COMUNE DI ORVIETO
Provincia di Terni
SETTORE FINANZA CASSA E BILANCIO – UFFICIO TRIBUTI
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DI DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L’ANNO 2005
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Rende noto
Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 187 del 28/12/2004 sono state adottate le seguenti determinazioni concernenti l’Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno 2005:
1) Di confermare l’importo della detrazione per abitazione principale per l’anno 2005 in € 129,00;
2) Di modificare per l’anno 2005 le aliquote deliberate con atto di G.C. n. 202 del 18 dicembre 2003, come dal seguente prospetto:
a) Aliquota ordinaria 6‰
b) Aliquota riferita all’abitazione principale e le sue pertinenze 5‰
c) Aliquota relativa ad abitazione principale concessa in uso gratuito
dal possessore a parenti in linea retta entro il 1° grado 5‰
d) Aliquota relativa ad abitazione principale per anziani disabili
– Art. 3, comma 56, Legge 66/96 5‰
e) Aliquota per alloggi non adibiti ad abitazione principale del soggetto
passivo comunque destinati 7‰
f) Aliquota per immobili appartenenti ad Enti senza scopo di lucro 6‰
g) Aliquota relativa a fabbricati realizzati per la vendita e non venduti
– Art. 3, comma 55 Legge 23/12/1996, n. 662 6‰
h) Abitazioni locate a titolo di abitazione principale alle condizioni e accordi di
cui al comma 3° dell’art. 2, Legge 9/12/1998 n. 431(normale uso residenziale) 5‰
i) Immobili locati a titolo di abitazione alle condizioni e accordi di cui al comma
3° dell’art. 5 legge 9/12/1998 n. 431 (abitazioni per studenti universitari) 4‰
3) Per le abitazioni principali localizzate nel centro storico nel caso in cui vengano realizzati interventi soggetti a specifico permesso a costruire (ex concessione edilizia) individuati all’art. 10 del D.P.R. 380 del 6/6/2001 e interventi che interessano tutti i paramenti esterni degli edifici, con esclusione degli interventi che comportano mutamenti della destinazione d’uso e delle coperture, l’aliquota è ridotta dal 5 al 4‰;
4) Per gli alloggi non adibiti ad abitazione principale, localizzati sempre nel centro storico, nel caso in cui siano realizzati gli interventi di cui al punto 3, l’aliquota è ridotta dal 7 al 5‰;
5) Le riduzioni di aliquota, di cui ai punti 3 e 4, decorrono dalla data di presentazione di una specifica richiesta da inoltrare all’Ufficio tributi ed avranno la durata di 3 anni. Se i lavori non saranno eseguiti, occorrerà versare la differenza d’imposta non pagata in precedenza.
6) Per le abitazioni principali acquistate dal 1 gennaio 2005 l’aliquota è ridotta dal 5 al 4‰ per i soggetti passivi ai fini I.C.I. che contraggono matrimonio, in possesso di tutti i seguenti requisiti:
a) che almeno uno dei due futuri coniugi, all’atto del matrimonio, abbia un’età non superiore ai 35 anni;
b) il matrimonio deve essere contratto nell’anno 2005 ed entrambi i coniugi non possono aver usufruito delle medesima agevolazione;
c) che non siano proprietari, per intero di altre abitazioni nel Comune di Orvieto;
d) che i coniugi devono comunque costituire un unico nucleo familiare;
7) La riduzione di aliquota, di cui al punto 6), decorre dalla data di presentazione di una specifica richiesta all’Ufficio Tributi e avrà la durata di 3 anni. L’agevolazione decade automaticamente in caso di vendita dell’abitazione nel corso dei 3 anni. Non è ammessa la ripetitività dell’agevolazione per successivi acquisti;
8) Le aliquote previste ai punti 2h) e 2i) potranno trovare applicazione alle seguenti condizioni:
a) presentazione di una specifica richiesta all’Ufficio Tributi con allegata copia del contratto redatto in base alla tipologia dei contratti previsti dal D.M. attuativo del 30/12/02, regolarmente registrato;
b) le aliquote decorreranno dalla data di presentazione della richiesta e troveranno applicazione per tutto il periodo di vigenza del contratto o fino alla sua risoluzione anticipata;
c) qualsiasi variazione contrattuale dovrà essere segnalata e documentata all’Ufficio Tributi.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE I.C.I.
(Rag. Paolo Viggiano)