COMUNE DI ORVIETO
Provincia di Terni
SETTORE FINANZA CASSA E BILANCIO – UFFICIO TRIBUTI
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IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DI DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L’ANNO 2006
Rende noto
Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 155 del 20/12/2005 sono state adottate le seguenti determinazioni concernenti l’Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno 2006:
1) Di confermare l’importo della detrazione per abitazione principale per l’anno 2006 in € 129,00;
2) Di confermare per l’anno 2006 le aliquote deliberate con atto di G.C. n. 187 del 28 dicembre 2004, come dal seguente prospetto:
a) Aliquota ordinaria 6‰
b) Aliquota riferita all’abitazione principale e le sue pertinenze 5‰
c) Aliquota relativa ad abitazione principale concessa in uso gratuito
dal possessore a parenti in linea retta entro il 1° grado (Non si applica
la detrazione prevista per le abitazioni principali. L’agevolazione non
compete se il concessionario dell’abitazione risulta proprietario di altro
immobile abitativo nello stesso comune o non vi abbia fissato la propria
residenza o effettiva stabile dimora) 5‰
d) Aliquota relativa ad abitazione principale per anziani disabili
– Art. 3, comma 56, Legge 66/96 5‰
e) Aliquota per alloggi non adibiti ad abitazione principale del soggetto
passivo comunque destinati 7‰
f) Aliquota per immobili appartenenti ad Enti senza scopo di lucro 6‰
g) Aliquota relativa a fabbricati realizzati per la vendita e non venduti
– Art. 3, comma 55 Legge 23/12/1996, n. 662 6‰
h) Abitazioni locate a titolo di abitazione principale alle condizioni e accordi di
cui al comma 3° dell’art. 2, Legge 9/12/1998 n. 431(normale uso residenziale) 5‰
i) Immobili locati a titolo di abitazione alle condizioni e accordi di cui al comma
3° dell’art. 5 legge 9/12/1998 n. 431 (abitazioni per studenti universitari) 4‰
3) Per le abitazioni principali localizzate nel centro storico nel caso in cui vengano realizzati interventi soggetti a specifico permesso a costruire (ex concessione edilizia) individuati all’art. 10 del D.P.R. 380 del 6/6/2001 e interventi che interessano tutti i paramenti esterni degli edifici, con esclusione degli interventi che comportano mutamenti della destinazione d’uso e delle coperture, l’aliquota è ridotta dal 5 al 4‰;
4) Per gli alloggi non adibiti ad abitazione principale, localizzati sempre nel centro storico, nel caso in cui siano realizzati gli interventi di cui al punto 3, l’aliquota è ridotta dal 7 al 5‰;
5) Le riduzioni di aliquota, di cui ai punti 3 e 4, decorrono dalla data di presentazione di una specifica richiesta da inoltrare all’Ufficio tributi ed avranno la durata di 3 anni. Se i lavori non saranno eseguiti, occorrerà versare la differenza d’imposta non pagata in precedenza.
6) Per le abitazioni principali acquistate dal 1 gennaio 2006 l’aliquota è ridotta dal 5 al 4‰ per i soggetti passivi ai fini I.C.I. che contraggono matrimonio, in possesso di tutti i seguenti requisiti:
a) che almeno uno dei due futuri coniugi, all’atto del matrimonio, abbia un’età non superiore ai 35 anni;
b) il matrimonio deve essere contratto nell’anno 2006 ed entrambi i coniugi non possono aver usufruito delle medesima agevolazione;
c) che non siano proprietari, per intero di altre abitazioni nel Comune di Orvieto;
d) che i coniugi devono comunque costituire un unico nucleo familiare;
7) La riduzione di aliquota, di cui al punto 6), decorre dalla data di presentazione di una specifica richiesta all’Ufficio Tributi e avrà la durata di 3 anni. L’agevolazione decade automaticamente in caso di vendita dell’abitazione nel corso dei 3 anni. Non è ammessa la ripetitività dell’agevolazione per successivi acquisti;
8) Le aliquote previste ai punti 2h) e 2i) potranno trovare applicazione alle seguenti condizioni:
a) presentazione di una specifica richiesta all’Ufficio Tributi con allegata copia del contratto redatto in base alla tipologia dei contratti previsti dal D.M. attuativo del 30/12/02, regolarmente registrato;
b) le aliquote decorreranno dalla data di presentazione della richiesta e troveranno applicazione per tutto il periodo di vigenza del contratto o fino alla sua risoluzione anticipata;
c) qualsiasi variazione contrattuale dovrà essere segnalata e documentata all’Ufficio Tributi.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE I.C.I.
(Rag. Paolo Viggiano)