore a euro 11.515,00;

f) soggetti che risultano regolari assegnatari di alloggi degli ex Istituti Autonomi Case

Popolari, con riguardo alle detrazioni spettanti a questi ultimi ai sensi dell’art. 8, comma 4,

D.Lgs. 30.12.1992, n. 504.