COMUNE DI TERNI

DIREZIONE ATTIVITA’ FINANZIARIE

Terni, 9 marzo 2005

RELAZIONE ISTRUTTORIA

OGGETTO: determinazione, per l’esercizio 2005, delle tariffe, aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, nonché dei tassi di copertura in percentuale.

OMISSIS

E) ICI – IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

L'aliquota può essere applicata da un minimo del 4 ad un massimo del 7 per mille e può essere diversificata in relazione alle seguenti tipologie di immobili:

a) Immobili diversi dalle abitazioni;

b) Immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale;

c) Alloggi non locati;

d) Per diverse tipologie di enti senza scopo di lucro;

e) Per le abitazioni principali;

f) Per l'abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizzi come abitazione principale.

L'aliquota può essere stabilita nella misura del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili.

L'aliquota può essere stabilita anche in misura inferiore al 4 per mille, a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

La detrazione per l'abitazione principale può essere fissata da un minimo di euro 103,29 ad un massimo di euro 258,23.

Si ricorda che nell'anno di imposta 2004 l'aliquota è stata diversificata nella seguente maniera:

  1. Per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale = 5,5 per mille;
  2. Per le unità immobiliare non adibite direttamente ad abitazione principale e per i terreni edificabili = 7 per mille
  3. Per le abitazioni locate a titolo di abitazione principale secondo gli accordi dei contratti di locazione degli immobili ad uso locativo sulla base di quanto stabilito fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative = 5,5 per mille.
  4. Al fine di favorire una politica di sviluppo dell’economia territoriale, specialmente nel campo dell’insediamento nel territorio comunale di nuove realtà imprenditoriali di carattere industriale, per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D1 e D7, interamente posseduti da persona fisica o giuridica che eserciti attività imprenditoriale di carattere industriale nel medesimo immobile -ai sensi dell'articolo 2082 del codice civile- si stabilisce la seguente particolare disciplina dell'aliquota, a partire dall'anno 2001:

1) il primo ed il secondo anno di imposta susseguente alla data di ultimazione del fabbricato ove viene svolta l’attività di impresa = 4 per mille;

2) il terzo anno = 5 per mille;

3) il quarto anno = 6 per mille

4) dal quinto anno soggiaceranno all’aliquota ordinaria.

 

Si ricorda altresì che nell’anno di imposta 2004 la detrazione per l’abitazione principale è stata aumentata da euro 103,29 a euro 154,94 per le seguenti categorie meno abbienti:

    1. anziani di età superiore a 65 anni compiuti all'1.1.2002, che possiedano un'unica unità immobiliare, (e sue pertinenze comprese nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7), distinta tra le categorie catastali da A/2 ad A/7, adibita direttamente a propria abitazione principale e che abbiano un reddito familiare imponibile ai fini IRPEF, al netto del reddito derivante dall'abitazione, conseguito nell'anno antecedente l'anno di imposizione ICI, non superiore a euro 10.329,14. In presenza nel nucleo familiare di uno o più portatori di handicap, risultanti da certificazione dell'A.S.L., il limite di reddito è elevato a euro 12.911,42;
    2. famiglie numerose formate da minimo sei componenti, che possiedano un'unica unità immobiliare (e sue pertinenze comprese nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7), distinta tra le categorie catastali da A/2 a A/7, adibita direttamente ad abitazione principale, con un reddito complessivo familiare, conseguito nell'anno antecedente all'anno di imposizione ICI, non superiore alla somma delle quote di euro 5.681,03 attribuite ad ogni componente; la quota di reddito di 5.681,03 si intende elevata di euro 1.291,14 per ogni componente portatore di handicap facente parte del nucleo familiare;
    3. persone o nuclei familiari possessori di un'unica unità immobiliare (e sue pertinenze comprese nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7) distinta tra le categorie catastali da A/2 ad A/7, adibita direttamente a propria abitazione principale, per i quali nell'anno di imposizione ICI sia stata verificata o permanga una situazione di carenza economica che abbia determinato l'iscrizione nell'albo, o equivalente, dei beneficiari del Comune;
    4. anziani o disabili possessori di un'unica unità immobiliare (e sue pertinenze comprese nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7), distinta tra le categorie catastali da A/2 a A/7, residenti in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
    5. nuclei familiari, di 4 o più persone, che possiedano un'unica unità immobiliare (e sue pertinenze comprese nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7), distinta tra le categorie catastali da A/2 a A/7, con reddito complessivo ai fini IRPEF, nell'anno antecedente quello di imposizione ICI, che derivi esclusivamente da redditi di lavoro dipendente ed assimilati non superiore a euro 10.845,59.

OMISSIS

 Il Dirigente

Dr. Francesco Saverio Vista

 

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il documento istruttorio allegato del 9 marzo 2005 del dirigente Direzione attività finanziarie;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi 49 del D.Lgs. n. 267/00 dal Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica, dal Resp. del serv. finanziario in ordine alla regolarità contabile;

DELIBERA

1) di approvare il documento istruttorio del 9 marzo 2005 del dirigente Direzione attività finanziarie, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale ed in conseguenza fissare, per l’esercizio 2005, le tariffe, aliquote di imposta per i tributi e per i servizi locali, nonché i tassi di copertura percentuale nella seguente maniera:

omissis

e) ICI – Imposta comunale sugli immobili:

Si determinano, per l’anno 2005, le seguenti aliquote diversificate:

  1. Per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale = 5,5 per mille;
  2. Per le unità immobiliare non adibite direttamente ad abitazione principale e per i terreni edificabili = 7 per mille
  3. Per le abitazioni locate a titolo di abitazione principale secondo gli accordi dei contratti di locazione degli immobili ad uso locativo sulla base di quanto stabilito fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative = 5,5 per mille.
  4. Per le abitazioni locate a titolo di abitazione per gli studenti universitari secondo gli accordi dei contratti di locazione degli immobili ad uso locativo sulla base di quanto stabilito fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative = 2 per mille.
  5. Al fine di favorire una politica di sviluppo dell’economia territoriale, specialmente nel campo dell’insediamento nel territorio comunale di nuove realtà imprenditoriali di carattere industriale, per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D1 e D7, interamente posseduti da persona fisica o giuridica che eserciti attività imprenditoriale di carattere industriale nel medesimo immobile -ai sensi dell'articolo 2082 del codice civile- si stabilisce la seguente particolare disciplina dell'aliquota, a partire dall'anno 2001:

1) il primo ed il secondo anno di imposta susseguente alla data di ultimazione del fabbricato ove viene svolta l’attività di impresa = 4 per mille;

2) il terzo anno = 5 per mille;

3) il quarto anno = 6 per mille

4) dal quinto anno soggiaceranno all’aliquota ordinaria.

 

Particolare disciplina dell’abitazione principale.

All’esclusivo fine dell’applicazione dell’aliquota agevolata, con esplicita esclusione dell’applicazione della detrazione, oltre a quelle previste dalla legge si considerano altresì abitazioni principali quelle concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado e da questi utilizzata come abitazione principale.

Si conferma l’aumento delle detrazioni per l’abitazione principale da euro 103,29 a euro 154,94 per le seguenti categorie meno abbienti:

    1. anziani di età superiore a 65 anni compiuti all'1.1.2005, che possiedano un'unica unità immobiliare, (e sue pertinenze comprese nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7), distinta tra le categorie catastali da A/2 ad A/7, adibita direttamente a propria abitazione principale e che abbiano un reddito familiare imponibile ai fini IRPEF, al netto del reddito derivante dall'abitazione, conseguito nell'anno antecedente l'anno di imposizione ICI, non superiore a euro 10.716,68,14. In presenza nel nucleo familiare di uno o più portatori di handicap, risultanti da certificazione dell'A.S.L., il limite di reddito è elevato a euro 13.170,00;
    2. famiglie numerose formate da minimo sei componenti, che possiedano un'unica unità immobiliare (e sue pertinenze comprese nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7), distinta tra le categorie catastali da A/2 a A/7, adibita direttamente ad abitazione principale, con un reddito complessivo familiare, conseguito nell'anno antecedente all'anno di imposizione ICI, non superiore alla somma delle quote di euro 5.794,65 attribuite ad ogni componente; la quota di reddito di 5.794,65 si intende elevata di euro 1.317,00 per ogni componente portatore di handicap facente parte del nucleo familiare;
    3. persone o nuclei familiari possessori di un'unica unità immobiliare (e sue pertinenze comprese nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7) distinta tra le categorie catastali da A/2 ad A/7, adibita direttamente a propria abitazione principale, per i quali nell'anno di imposizione ICI sia stata verificata o permanga una situazione di carenza economica che abbia determinato l'iscrizione nell'albo, o equivalente, dei beneficiari del Comune;
    4. anziani o disabili possessori di un'unica unità immobiliare (e sue pertinenze comprese nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7), distinta tra le categorie catastali da A/2 a A/7, residenti in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
    5. nuclei familiari, di 4 o più persone, che possiedano un'unica unità immobiliare (e sue pertinenze comprese nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7), distinta tra le categorie catastali da A/2 a A/7, con reddito complessivo ai fini IRPEF, nell'anno antecedente quello di imposizione ICI, che derivi esclusivamente da redditi di lavoro dipendente ed assimilati non superiore a euro 11.065,00.

A partire dall’anno 2005 i contribuenti che si avvalgono di una aliquota agevolata, tranne che nel caso dell’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del possessore. Sono tenute a darne comunicazione scritta all’ufficio tributi del Comune entro il 31 dicembre di ciascun periodo di imposta.

Con tale operazione si prevede un'entrata pari a euro 18.950.000,00.

 

 

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La Giunta unanime approva

Con successiva separata votazione unanime dichiara la presente immediatamente eseguibile.