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e) ICI – Imposta comunale sugli immobili:
Si determinano per l’anno 2006 le seguenti aliquota diversificate:
a) Per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale = 5,5 per mille;
b) Per le unità immobiliare non adibite direttamente ad abitazione principale e per i terreni edificabili
= 7 per mille
c) Per le abitazioni locate a titolo di abitazione principale, secondo gli accordi dei contratti di
locazione degli immobili ad uso abitativo, sulla base di quanto stabilito fra le organizzazioni della
proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, stipulati ai
sensi della L. 09.12.1998, n. 431 = 5,5 per mille;
d) Per le abitazioni locate a titolo di abitazione per gli studenti universitari, secondo gli accordi dei
contratti di locazione degli immobili ad uso abitativo, sulla base di quanto stabilito fra le
organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente
rappresentative, stipulati ai sensi della L. 09.12.1998, n. 431 = 2 per mille;
e) Al fine di favorire una politica di sviluppo dell’economia territoriale, specialmente nel campo
dell’insediamento nel territorio comunale di nuove realtà imprenditoriali, per gli immobili
classificati nelle categorie catastali D1 e D7, interamente posseduti da imprese (in forma
individuale o societaria) che vi esercitano nuove realtà di carattere industriale o artigianale, si
stabilisce la seguente particolare disciplina dell'aliquota, a partire dall'anno 2006:
1) il primo ed il secondo anno di imposta dalla data di ultimazione del fabbricato ove viene
svolta l’attività di impresa = 4 per mille;
2) il terzo anno = 5 per mille;
3) il quarto anno = 6 per mille
4) dal quinto anno soggiaceranno all’aliquota ordinaria
Si considerano rilevanti ai fini della presente disposizione, solamente le imprese impiantate ex
novo sul territorio comunale attraverso la costruzione di nuovi fabbricati o il recupero di
preesistenti fabbricati non utilizzati. L’anno di completamento dell’immobile costituisce, ai fini
della presente norma, il primo anno di applicazione del beneficio.
Restano ferme, per gli anni precedenti, le misure d’aliquota e i presupposti agevolativi previsti
nelle relative deliberazioni.
Particolare disciplina per l’abitazione principale.
All’esclusivo fine dell’applicazione dell’aliquota agevolata, con esplicita esclusione dell’applicazione
della detrazione, oltre a quelle previste dalla legge si considerano altresì abitazioni principali quelle
concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado e da questi utilizzata come
abitazione principale.
L’aliquota per abitazione principale si applica anche alle unità immobiliari appartenenti a cooperative
edilizie a proprietà indivisa ed adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.
Si conferma l’aumento della detrazione per l’abitazione principale da euro
per le seguenti categorie meno abbienti:
a) anziani di età superiore a 65 anni compiuti all'1.1.2006, che possiedano un'unica unità
immobiliare, (e sue pertinenze comprese nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7), distinta
tra le categorie catastali da A/2 ad A/7, adibita direttamente a propria abitazione principale
e che abbiano un reddito familiare imponibile ai fini IRPEF, al netto del reddito derivante
dall'abitazione, conseguito nell'anno antecedente l'anno di imposizione ICI, non superiore
a euro 10.932,00. In presenza nel nucleo familiare di uno o più portatori di handicap,
risultanti da certificazione dell'A.S.L., il limite di reddito è elevato a euro 13.433,40;
b) famiglie numerose formate da minimo sei componenti, che possiedano un'unica unità
immobiliare (e sue pertinenze comprese nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7), distinta tra
le categorie catastali da A/2 a A/7, adibita direttamente ad abitazione principale, con un
reddito complessivo familiare, conseguito nell'anno antecedente all'anno di imposizione
ICI, non superiore alla somma delle quote di euro 5.910,55 attribuite ad ogni componente;
la quota di reddito di euro 5.910,55 si intende elevata di euro 1.343,40 per ogni
componente portatore di handicap facente parte del nucleo familiare;
c) persone o nuclei familiari possessori di un'unica unità immobiliare (e sue pertinenze
comprese nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7) distinta tra le categorie catastali da A/2 ad
A/7, adibita direttamente a propria abitazione principale, per i quali nell'anno di
imposizione ICI sia stata verificata o permanga una situazione di carenza economica che
abbia determinato l'iscrizione nell'albo, o equivalente, dei beneficiari del Comune;
d) anziani o disabili possessori di un'unica unità immobiliare (e sue pertinenze comprese
nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7), distinta tra le categorie catastali da A/2 a A/7,
residenti in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che
la stessa non risulti locata;
e) nuclei familiari, di 4 o più persone, che possiedano un'unica unità immobiliare (e sue
pertinenze comprese nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7), distinta tra le categorie
catastali da A/2 a A/7, con reddito complessivo ai fini IRPEF, nell'anno antecedente
quello di imposizione ICI, che derivi esclusivamente da redditi di lavoro dipendente ed
assimilati non superiore a euro 11.286,30;
f) soggetti che risultano regolari assegnatari di alloggi degli ex Istituti Autonomi Case
Popolari, con riguardo alle detrazioni spettanti a questi ultimi ai sensi dell’art. 8, comma 4,
D.Lgs. 30.12.1992, n. 504.
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