COMUNE DI ORVIETO
Provincia di Terni
SETTORE FINANZA CASSA E BILANCIO – UFFICIO TRIBUTI
P.I. 00052040557 – Tel. 0763306258-9-350 – Fax 0763306258 – e-mail: tributi@comune.orvieto.tr.it
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DI DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L’ANNO 2007
Rende noto
1) Con Delibera Consiliare n. 41 del 30/03/2007 sono state approvate le aliquote per l’anno 2007:
a) Aliquota ordinaria 7‰
b) Aliquota riferita all’abitazione principale e le sue pertinenze 5‰
c) Aliquota relativa ad abitazione principale concessa in uso gratuito
dal possessore a parenti in linea retta entro il 1° grado 5‰
d) Aliquota relativa ad abitazione principale per anziani disabili
– Art. 3, comma 56, Legge 66/96 5‰
e) Aliquota per immobili appartenenti ad Enti senza scopo di lucro 7‰
f) Aliquota relativa a fabbricati realizzati per la vendita e non venduti
– Art. 3, comma 55 Legge 23/12/1996, n. 662 7‰
g) Abitazioni locate a titolo di abitazione principale alle condizioni e accordi di
cui al comma 3° dell’art. 2, Legge 9/12/1998 n. 431(normale uso residenziale) 5‰
h) Immobili locati a titolo di abitazione alle condizioni e accordi di cui al comma
3° dell’art. 5 legge 9/12/1998 n. 431 (abitazioni per studenti universitari) 4‰
i) Alloggi non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di
locazione, ad uso abitativo, da almeno due anni, a partire dal 1° gennaio
dell’anno cui si riferisce il pagamento dell’imposta, ai sensi e per gli effetti del
l’art. 2, c. 4, 2° periodo L. 9/12/98 n. 431. Si intendono tali le unità immobiliari
classificate o classificabili nel gruppo catastale A (ad esclusione della categoria
A/10), utilizzabile ai fini abitativi, non utilizzata dal proprietario come abitazione
principale, ovvero non locata, né data in uso gratuito a parenti in linea retta di
primo grado che l’utilizzano come abitazione principale 9‰
j) Aliquota per ogni altra tipologia di immobile, comprese le aree edificabili, per i quali non si rendono applicabili le aliquote summenzionate 7‰
2) Per le abitazioni principali localizzate nel centro storico nel caso in cui vengano realizzati interventi soggetti a specifico permesso a costruire (ex concessione edilizia) individuati all’art. 10 del D.P.R. 380 del 6/6/2001 e interventi che interessano tutti i paramenti esterni degli edifici, con esclusione degli interventi che comportano mutamenti della destinazione d’uso e delle coperture, l’aliquota è ridotta dal 5 al 4‰;
3) Per gli alloggi, localizzati sempre nel centro storico, nel caso in cui siano realizzati gli interventi di cui al punto 2), l’aliquota è ridotta dal 7 al 5‰ se risultano locati, ovvero dal 9 al 7‰ se non risultano essere stati registrati contratti di locazione, ad uso abitativo, da almeno due anni;
4) Le riduzioni di aliquota, di cui ai punti 2 e 3, decorrono dalla data di presentazione di una specifica richiesta da inoltrare all’Ufficio Tributi ed avranno la durata di 3 anni. Se i lavori non saranno eseguiti, occorrerà versare la differenza d’imposta non pagata in precedenza.
5) Per le abitazioni principali acquistate dal 1 gennaio 2007 l’aliquota è ridotta dal 5 al 4‰ per i soggetti passivi ai fini I.C.I. che contraggono matrimonio, in possesso di tutti i seguenti requisiti:
a) che almeno uno dei due futuri coniugi, all’atto del matrimonio, abbia un’età non superiore ai 35 anni;
b) il matrimonio deve essere contratto nell’anno 2007 ed entrambi i coniugi non possono aver usufruito delle medesima agevolazione;
c) che non siano proprietari, per intero di altre abitazioni nel Comune di Orvieto;
d) che i coniugi devono comunque costituire un unico nucleo familiare;
6) La riduzione di aliquota, di cui al punto 5), decorre dalla data di presentazione di una specifica richiesta all’Ufficio Tributi e avrà la durata di 3 anni. L’agevolazione decade automaticamente in caso di vendita dell’abitazione nel corso dei 3 anni. Non è ammessa la ripetitività dell’agevolazione per successivi acquisti;
7) Le aliquote previste ai punti 1g) e 1h) potranno trovare applicazione alle seguenti condizioni:
a) presentazione di una specifica richiesta all’Ufficio Tributi con allegata copia del contratto redatto in base alla tipologia dei contratti previsti dal D.M. attuativo del 30/12/02, regolarmente registrato;
b) le aliquote decorreranno dalla data di presentazione della richiesta e troveranno applicazione per tutto il periodo di vigenza del contratto o fino alla sua risoluzione anticipata;
c) qualsiasi variazione contrattuale dovrà essere segnalata e documentata all’Ufficio Tributi.
8) Di confermare l’importo della detrazione per le seguenti tipologie di immobili: € 129.00;
§ l’abitazione principale del soggetto passivo residente nel comune;
§ le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite
ad abitazione principale dai soci assegnatari;
§ l’alloggio regolarmente assegnato dall’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale;
§ l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani residenti
all’estero, a condizione che sia l’unica proprietà posseduta sul territorio nazionale e
che non risulti locata;
§ l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente,
a condizione che la stessa non risulti locata.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE I.C.I.
(rag. Paolo Viggiano)